Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4396 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4396 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 20070/2016 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (nuova denominazione assunta da RAGIONE_SOCIALE), quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, con sede in Verona, alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti conferita con atto per AVV_NOTAIO il 3 novembre 2011, rep. n. 69085 e racc. n. 19524, da ll’ AVV_NOTAIO, con studio in Piacenza, al INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
FALLIMENTO COGNOME NOME.
-intimato – avverso il decreto, n. cron. 3350/2016, del TRIBUNALE DI CREMONA, pubblicato il giorno 28/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE chiese l’ammissione al passivo del fallimento COGNOME NOME, in via privilegiata ipotecaria, per l’importo di € 106.310,01, oltre interessi, giusta un decreto ingiuntivo (n. 8953/13 ing. – n. 2477/13 cron.) dalla stessa ottenuto dal Tribunale di Cremona, contro il COGNOME in bonis , il 26 agosto 2103, munito di clausola di provvisoria esecuzione, divenuto definitivo perché non opposto ed in forza del quale era stata iscritta ipoteca giudiziale su alcuni immobili del debitore.
1.1. Il giudice delegato, su conformi conclusioni del curatore, respinse l’istanza, rilevando che ‘ il creditore istante ha prodotto, nel termine assegnato, il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. emesso in data successiva al fallimento e che, pertanto, il decreto ingiuntivo prodotto a fondamento della domanda non risulta opponibile alla massa dei creditori ‘ e che, ‘ nel termine assegnato, il creditore non ha depositato la documentazione attestante il credito ‘.
Pronunciando sull’opposizione promossa avverso quel decreto, ex art. 98 l.fall., da RAGIONE_SOCIALE, l’adito Tribunale di Cremona la rigettò con decreto del 28 giugno 2016, da cui non si evince l’avvenuta costituzione, in quella sede, del fallimento predetto.
2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quel tribunale: i ) richiamato il corrispondente indirizzo ermeneutico di legittimità, considerò la menzionata ingiunzione inopponibile al fallimento perché munita del decreto di cui all’art. 647 cod. proc. civ. successivamente ad esso; ii ) ritenne che « alla mancanza di un decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. pronunciato prima della dichiarazione di fallimento, non può in alcun modo sopperire l’accertamento incidentale svolto dal giudice dell’esecuzione nel dec idere la fase sommaria e cautelare del processo d’opposizione all’esecuzione sub RGE 175/2014 di questo Tribunale ». Osservò, infatti, ed innanzitutto, che « l’ordinanza del giudice dell’esecuzione richiamata dall’opponente reca una pronuncia di natura cautelare, e segnatamente inerente l’anticipazione degli effetti dell’opposizione tramite la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. e
fondata (in punto di fumus ) su un giudizio di natura prognostica sul possibile esito dell’opposizione, dunque destinata in quanto tale ad esaurire i propri effetti all’interno del processo d’esecuzione nel quale è stata pronunciata, e per di più con stretto ed esclusivo riferimento alla questione circa la ricorrenza o meno dei presupposti per sospendere detto processo in ragione di quella determinata opposizione ». Rimarcò, inoltre, che « l’accertamento incidentale che è stato svolto nell’ordinanza del giudice dell’esecuzione in parola circa la definitività del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo posto a base dell’esecuzione – ed in questa sede della domanda di ammissione al passivo – ben si presta a trovare conferma in un successivo decreto ex art. 647 c.p.c., effettivamente poi emesso dal giudice del procedimento monitorio, decreto che del resto è perfettamente opponibile al debitore, anche e specialmente nell’esecuzione individuale, mentre in sede fallimentare occorre altresì rispettare il principio di concorsualità e dunque considerare la questione della opponibilità del titolo non solo -e non tanto -al debitore (che è fallito), ma alla massa dei creditori, secondo il principio espresso dalle richiamate pronunce della Cassazione »; iii ) evidenziò che la ricorrente non aveva formulato domanda alternativa di ammissione al passivo fondata su altri fatti costitutivi del diritto vantato.
Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tramite la propria mandataria RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta doRAGIONE_SOCIALE s.p.a., affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Il fallimento COGNOME NOME non ha svolto difese in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano rispettivamente, in sintesi:
« Violazione dell’art. 647 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c., all’art. 324 c.p.c. ed agli artt. 93 e segg. L.F. e 118 disp. att. c.p.c. -Violazione dell’art. 647 c.p.c. in relazione 645 c.p.c. ed agli artt. 93 e segg. L.F. nonché 3, 24 e 111 Costituzione -Violazione dell’art. 1832 c.c. in relazione agli artt. 93 e segg. LF. -Violazione dell’art. 647 c.p.c. in relazione agli artt. 152 -153 c.p.c. e 93 e ss. L.F. -Il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5,
c.p.c. », contestandosi il decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto inopponibile al fallimento il decreto ingiuntivo posto a fondamento della domanda di ammissione al passivo perché munito del decreto di cui all’art. 647 cod. proc. civ. successivamente al fallimento stesso;
II) « Violazione dell’art. 647 c.p.c., in relazione all’art. 2909 c.c. ed agli artt. 93 e segg. L.F. -Violazione degli artt. 615, comma 2, e 624 c.p.c. e 669terdecies c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. ed agli artt. 93 e segg. L.F. -Violazion e dell’art. 1832 c.c. in relazione agli artt. 93 e segg. L.F. -Il tutto in relazione all’360, comma 1, nn. 3 e 5 , c.p.c. », ascrivendosi al tribunale cremonese di avere erroneamente negato qualsivoglia rilevanza, quanto alla definitività e al valore di giudicato del menzionato decreto ingiuntivo, all’accertamento incidentale svolto, sul punto, dal giudice dell’esecuzione nel decidere la fase sommaria e cautelare del processo d’opposizione all’esecuzione sub RGE 175/2014 del medesimo tribunale;
III) « Violazione degli artt. 2808-2818 c.c. e 655 c.p.c., in relazione agli artt. 67 e 93 e segg. L.F. -Violazione dell’art. 54 L.F. in relazione anche agli artt. 2749-2755 c.c. -Il tutto in relazione all’360, comma 1, nn. 3 e 5 , c.p.c. », per avere il tribunale « totalmente omesso di prendere in considerazione e/o statuire in merito alla portata del privilegio iscritto e consolidatosi in favore della odierna ricorrente, nonostante fosse tra gli argomenti proposti in contestazione ».
In via pregiudiziale rispetto allo scrutinio dei descritti motivi, ritiene il Collegio che l’odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché riconducibile all’opera di difensore privo di procura speciale.
2.1. Invero, come si legge nell’epigrafe di tale atto, RAGIONE_SOCIALE ha inteso agire in questa sede tramite la propria mandataria per la gestione del credito, RAGIONE_SOCIALE, che ha mutato la propria denominazione in RAGIONE_SOCIALE, « rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Piacenza , in virtù di procura generale alle liti autenticata nella firma il 3/11/2011, notaio in Verona AVV_NOTAIO, rep. n. 69085/19524, che si allega (doc.1-1 bis)»
2.2. Tuttavia, tale procura generale, ‘ autenticata nella firma ‘ il 3 novembre 2011 per ricorrere, per di più, contro un decreto decisorio del 2016, non può ritenersi valida in questa sede.
2.2.1. È noto, infatti, che la procura per il ricorso in cassazione deve avere, ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., carattere speciale, dovendo riguardare il particolare giudizio di legittimità sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare. Essa è, dunque, invalida se rilasciata in data anteriore alla suddetta sentenza, con conseguente inammissibilità del proposto ricorso ( cfr . Cass., n. 27724 del 2005). A maggior ragione è inammissibile il ricorso proposto in forza di procura di carattere generale conferita con atto notarile anteriormente alla sentenza impugnata e, come nella specie, priva di ogni riferimento alla decisione impugnata e all’impugnazione da proporsi in Cassazione ( cfr . Cass. n. 7611 del 1997; Cass. n. 27012 del 2005).
2.2.2. Trattasi di principi di diritto ampiamente consolidati ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 10235 del 2000; Cass. n. 7084 del 2006; Cass. n. 8200 del 2010; Cass. n. 19226 del 2014; Cass. n. 58 del 2016; Cass. n. 28217 del 2019), sanciti anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., SU, n. 2636 del 2009; Cass., SU, n. 10266 del 2018), dai quali non v’è ragione di discostarsi e che, pertanto, vanno ribaditi.
In conclusione, dunque, l’odierno ricorso promosso da RAGIONE_SOCIALE tramite la propria mandataria RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità essendo rimasto solo intimato il fallimento COGNOME NOME altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.
13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, tramite la propria mandataria RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta doRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.a..
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile