Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5371 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 5371  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 256/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale p.t.,  RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
COGNOME  NOME,  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), EMAIL; EMAIL);
-controricorrente-
avverso la  SENTENZA  della  CORTE  D’APPELLO  di  ROMA  n. 6854/2023, depositata il 25/10/2023 e notificata in data 27/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano, dinanzi al Tribunale di Velletri, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna al risarcimento dei danni all’immobile sito in Nettuno, causati dal crollo seguito ad un’esplosione verificatasi in data 26 luglio 2016, dipesa da una perdita di gas sprigionatasi dal piano cottura RAGIONE_SOCIALE, prodotto da RAGIONE_SOCIALE, che gli attori avevano acquistato nel gennaio 2014 da RAGIONE_SOCIALE, e al risarcimento dei danni alla persona riportati da NOME COGNOME per causa della medesima esplosione.
Le convenute, costituitesi in giudizio, eccepivano la nullità dell’atto di  citazione  nonché  la  carenza  di  legittimazione  attiva  di  NOME COGNOME  e,  nel  merito,  contestavano  le  richieste  risarcitorie  sotto  il profilo sia dell’ an che del quantum .
Con  sentenza n. 1074/2021  il Tribunale di Velletri,  <>,  condannava  RAGIONE_SOCIALE  a  pagare  a  NOME  COGNOME  l’importo  di  euro 238.962,09, oltre alle spese di lite, per danni all’immobile, rigettava la domanda  formulata dagli attori nei confronti di RAGIONE_SOCIALE  a  cui  favore  veniva  disposta  la  rifusione  delle spese di lite, rimetteva la causa in istruttoria per la determinazione dei danni subiti da NOME COGNOME.
Detta sentenza veniva impugnata da RAGIONE_SOCIALE, la  quale  contestava  il  vizio  di  omessa  pronuncia  con  riferimento all’eccepita carenza di legittimazione attiva formale e sostanziale di
NOME COGNOME, l’omessa motivazione per avere il giudice a quo aderito alle conclusioni del C.T.U. nonostante le specifiche critiche sollevate, l’errata applicazione dei principi che regolano l’onere probatorio in materia di responsabilità del produttore, l’errata quantificazione dei danni, avendo il giudice recepito le risultanze dell’ATP senza tenere in considerazione le censure mosse con particolare riguardo alla mancata conformità degli impianti e alla mancata regolarità dell’immobile, anche con riferimento alla normativa antisismica, il difetto di prova che il piano cottura fosse stato allacciato alla rete del gas e installato da personale qualificato nel rispetto della normativa vigente.
Disposta la rinnovazione della C.T.U., con la sentenza n. 6854/2023, pubblicata il 25.10.2023 e notificata in data 27.10.2023, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione avverso  la  sentenza  non  definitiva  del  Tribunale  di  Velletri  ed  ha condannato RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in favore di NOME COGNOME, delle spese processuali del grado e al pagamento delle spese di C.T.U.
Avverso  la  sentenza  della  corte  d’appello RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi.
Il COGNOME ha resistito con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Le parti hanno depositato rispettiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Con  il  primo  complesso  motivo  si  denunzia    <>,  per avere  il  giudice a  quo errato  nella  ricognizione  del  contenuto oggettivo  della  prova  nella  parte  in  cui  ha  ritenuto  provata  la proprietà  del  bene  danneggiato  in  capo  a  NOME  COGNOME  e  la legittimazione attiva dello stesso sulla base di semplici affermazioni
contenute  negli  atti  avversari,  non  risultando  prodotti  in  atti  i passaggi di proprietà dell’immobile in cui si era verificato l’esplosione, ma solo una visura catastale e l’atto divisionale del 27 luglio 2018.
Si prospetta altresì <>,  là  dove  la  corte  territoriale  ha  attribuito  valore probatorio all’atto divisionale del 2018.
Si  lamenta ulteriormente la <>,  per  avere  la  corte distrettuale  erroneamente  ritenuto  sussistente  la  legittimazione attiva di NOME COGNOME a richiedere il risarcimento dei danni relativi all’immobile di cui era divenuto esclusivo proprietario successivamente all’evento dannoso.
Con il secondo motivo si denuncia <>, essendosi il  giudice  d’appello  limitato  a  richiamare  le  C.T.U.  dichiarando genericamente  di  condividerne  i  contenuti  <>.
5) Con il terzo motivo si imputa alla corte territoriale <>.
 Lo  scrutinio  dei  motivi  di  ricorso  è  precluso  dal  difetto  di procura speciale in capo all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
dichiaratosi rappresentante  legale della  società  RAGIONE_SOCIALE
Nel ricorso, infatti, è detto espressamente che il potere rappresentativo dell’AVV_NOTAIO COGNOME deriva dalla <>  (v. intestazione  del  ricorso,  p.  1);  a  p.  21,  nell’elenco  dei  documenti prodotti  insieme  con  il  ricorso  figura,  al  punto  4,  propria  detta procura che infatti è il solo atto di conferimento di poteri rappresentativi rinvenuto tra i documenti depositati.
Tale procura non può essere considerata, come richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ., conferita per il presente giudizio di cassazione: il riferimento alla cassazione della sentenza n. 6854/2023 della Corte d’Appello di Roma non potendosi desumere in alcun modo dal fatto che nel testo del mandato difensivo si dica essere stato attribuito all’AVV_NOTAIO il potere di rappresentare <> e facendo difetto alcun altro specifico collegamento tra il mandato difensivo e il presente ricorso per cassazione.
7)  Detto  rilievo  determina  non  solo  l’inammissibilità  del  ricorso, ma anche un’altra conseguenza processuale, in ordine alla regolamentazione  delle  spese.  Occorre,  infatti,  rammentare  che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (v.  Cass.,  Sez.  Un.  10/05/2006,  n.  10706  e  succ.  conff.),  <>.
Nel caso di specie si tratta di procura inequivocamente generale e quindi mancante dell’essenziale profilo della specialità, non è possibile, pertanto, predicarne, ai fini del richiamato principio, la mera nullità e non già la sua radicale inesistenza, risolvendosi il descritto contenuto non già nella mera inosservanza di requisiti di contenuto-forma della procura, ma nel difetto di un elemento indefettibile e indispensabile per l’esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione.
Ne consegue che l’unico soccombente deve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l’atto introduttivo del giudizio  e  che,  nei  confronti  di  questa  Corte  e  della  controparte, afferma di essere munito di procura, e non invece la società da lui nominata, la quale, se non ha conferito la procura speciale, nulla può avere affermato in proposito (così, di recente, Cass. 12/11/2024, n. 29209).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo  in  favore  del  controricorrente  COGNOME  -con  distrazione  in
favore dei difensori dichiaratisi antistatari- e a carico dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La  Corte  dichiara  inammissibile  il  ricorso.  Condanna  NOME COGNOME  al  pagamento  delle  spese  del  giudizio  di  cassazione,  che liquida  in  complessivi  euro  11.200,00,  di  cui  euro  11.000,00  per onorari,  oltre  a  spese  generali  e  accessori  come  per  legge,  in favore del controricorrente COGNOME, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’AVV_NOTAIO all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così  deciso  nella  Camera  di  Consiglio  del  17  gennaio  2025  dalla