Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11384 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11384 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
ASSICURAZIONI
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1178/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.
NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 606/2021 della CORTE D’APPELLO DI TORINO, depositata il giorno 1° giugno 2021.
udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 5 febbraio 2025 dal Consigliere COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha c hiesto l’accoglimento del sesto
motivo di ricorso, inammissibile il primo, rigettati il secondo, terzo, quarto e quinto, assorbiti il settimo e l’ottavo; uditi gli Avv. ti NOME COGNOME ED NOME COGNOME (quest’ultima per delega dell’Avv. NOME COGNOME per parte ricorrente; udito l’Avv. NOME COGNOMEper delega dell ‘A vv. NOME COGNOME per parte controricorrente;
Rilevato che
la Hansard RAGIONE_SOCIALE Designated RAGIONE_SOCIALE Company (in appresso, per brevità: Hansard) ricorre per cassazione, affidandosi ad otto motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale, in accoglimento dell’appello dispiegato da NOME COGNOME contro l’ordinanza ex art. 702bis cod. proc. civ. in prime cure resa dal Tribunale di Asti, ha dichiarato la risoluzione della polizza assicurativa di tipo unit-linked stipulata dalla COGNOME con la COGNOME per inadempimento degli obblighi informativi adeguati al profilo dell’assicurato (in specie, circa l’assenza di garanzie di restituzione del capitale investito) ascritto alla compagnia assicuratrice, condannando ques t’ultima alla restituzione del premio nonché alla refusione delle spese del doppio grado;
resiste, con controricorso, NOME COGNOME
il P.G. ha depositato conclusioni motivate per iscritto; ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa; la causa è stata discussa alla odierna pubblica udienza;
Considerato che
il ricorso è stato proposto in forza di una procura speciale alle liti in favore degli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME redatta in lingua straniera (inglese) munita di traduzione e corredata da una c.d. apostille anch’essa in lingua straniera (inglese), sprovvista di traduzione, tampoco giurata;
in ordine alla validità di una procura speciale di tal fatta, oggetto di divergenti indirizzi ermeneutici della giurisprudenza di nomofilachia,
r.g. n. 1178/2022 Cons. est. NOME COGNOME
sono state investite (con ordinanza del 22/03/2024, n. 7757) le Sezioni Unite di questa Corte, onde dirimere il contrasto;
alle Sezioni Unite è stato chiesto di risolvere le seguenti questioni:
-) se la traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all’estero e dell’attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, sia ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, integri un requisito di validità dell’atto ;
-) i n caso di assenza di traduzione della procura o dell’attività certificativa: (i) se il giudice possa farne a meno, qualora conosca la lingua straniera in cui è stata redatta la procura; (ii) se possa o debba assegnare un termine, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ., per la traduzione dell’atto e se tale potere -dovere possa esercitarsi anche nel giudizio di cassazione; (iii) se possa o debba egli stesso disporre la traduzione tramite la nomina di un esperto;
si profila pertanto necessario, in ragione della evidente logicità preliminare e neppure operando, nel giudizio di legittimità, la disciplina di sanatoria dei difetti della procura, dettata dall’art. 182 cod. proc. civ., disporre il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle predette questioni;
p. q. m.
rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
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