Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4914 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4914 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8028/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1253/2021 depositata il 17/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1253/2021, depositata il17.2.2021, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso la sentenza n. 371/2019 del 15.5.2019 con cui il Tribunale di Roma ne ha dichiarato il fallimento.
Il giudice di secondo grado ha evidenziato che la reclamante non aveva dimostrato il possesso dei requisiti di non fallibilità, a norma dell’art. 1 L.F., non avendo prodotto in giudizio la situazione economica e finanziaria aggiornata, imprescindibile al fine di verificare il superamento della soglia di fallibilità, di cui alla norma.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, affidandolo a tre motivi.
La ricorrente ha, altresì, depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 L.F., 111 Cost e 6 CEDU.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 101 comma 2° c.p.c.
Con il terzo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 comma 2° e 15 comma 4°L.F. nonché l’omesso esame di documenti decisivi.
Il ricorso è inammissibile per difetto della procura speciale a proporre il ricorso per cassazione.
Va osservato che, sebbene nell’intestazione del ricorso per cassazione sia stato affermato che la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è
difesa e rappresentata dall’avv. COGNOME giusta delega in calce al presente atto ‘, tuttavia, in calce al predetto atto processuale, non è stata rinvenuta alcuna procura speciale alle liti per proporre ricorso per cassazione.
Inoltre, il difensore ha dato atto, nell’ambito della relazione di notificazione ai sensi della L. n. 52 del 1994, dell’invio, come allegato, del documento informatico contenente la procura speciale, e denominato ‘.pdf.p7m, ma tale documento non è stato rinvenuto tra quelli depositati telematicamente.
Ne consegue che il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto della procura speciale, a norma dell’art. 369 comma 2 ° n. 3 c.p.c.
Non si liquidano le spese di lite, non essendosi la curatela costituita in giudizio. I presupposti per l’applicazione del contributo unificato, in relazione alle menzionate ragioni della inammissibilità del ricorso, sussistono a carico dell’avvocato autore dell’atto rivolto alla Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’avv. NOME COGNOME dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 15.1.2025