Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33227 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33227 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliera
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 11524 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
NOME nato a Lund (Svezia) il 27/11/1985, residente a Lund (Svezia), Jaktstigen n. INDIRIZZO, lgh 1103, 226 52, cittadino svedese NOME nato a Stoccolma (Svezia) il 18/5/1986, residente in Sollentuna (Svezia), Alvagen n. INDIRIZZO, cittadino svedese avvocato NOME COGNOMEC.F.: CRN
rappresentati e difesi da ll’ CDC 63B24 F205B)
-ricorrenti-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE quale incorporante per fusione di RAGIONE_SOCIALE con sede legale a One INDIRIZZO Wichita, Kansas 67215, USA, in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (C.F.: GLN CLF 59P30 F205F)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Milano n. 633/2022, pubblicata in data 24 febbraio 2022;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME
Oggetto:
RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI DA NAVIGAZIONE AEREA IN NOLEGGIO
Ad. 04/12/2024 C.C.
R.G. n. 11524/2022
Rep.
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
rilevato che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno agito in giudizio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento dei danni derivanti della perdita dei rispettivi congiunti, deceduti in occasione di un gravissimo incidente aereo avvenuto nell’aeroporto di Milano Linate in data 8 ottobre 2001 e causato dalla collisione tra un velivolo privato che la RAGIONE_SOCIALE aveva preso a noleggio dalla società tedesca RAGIONE_SOCIALE, esercente servizio di aero-taxi, e un aeromobile della compagnia aerea svedese RAGIONE_SOCIALE, in fase di decollo per un volo di linea, sul quale si trovavano i congiunti degli attori;
la domanda è stata rigettata dal Tribunale di Milano e la Corte d’a ppello di Milano ha confermato la decisione di primo grado; ricorrono il COGNOME e l’Essebro , sulla base di otto motivi; resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE quale incorporante per fusione di RAGIONE_SOCIALE
è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c., il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso, le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c. e il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio;
considerato che:
il ricorrente COGNOME ha agito sulla base di una procura speciale ad litem per il presente giudizio di legittimità rilasciata al suo difensore (avvocato COGNOME) in Svezia, redatta in lingua straniera, la cui sottoscrizione appare autenticata da un notaio svedese, munita di apostille ; il testo della procura è tradotto in italiano, ma la traduzione è priva di certificazione di un esperto,
mentre non vi è alcuna traduzione della dichiarazione di autentica e dell’ apostille ;
la controricorrente RAGIONE_SOCIALE quale incorporante per fusione di RAGIONE_SOCIALE (in virtù atto di fusione del 7 dicembre 2016, documentato con certificazione pubblica in lingua inglese), si è costituita in giudizio in persona di NOME COGNOME rappresentante per procura (in virtù dei poteri conferitigli con delibera consiliare del 18 maggio 2022, in lingua inglese), sulla base di una procura speciale ad litem per il presente giudizio di legittimità, rilasciata negli Stati Uniti d’America, redatta in lingua inglese, la cui sottoscrizione appare autenticata da notaio americano, munita di apostille ; alla copia dell’atto di fusione (con relative attestazioni di autenticità) è allegata una traduzione libera in italiano, priva di certificazione di un esperto; alla delibera consiliare del 18 maggio 2022 di attribuzione dei poteri rappresentativi in favore di NOME COGNOME (con relative attestazioni di autenticità) è allegata una traduzione libera in italiano, priva di certificazione di un esperto; della procura speciale ad litem per il giudizio di legittimità vi è una traduzione in italiano priva di certificazione di un esperto ed il testo dell’attestazione di autenticità della sottoscrizione e dell’ apostille non risulta affatto tradotto;
con Ordinanza interlocutoria n. 7757 del 22/03/2024, ravvisando contrastanti decisioni sul punto, la Seconda Sezione Civile ha rimesso alle Sezioni Unite di questa Corte la questione relativa alla necessità di una traduzione in lingua italiana certificata da un esperto della procura difensiva rilasciata all’estero e redatta in lingua straniera (nonché delle connesse necessarie attestazioni delle attività certificative relative alla medesima), precisando che « in caso di assenza di traduzione della procura o dell’attività certificativa va stabilito: – se il giudice possa farne a meno, qualora conosca la lingua straniera in cui è stata redatta la procura; – se possa o debba assegnare un termine, ai
sensi dell’art. 182 c.p.c. per la traduzione dell’atto e se tale potere-dovere possa esercitarsi anche nel giudizio di cassazione; – se possa o debba egli stesso disporre la traduzione tramite la nomina di un esperto »;
per accertare la regolarità degli atti di costituzione di uno dei ricorrenti e della società controricorrente (che, allo stato, parrebbero difettare di alcuni dei requisiti richiesti) e valutare la possibilità di una eventuale sanatoria, è necessario, dunque, attendere la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla questione oggetto del contrasto, il che comporta la necessità di rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso; va, inoltre, rilevato che le questioni poste con il ricorso stesso, oltre ad avere ad oggetto una vicenda sostanziale particolarmente delicata (si tratta di danni derivanti dal più grave disastro aereo sul territorio italiano degli ultimi tempi, che ha provocato più di cento vittime), richiedono l’esame di problematiche giuridiche particolarmente complesse, oggetto di precedenti che potrebbero apparire non sempre del tutto armonici e la cui tenuta va comunque sottoposta ad attenta verifica, con particolare riguardo alle caratteristiche ed ai requisiti del cd. ‘ rapporto di preposizione ‘ che fonda l’eventuale applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2049 c.c., se del caso in correlazione con il perimetro di operatività dell’art. 2050 c.c.: il che integra questione di diritto di particolare rilevanza ai sensi del primo comma del primo periodo dell’art. 375 c.p.c. e, quindi, richiede la trattazione del ricorso stesso in pubblica udienza, anziché in adunanza camerale non partecipata;
per questi motivi
la Corte:
-dispone il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle questioni indicate in parte motiva, disponendo,
comunque, che la trattazione stessa avvenga in pubblica udienza.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-