Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7900 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7900 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
Oggetto
ASSICURAZIONE VITA
Ricorso per cassazione Procura speciale autenticata per atto notarile svizzero – Assenza di ‘apostille’ -Inammissibilità del ricorso
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
sul ricorso 5068-2021 proposto da:
Ud. 05/10/2023
COGNOME NOME, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME; Adunanza camerale
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 2044/20 del la Corte d’appello d i Milano, depositata il 04/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 05/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 2044/20, del 4/8/2020, della Corte d ‘a ppello di Milano, che -respingendone il gravame avverso la sentenza n. 1350/18, del 1° ottobre 2018, resa dal Tribunale di Como -ha rigettato la domanda proposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘), volta a conseguire, in via di principalità, la condanna della stessa a restituirgli le somme (maggiorate di interessi) versate in esecuzione di un contratto di assicurazione qualificato come ‘U nitRAGIONE_SOCIALE ‘ , in ragione della nullità dello stesso, ovvero, in via di subordine, l’accertamento dell’inadempimento della convenuta e la sua condanna al risarcimento del danno.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essere subentrato in due contratti, aventi ad oggetto polizze qualificate come ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ , in relazione ai quali aveva, poi, esercitato il diritto di recesso. Non avendo ottenuto -a seguito di contestazioni in merito alla validità delle polizze -il rimborso dei premi versati, il COGNOME adiva l’autorità giudiziaria, la quale, istruita la causa anche mediante lo svolgimento di CTU, rigettava, però, ogni sua domanda.
La decisione del primo giudice veniva confermata in appello, atteso il rigetto del proposto gravame.
Avverso la sentenza della Corte ambrosiana ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, sulla base -come detto -di cinque motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 1406 cod.
civ., in relazione all’esercizio dei diritti derivanti dal subentro nei contratti.
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che ‘tutte le considerazioni e contestazioni svolte da parte appellante avverso la tipologia e struttura di investimento risultano dirette contro il soggetto errato, posto che avrebbero dovuto essere svolte nei confronti dei cedenti e non già del soggetto «artefice» del prodotto’.
Così pronunciandosi, tuttavia, la Corte territoriale ha mostrato di ignorare -secondo il ricorrente -che la cessione del contratto non può pregiudicare in alcun modo l’esercizio dei diritti, derivanti dallo stesso, da parte del cessionario, subentrando il medesimo nella stessa posizione del cedente.
3.2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, lett. wbis ), 25bis e 30 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 2 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e delle circolari RAGIONE_SOCIALE, oltre a motivazione insufficiente, contraddittoria e illogica in relazione alla qualificazione dei contratti di cui è causa, avendo la Corte territoriale ritenuto gli stessi, erroneamente, prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione riconducibili alle polizze ‘U nitRAGIONE_SOCIALE ‘ , mentre si trattava, in realtà, di contratti atipici, alieni ai modelli previsti dal TUF.
3.3. Il terzo motivo denuncia motivazione carente, contraddittoria e illogica e omesso esame circa più fatti decisivi in relazione alla domanda di nullità dei contratti per cui è causa.
Sostiene il ricorrente, sulla scorta degli elementi acquisiti al giudizio, e segnatamente del fatto che la compagnia assicuratrice non ha costituito un fondo interno propriamente detto, né ha investito i premi in OICR esterni, che i contratti ‘ de quibus ‘ dovessero essere qualificati come un’anomala gestione personalizzata di portafogli di investimento su prodotti non
distribuibili in Italia o come atipici prodotti di investimento alieni da quelli previsti dal TUF (e conseguentemente non diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 cod. civ.) o, infine, come contratti specificamente mirati ad aggirare le rigorose norme autorizzatorie, organizzative e comportamentali che disciplinano la prestazione di servizi di investimento nel nostro Paese.
3.4. Il quarto motivo denuncia motivazione carente, contraddittoria e illogica in relazione alla domanda di accertamento dell’inadempimento dei contratti per cui è causa, essendosi la motivazione esaurita in sole nove righe, che hanno ‘elevato ad accertamento l’acritico recepimento dei dati parziali e privi di pezze giustificative resi dalla compagnia’ convenuta.
3.5. Infine, il quinto motivo denuncia omessa pronuncia e/o motivazione sulla domanda relativa alla restituzione delle somme abusivamente trattenute a titolo di ‘ ring fence ‘.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, NOME, chiedendo che essa fosse dichiarata inammissibile -e ciò, innanzitutto, per carenza di procura, trattandosi di documento redatto in Svizzera, ma non legalizzato mediante ‘apostille’ o, comunque, rigettata.
La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha presentato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
9.1. Ricorre, infatti, l’eccepita nullità della procura, autenticata da notaio svizzero, ma non legalizzata attraverso il ricorso alle ‘apostille’, così come prescritto dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata dall’ Italia con legge 20 dicembre 1966, n. 1253 (per il caso di carenza di ‘apostille’ se prevista: Cass., ord. 01/08/2017, n. 19100, Rv. 645269-02; in senso analogo: Cass., ord. 15/11/2017, n. 29651, Rv. 64664101; Cass., ord. 19/07/2018, n. 19321).
Né vale a sanare tale nullità l’iniziativa assunta dal ricorrente con la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale, ‘poiché costituisce principio inderogabile dell’ ordinamento italiano che l’attestazione del pubblico ufficiale debba riguardare la firma dell ‘ atto in sua presenza, previo accertamento dell ‘ identità del sottoscrittore, e tale invalidità non può essere sanata mediante rinnovazione, come previsto, in generale, dall ‘ art. 182 cod. proc. civ., poiché, per il giudizio di legittimità, l ‘ art. 365 cod. proc. civ. prescrive l’esistenza di una valida procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso’ (Cass. Sez. 1, ord. 25 novembre 2022, n. 34867, Rv. 666448-01; Cass. Sez. 1, ord. 11 giugno 2018, n. 15073, Rv. 649567-01): requisito che deve sussistere, pertanto, al momento dell’instaurazione del giudizio di legittimità e non è suscettibile di utile sopravvenienza.
Del resto, Cass. Sez. U. 21/12/2022, n. 37434, continua a riferire l’istituto della sanatoria prevista dall’art. 182 cod. proc. civ. ai soli gradi di merito, mentre pure in tempo successivo a tale arresto la giurisprudenza di legittimità ha continuato a configurare come insanabile il vizio della procura speciale rilasciata all’estero priva di regolare apostille, perfino quando questa sia stata apposta, ma da essa non risulti la firma dell’atto in presenza dell’ufficiale che la ha rilasciata (Cass. 25/11/202 2, n. 34867).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
A carico del ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando NOME COGNOME a rifondere, a RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.5 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribut o unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della