Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31242 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31242 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24137/2024 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE ,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE,
-intimato-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 24624/2024 depositata il 13/09/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24624/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di NOME COGNOME, avverso decisione del Tribunale che, all’esito di diniego RAGIONE_SOCIALEa competente Commissione territoriale, aveva respinto la sua domanda reiterata di protezione internazionale. Vi era stata, nel proc.to iscritto al n. R.G. NUMERO_DOCUMENTO, una proposta di definizione accelerata, ex art.380 bos c.p.c., di inammissibilità del ricorso per essere la procura alle liti priva RAGIONE_SOCIALEa certificazione da parte del difensore RAGIONE_SOCIALEa data di rilascio, ex art.35 bis, comma 13, d.lgs. 25/2008.
In particolare, questa Corte ha rilevato che il ricorrente aveva formulato, all’esito RAGIONE_SOCIALEa comunicazione RAGIONE_SOCIALEa suddetta proposta, istanza di decisione RAGIONE_SOCIALEa causa, « senza sollevare alcuna osservazione o rilievo critico » e che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa proposta ex art.380 bis c.p.c. era corretta, difettando la necessaria certificazione RAGIONE_SOCIALEa data di rilascio RAGIONE_SOCIALEa procura. Di conseguenza, il ricorrente era condannato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, comma 4, c.p.c., essendo il Ministero rimasto intimato, al pagamento di € 2.500,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa Ammende.
Avverso la suddetta pronuncia, NOME COGNOME propone ricorso per revocazione, notificato il 4/11/2024, affidato a unico motivo, nei confronti del Ministero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (che non svolge difese).
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta l’errore di fatto ex art.395 n. 4 c.p.c. di cui sarebbe affetta l’ordinanza impugnata per avere ritenuto che difettasse la certificazione del difensore RAGIONE_SOCIALEa data di rilascio, in quanto la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione anticipata « non riportava quanto affermato » dalla Suprema Corte e comunque « contrariamente a quanto ritenuto dalla predetta Autorità Giudiziaria, la procura conferita dal Sig. COGNOME, allo scrivente legale, al fine RAGIONE_SOCIALEa preposizione ricorso per cassazione, avverso il decreto di inammissiblità, emesso dal Tribunale di Milano, in data 29.04.2023, reca la data del 20.05.2023 ed è stata
autentica / certificata dal patrocinatore (cfr. doc. 5 ricorso per revocazione -cfr. doc. 1 fascicolo cassazione 12842/2024) ».
L’unica censura è inammissibile.
Nel proc.to n. 12842/2023, che ha dato luogo alla proposta ex art.380 bis c.p.c. e poi all’ordinanza di questa Corte impugnata per revocazione, la procura speciale allegata all’originario ricorso (doc.to 5 all.to al presente ricorso per revocazione) era del seguente tenore:
« PROCURA SPECIALE
Io sottoscritto COGNOME NOME, nato in Benin, il DATA_NASCITA, residente in INDIRIZZO INDIRIZZO delego a rappresentarmi e difendermi anche disgiuntamente, in ogni fase e grado del procedimento, avanti alla Suprema Corte d i Cassazione, nei confronti del Ministero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’impugnazione decreto n. 2828/2023 , emesso, dal Tribunale di Milano, in data 30.11.2022 , pubblicato in data 2.05.2023 , nel procedimento portante rg. 23844/2021, in forza del quale predetta Autorità ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 35 D.lgs. n. 25/2008 per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, ivi compresa l’esecuzione e l’eventuale fase di opposizione, con ogni più ampia facoltà di leggi, atti inerenti, seguenti e successivi, ivi compresa la facoltà di conciliare, transigere, integrare il contraddittorio , rinunciare agli atti e farsi sostituire l’AVV_NOTAIO del Foro d i Busto Arsizio, Cod. Fisc.: CODICE_FISCALE, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax NUMERO_TELEFONO , – EMAIL, eleggendo) eleggendo domicilio presso il suo Studio in INDIRIZZO, INDIRIZZO conferendogli i più ampi poteri di legge ed approvandone sin d’ora atto del suo operato.
Avuto conoscenza dei diritti ed informazioni ex art. 11O e 13 L: 675/96 e successive modifiche, si consente il trattamento dei dati
personali e dei dati sensibili ex art. 22 RAGIONE_SOCIALEa suddetta legge per le finalità del presente mandato.
Con osservanza.
Gallarate, 20.05.2023
Sig. COGNOME NOME
È autentica
AVV_NOTAIO »
Nessun errore fattuale revocatorio ex art.395 n. 4 c.p.c. risulta posto in essere dalla Corte di Cassazione nella ordinanza impugnata, essendosi ritenuto, nel vagliare il contenuto RAGIONE_SOCIALEa procura, che la suddetta procura difettasse di specifica certificazione da parte del difensore RAGIONE_SOCIALEa data di rilascio.
Peraltro, in punto di questione di diritto (non prospettabile, peraltro, con vizio ex art.395 n. 4 c.p.c.), la statuizione risulta del tutto corretta, avendo questa Corte, nel confermare la proposta ex art.380 bis c.p.c., fatto applicazione di giurisprudenza consolidata di questa Corte, successiva alle Sezioni Unite n. 15177/2021 e a Corte Costituzionale n. 13/2022, secondo la quale, avendo le Sezioni Unite, infatti, componendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che l’art. 35 bis, tredicesimo comma citato (nel testo risultante dalla conversione del d.l. n. 13/2017, con modificazioni, ad opera RAGIONE_SOCIALEa l. 13 aprile 2017, n. 46), sesto periodo, nella parte in cui prevede che, nella materia RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, « la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato » e che « a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore RAGIONE_SOCIALEa procura medesima », si richiede un ulteriore elemento di specialità rispetto all’ordinaria ipotesi di
rilascio RAGIONE_SOCIALEa procura speciale per il ricorso di cassazione, regolata dall’art. 365 c.p.c., contemplando l’onere per il difensore di certificare specificamente la data di conferimento RAGIONE_SOCIALEa procura, che deve essere conferita posteriormente al momento RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata (Cass. 19749/2023).
Il secondo profilo è del tutto inconferente: la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa proposta ex art.380 bis c.p,c. non contiene, incorporata, la proposta di definizione accelerata, che viene solo allegata.
4.Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13.
Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME