Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5371 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5371 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 256/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale p.t., NOME RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), EMAIL; EMAIL);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 6854/2023, depositata il 25/10/2023 e notificata in data 27/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano, dinanzi al Tribunale di Velletri, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna al risarcimento dei danni all’immobile sito in Nettuno, causati dal crollo seguito ad un’esplosione verificatasi in data 26 luglio 2016, dipesa da una perdita di gas sprigionatasi dal piano cottura RAGIONE_SOCIALE, prodotto da RAGIONE_SOCIALE, che gli attori avevano acquistato nel gennaio 2014 da RAGIONE_SOCIALE, e al risarcimento dei danni alla persona riportati da NOME COGNOME per causa della medesima esplosione.
Le convenute, costituitesi in giudizio, eccepivano la nullità dell’atto di citazione nonché la carenza di legittimazione attiva di NOME COGNOME e, nel merito, contestavano le richieste risarcitorie sotto il profilo sia dell’ an che del quantum .
Con sentenza n. 1074/2021 il Tribunale di Velletri, <>, condannava RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME COGNOME l’importo di euro 238.962,09, oltre alle spese di lite, per danni all’immobile, rigettava la domanda formulata dagli attori nei confronti di RAGIONE_SOCIALE a cui favore veniva disposta la rifusione delle spese di lite, rimetteva la causa in istruttoria per la determinazione dei danni subiti da NOME COGNOME.
Detta sentenza veniva impugnata da RAGIONE_SOCIALE la quale contestava il vizio di omessa pronuncia con riferimento all’eccepita carenza di legittimazione attiva formale e sostanziale di
NOME COGNOME l’omessa motivazione per avere il giudice a quo aderito alle conclusioni del C.T.U. nonostante le specifiche critiche sollevate, l’errata applicazione dei principi che regolano l’onere probatorio in materia di responsabilità del produttore, l’errata quantificazione dei danni, avendo il giudice recepito le risultanze dell’ATP senza tenere in considerazione le censure mosse con particolare riguardo alla mancata conformità degli impianti e alla mancata regolarità dell’immobile, anche con riferimento alla normativa antisismica, il difetto di prova che il piano cottura fosse stato allacciato alla rete del gas e installato da personale qualificato nel rispetto della normativa vigente.
Disposta la rinnovazione della C.T.U., con la sentenza n. 6854/2023, pubblicata il 25.10.2023 e notificata in data 27.10.2023, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Velletri ed ha condannato RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in favore di NOME COGNOME, delle spese processuali del grado e al pagamento delle spese di C.T.U.
Avverso la sentenza della corte d’appello RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi.
Il COGNOME ha resistito con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Le parti hanno depositato rispettiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo complesso motivo si denunzia <>, per avere il giudice a quo errato nella ricognizione del contenuto oggettivo della prova nella parte in cui ha ritenuto provata la proprietà del bene danneggiato in capo a NOME COGNOME e la legittimazione attiva dello stesso sulla base di semplici affermazioni
contenute negli atti avversari, non risultando prodotti in atti i passaggi di proprietà dell’immobile in cui si era verificato l’esplosione, ma solo una visura catastale e l’atto divisionale del 27 luglio 2018.
Si prospetta altresì <>, là dove la corte territoriale ha attribuito valore probatorio all’atto divisionale del 2018.
Si lamenta ulteriormente la <>, per avere la corte distrettuale erroneamente ritenuto sussistente la legittimazione attiva di NOME COGNOME a richiedere il risarcimento dei danni relativi all’immobile di cui era divenuto esclusivo proprietario successivamente all’evento dannoso.
Con il secondo motivo si denuncia <>, essendosi il giudice d’appello limitato a richiamare le C.T.U. dichiarando genericamente di condividerne i contenuti <>.
5) Con il terzo motivo si imputa alla corte territoriale <>.
Lo scrutinio dei motivi di ricorso è precluso dal difetto di procura speciale in capo all’avvocato NOME COGNOME
dichiaratosi rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE
Nel ricorso, infatti, è detto espressamente che il potere rappresentativo dell’avvocato COGNOME deriva dalla <> (v. intestazione del ricorso, p. 1); a p. 21, nell’elenco dei documenti prodotti insieme con il ricorso figura, al punto 4, propria detta procura che infatti è il solo atto di conferimento di poteri rappresentativi rinvenuto tra i documenti depositati.
Tale procura non può essere considerata, come richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ., conferita per il presente giudizio di cassazione: il riferimento alla cassazione della sentenza n. 6854/2023 della Corte d’Appello di Roma non potendosi desumere in alcun modo dal fatto che nel testo del mandato difensivo si dica essere stato attribuito all’avvocato COGNOME il potere di rappresentare <> e facendo difetto alcun altro specifico collegamento tra il mandato difensivo e il presente ricorso per cassazione.
7) Detto rilievo determina non solo l’inammissibilità del ricorso, ma anche un’altra conseguenza processuale, in ordine alla regolamentazione delle spese. Occorre, infatti, rammentare che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., Sez. Un. 10/05/2006, n. 10706 e succ. conff.), <>.
Nel caso di specie si tratta di procura inequivocamente generale e quindi mancante dell’essenziale profilo della specialità, non è possibile, pertanto, predicarne, ai fini del richiamato principio, la mera nullità e non già la sua radicale inesistenza, risolvendosi il descritto contenuto non già nella mera inosservanza di requisiti di contenuto-forma della procura, ma nel difetto di un elemento indefettibile e indispensabile per l’esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione.
Ne consegue che l’unico soccombente deve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l’atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti di questa Corte e della controparte, afferma di essere munito di procura, e non invece la società da lui nominata, la quale, se non ha conferito la procura speciale, nulla può avere affermato in proposito (così, di recente, Cass. 12/11/2024, n. 29209).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente COGNOMEcon distrazione in
favore dei difensori dichiaratisi antistatari- e a carico dell’avvocato NOME COGNOME seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna NOME COGNOME al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 11.200,00, di cui euro 11.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore del controricorrente COGNOME da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’avvocato COGNOME all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2025 dalla