Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28555 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28555 Anno 2024
Presidente: CONDELLO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17178/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale p.t., NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
-intimate- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1319/2022, depositata in data 25/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
in merito al ricorso in oggetto era stata formulata proposta di definizione accelerata, comunicata alle parti (come previsto dall’art. 380 bis , 1° comma cod.proc.civ.), del seguente contenuto:
« La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, di recente ribaditi da Cass. 09/08/2023, n.24253 e così riassumibili:
il principio secondo cui la fattura non costituisce prova dell’esistenza del credito “si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall’ordinamento al sistema di lettura a contatore” (Cass. 22/11/ 2016, n. 23699);
“il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l’utente che deve dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell’art. 1218 c.c.” (Cass. 21/05/2019, n. 13605; Cass. 9/01/2020, n. 297);
“l’obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell’utente “sulla base RAGIONE_SOCIALE indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l’utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (Cass. n.
23699/2016, cit.; Cass. 19/07/2018, n. 19154; Cass. n. 13605/2019; Cass. n. 297/2020, cit.);
“grava sul somministrante l’onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l’onere di provare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo” (Cass. n. 23699/2016), essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto RAGIONE_SOCIALE necessarie competenze”.
Allora, in difetto di (nuove) contestazioni (come avvenuto, appunto, nel caso in esame, perché le fatture cui si fa riferimento sono state emesse dopo la risoluzione dei problemi di malfunzionamento del contatore) circa il cattivo funzionamento del contatore, è tornata ad operare la summenzionata presunzione di veridicità RAGIONE_SOCIALE rilevazioni dallo stesso effettuate; di conseguenza, era l’odierna società ricorrente a dover dimostrare – secondo la regola generale dell’art. 1218 c.c., che le imponeva di provare la non imputabilità, a sé, dell’impossibilità dell’adempimento – “non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l’impiego abusivo” di terzi “non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all’utente, nell’adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l’uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi” (Cass. n. 13605/2019, cit.; Cass. n. n. 297 del 2020).
Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento ».
AVV_NOTAIO COGNOME, difensore della RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto, nel rispetto dei termini di cui all’art. 380
bis , secondo comma, cod. proc. civ., e precisamente il 26/02/2024, il «rigetto» della proposta e «la trattazione del ricorso in pubblica udienza » .
è stata dunque fissata la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.
in vista dell’odierna adunanza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 380 bis , 2° comma, cod.proc.civ., l’AVV_NOTAIO COGNOME avrebbe dovuto munirsi di «nuova» procura «speciale»;
nel caso in esame l’istanza del 26/02/2024, invece, pur facendo nel testo espresso riferimento ad una procura speciale (‘giusta procura speciale in calce al presente atto’), in realtà non risulta munita di detta procura (la procura allegata è quella rilasciata all’AVV_NOTAIO istante in data 1/07/2022, cioè quella conferitagli per la proposizione del ricorso per cassazione);
ai fini della presentazione dell’istanza di decisione collegiale la procura deve avere il duplice, ma al tempo stesso connesso e complementare, carattere della “novità” e della “specialità”;
il requisito della novità va certamente inteso nel senso che il potere di avanzare l’istanza di decisione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ. non può essere conferito prima della formulazione della proposta di definizione accelerata del ricorso, eventualmente già con la stessa procura speciale ad litem rilasciata per il giudizio di legittimità, di cui all’art. 365 cod.proc.civ.;
occorre che la parte conferisca al difensore un’ulteriore procura specificamente diretta a tal fine; la ratio e la lettera della norma portano, cioè, a ritenere che il requisito di novità implichi, in primo luogo, che la procura debba essere conferita in data successiva a quella della proposta di definizione accelerata del giudizio di legittimità;
10) il requisito della specialità va inteso nel senso che la nuova procura deve avere ad oggetto il conferimento del potere di porre in essere lo specifico atto previsto, cioè la proposizione dell’istanza di decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ., atto necessario al fine di evitare l’estinzione del giudizio di legittimità (Cass. 15/05/2024, n.13555);
11) va dichiarata dunque l’inammissibilità del ricorso, sulla scorta del principio di diritto enunciato da Cass. 15/11/2023, n. 31839, secondo cui quando l’istanza di definizione del giudizio dopo la formulazione della proposta sia stata fatta in modo irrituale (il difetto di procura « nuova » e « speciale » nel senso anzidetto implica che la istanza è stata proposta irritualmente), il Collegio, all’esito della adunanza, definisce il giudizio in conformità alla proposta per ragioni di rito impedienti la discussione su di essa con piena applicazione dell’art. 380 bis cod.proc.civ.;
12) non deve provvedersi alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, in quanto le società intimate non si sono difese in questa sede; ciò impedisce anche l’applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.;
in applicazione del combinato disposto degli articoli 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ., si deve invece condannare la ricorrente (e non già il difensore, sulla scorta di Cass. 15/11/2023, n. 31839, perché, pur senza nuova procura, il difensore ha effettuato un atto riconducibile comunque all’ambito del giudizio per cui era stato nominato dalla ricorrente) a pagare una sanzione a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che viene quantificata in euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento della sanzione di euro 500,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater , d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16/09/2024 dalla Terza