Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3415 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3415 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 30793/2019 r.g. proposto da:
COGNOME NOMENOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO .
-controricorrente – avverso la sentenza, n. cron. 401/2019, della CORTE DI APPELLO di L’AQUILA , pubblicata il giorno 05/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 27/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 29 giugno 2012, n. 301, il Tribunale di Avezzano, accogliendo la corrispondente domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, condannò quest’ultimo al pagamento, in favore del primo, della somma di € 51.645,69,00, o ltre interessi. Tanto in forza di un assegno bancario emesso dal COGNOME nel 1993, postdatato al 13 dicembre 1994, in relazione all’attività che il COGNOME si era impegnato a svolgere per far sì che il convenuto subentrasse nella gestione di un impianto di distribuzione di carburanti che RAGIONE_SOCIALE intendeva aprire sulla superstrada del Liri.
Il gravame promosso dal COGNOME contro questa decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 5 marzo 2019, n. 401, resa nel contraddittorio con il COGNOME.
2.1 In particolare, quella corte: i ) disattese la doglianza dell’appellante secondo cui il tribunale non aveva esaminato l’eccezione di giudicato da lui sollevata per essere stata la controversia già decisa con l’ordinanza che dichiarò l’estinzione di due, precedenti giudizi riuniti -riguardanti, rispettivamente, l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal COGNOME in virtù dell’assegno predetto e la domanda risarcitoria del medesimo contro il COGNOME -a seguito del trasferimento dell’azione civile n el giudizio penale (a carico del COGNOME COGNOME COGNOME delitto di truffa aggravata, conclusosi con declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato), ai sensi dell’art. 75 cod. proc. pen., per effetto della costituzione ivi dell’appellat o. Osservò, in proposito, che, « come esposto dall’appellante, i due giudizi civili si chiusero con una pronuncia di mero rito, inidonea a produrre effetti preclusivi al di fuori del giudio nel quale fu pronunciata »; ii ) respinse la censura con cui il COGNOME aveva lamentato che il primo giudice aveva attribuito valenza di riconoscimento di debito all’atto di citazione da lui notificato al COGNOME, che era stato dichiarato nullo dal giudice e, pertanto, aveva perso ogni efficacia. Opinò, sul punto, che « Tale doglianza non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Con atto di citazione notificato al COGNOME in data 27/02/2203, il COGNOME espose che l’odierno appellato era in possesso di un
assegno bancario dell’importo di Lire 100.000.000, recante la sua firma, emesso nell’ambito di un’operazione commerciale non eseguita, e ne chiese la restituzione. Tale atto venne dichiarato nullo per violazione dell’art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c. ed il COGNOME provvide alla sua rinnovazione modificando la domanda e disconoscendo la sottoscrizione apposta sull’assegno. Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto non già che il COGNOME avesse riconosciuto la propria posizione debitoria nell’ambito del giudi zio instaurato per ottenere la restituzione del titolo, ma che il riconoscimento espresso della sua sottoscrizione, contenuto nell’atto di citazione, recante la firma dell’attore, precludesse al COGNOME il successivo disconoscimento della firma in altri giud izi, rendendolo privo di effetti. La circostanza che l’atto di citazione fosse stato dichiarato nullo ai sensi dell’art. 164, comma 4, c.p.c., non inficia, infatti, il pregresso riconoscimento della sottoscrizione, avente efficacia confessoria, tenuto inoltre conto che la rinnovazione della citazione i sensi della norma citata ha effetti ex nunc, restando ferme le decadenze maturate anteriormente alla rinnovazione »; iii ) pur riconoscendo che la sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato, pronunciata nei confronti del COGNOME, non aveva efficacia vincolante nel processo civile, ritenne che da essa, o dalle risultanze del processo penale, potessero trarsi elementi di convincimento. Rimarcò, pertanto, che « Il giudice penale, lungi dal considerare infondate le accuse del COGNOME, ha ritenuto provata la truffa consumata dal RAGIONE_SOCIALE ai danni dell’odierno appellato mediante la dazione dell’assegno postdatato, tratto sul conto corrente intestato al padre, decedu to nel 1990, in pagamento dell’attività svolta dal COGNOME per far ottenere a RAGIONE_SOCIALE la convenzione per l’apertura di una pompa di benzina sulla Superstrada del Liri » e che, « valendo l’assegno quale promessa di pagamento, era onere dell’odierno appellante, ai sensi dell’art. 1988 c.c., fornire la prova dell’insussistenza del rapporto da cui scaturiva la pretesa creditoria della controparte. Tale prova non è stata fornita, né potrebbe trarsi dai capitoli di prova articolati dall’appellante ».
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis cod. proc.
civ.. Ha resistito, con controricorso, NOME COGNOME, pregiudizialmente eccependo l’inammissibilità dell’avverso ricorso perché privo di idonea procura speciale conferita, ex art. 365 cod. proc. civ., all’AVV_NOTAIO .
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale rispetto allo scrutinio dei formulati motivi, deve essere esaminata l’eccezione con cui il COGNOME ha dedotto l’inammissibilità dell’avverso ricorso perché privo di idonea procura speciale conferita, ex art. 365 cod. proc. civ., all’AVV_NOTAIO.
1.1. Essa si rivela fondata alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.
1.2. Secondo un più risalente, ma fondamentale arresto nomofilattico ( cfr. Cass., SU., n. 2642 del 1998), quando dalla copia notificata all’altra parte risulta che il ricorso per cassazione o il controricorso presentano a margine o in calce, ovvero in foglio separato ad essi unito materialmente, una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l’atto, quest’ultima -salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario -deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa, perciò, il requisito della specialità previsto dall’art 365 cod. proc. civ. anche se priva di qualsivoglia riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere. Depone per la validità di una tale procura l’art. 83 cod. proc. civ. (nella formulazione risultante dall’art. 1 della legge 27 maggio 1997 n. 141), il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura (il cui conferimento può ora avvenire oltreché in calce e a margine dell’atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all’atto) è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede. Né, in contrario, nel giudizio di legittimità, considerato il carattere prevalentemente (ancorché non esclusivamente) privato degli interessi regolati dal codice di rito con le disposizioni concernenti il rilascio della procura (il controllo giudiziario della quale, sotto il profilo della autenticità e specificità, deve da quel carattere trarre criteri di orientamento) e tenuto
conto delle esigenze inerenti al diritto di difesa, costituzionalmente garantito davanti a qualsivoglia giudice in ogni stato e grado del giudizio, esprimentesi in materia, nella libera scelta del difensore operata dai privati, può esigersi dalla parte conferente l’espressa enunciazione nella procura, a garanzia dell’altra parte, di quanto quest’ultima può già ritenervi compreso in ragione dell’essere la procura medesima contenuta nell’atto contro di essa diretto: invero, una tale, non prevista, necessità può risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte.
1.3. Questa decisione è stata richiamata e confermata, successivamente, dalle stesse Sezioni Unite ( cfr . Cass., SU, n. 36057 del 2022), le quali hanno affermato che, in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che, nei casi dubbi, la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.
1.4. Ad avviso del Collegio, dunque, da tali decisioni devono evincersi i seguenti punti fermi: a ) la procura su foglio allegato – in forza della l egge n. 141/1997 – è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede; b )
non può esigersi dalla parte conferente l’espressa enunciazione nella procura, a garanzia dell’altra parte, di quanto quest’ultima può già ritenervi compreso in ragione dell’essere tale procura contenuta nell’atto contro di essa diretto; di conseguenza, la procura non deve contenere necessariamente un espresso riferimento numerico al provvedimento da impugnare o al giudizio di appello e di quello da promuovere; c ) il carattere di specialità viene meno quando dal suo testo si rilevi il contrario, ossia quando da essa risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione del quale si tratti; d ) il fatto puro e semplice che la procura contenga riferimenti ad attività tipiche del giudizio di merito, o sia redatta priva di data, non implica, di per sé, che la stessa debba ritenersi invalida ( cfr ., in motivazione, Cass., SU n. 36057 del 2022).
1.4.1. Si è soggiunto, altresì, che l’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall’art. 46, comma 2, della legge n. 69 del 2009 (qui applicabile ratione temporis ), non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite ( cfr . Cass. n. 938 del 2023; Cass., SU, n. 37434 del 2022).
1.5. Questo essendo il quadro giurisprudenziale di riferimento, deve ritenersi che – esclusa ogni rilevanza alla mancata indicazione del numero della sentenza impugnata e del giudizio da promuovere, nonché, per converso, alla indicazione di adempimenti propri del giudizio di merito una situazione concreta, nella quale la procura non può intendersi come riferita al giudizio per cassazione da promuovere, sia proprio quella oggi ricorrente di indicazione nella procura di una sentenza del tutto diversa da quella da impugnare. In questa ipotesi, infatti, la procura è del tutto evidentemente non riferibile al giudizio di cassazione da proporre.
1.5.1. Nel caso di specie, non si tratta di indicazione di adempimenti esclusivi del giudizio di merito, né della mancata indicazione del numero della sentenza da impugnare o del giudizio di appello o quello di cassazione da proporre. La procura, infatti, è stata espressamente conferita per proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza affatto diversa da quella da impugnare, ossia « la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1852/2019 »,
laddove la sentenza da impugnare era la « sentenza n. 401/2019 emessa dalla Corte d’appello di L’Aquila ». Essa, dunque, alla stregua dei riportati princìpi enunciati dalle menzionate decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte, deve considerarsi inesistente (o, se si preferisce, certamente non conferita per promuovere l’odierna impugnazione) .
1.6. Stante la specifica previsione di cui all’art. 365 cod. proc. civ., dunque, l’odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità a carico del difensore della parte ricorrente (AVV_NOTAIO), attesa la inesistenza, e non la mera nullità, della procura in forza della quale egli ha agito in questa sede ( cfr. Cass. n. 27847 del 2022; Cass. n. 16225 del 2022; Cass. n. 34638 del 2021; Cass. n. 17630 del 2021; Cass. n. 8591 del 2020; Cass. n. 14474 del 2019; Cass. n. 15305 del 2018; Cass., SU, n. 10706 del 2006), altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, atteso il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo difensore (soggetto che ha proposto l’impugnazione e d al quale devono imputarsi le altre conseguenze della riscontrata inammissibilità. Cfr ., in motivazione, Cass. n. 27847 del 2022; Cass. n. 16225 del 2022), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME.
C ondanna l’AVV_NOTAIO a l pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal COGNOME, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge .
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo AVV_NOTAIO, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile