Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17793 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17793 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20951/2020 R.G. proposto da: COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonchè contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE MIGNANO MONTELUNGO
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 1881/2020 depositata il 03/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio il Comune RAGIONE_SOCIALE Mignano Monte Lungo per ottenere dal Tribunale di Cassino la declaratoria di intervenuta usucapione di uno stradello, posseduto uti dominus dal loro dante causa NOME COGNOME fin dal 1987.
Si costituiva l’Ente territoriale, sollecitando la reiezione della domanda avversaria, ed interveniva volontariamente ad adiuvandum NOME COGNOME, aderendo alle conclusioni del convenuto.
In esito all’istruzione probatoria, il giudice adito accoglieva la domanda.
A seguito di rituale impugnazione di NOME COGNOME, con sentenza n. 1881 del 3 aprile 2020, la Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile il gravame.
Il giudice di secondo grado affermò che l’intervento del COGNOME in primo grado era stato meramente adesivo alle ragioni del Comune, sicché, mancando la tempestiva impugnazione del Comune, soccombente in primo grado (che si era costituito tardivamente, svolgendo un appello incidentale), sarebbe stato carente anche l’interesse del medesimo COGNOME, che non avrebbe neppure potuto modificare i temi di indagine cristallizzati in primo grado.
Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME, sulla scorta di due motivi.
Resistono NOME COGNOME e NOME COGNOME con controricorso illustrato da successiva memoria.
RAGIONI DI DIRITTO
Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 105 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
La Corte d’appello avrebbe equivocato la qualificazione dell’intervento in primo grado del medesimo COGNOME, causandogli un concreto pregiudizio, per effetto di statuizioni incidenti direttamente e sfavorevolmente su di lui.
1.1. Con il secondo mezzo, il ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., giacché i giudici di secondo grado avrebbero mancato di considerare la possibilità di proporre impugnazioni incidentali tardive, purché notificate entro trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado.
Preliminarmente, le controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione, per mancato rilascio della procura speciale al difensore .
Il rilievo, che ha carattere pregiudiziale, è fondato.
2.1. Effettivamente il ricorso, pur riportando nell’epigrafe la menzione ‘ del mandato a margine del presente atto ‘ non contiene alcuna procura speciale.
Si tratta dunque di un ricorso inammissibile, privo di procura speciale e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione; non v’è alcun consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo
giudizio (Sez. 1 n. 4069 del 18 febbraio 2020; Sez. 6-3, n. 16040 del 27 agosto 2020; Sez. 1, n. 905 del 20 gennaio 2021).
2.2. La sottoscrizione del ricorso per cassazione e l’esistenza di una valida procura speciale devono necessariamente sussistere all’atto della notificazione dell’impugnazione, connotandosi alla stregua di requisiti di ritualità della stessa, la cui mancanza è insanabile, senza che assumano rilievo attività o atti successivi al momento della notifica (Sez. 3, n. 15706 del 4 giugno 2021). 2.3.
Nel caso di specie, l’unica procura rinvenuta in atti è quella apposta a margine dell’atto di appello, così come d’altronde attestato nella copia notificata del ricorso per cassazione, diversamente dall’originale che riporta la dizione ‘mandato a margine del presente atto’, senza che peraltro alcun mandato risulti né a margine, né in calce.
Ed, a fronte di tale preliminare eccezione, il ricorrente neppure ha ritenuto di replicare con una memoria.
2.5. L’inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza una procura speciale, peraltro, non comporta che lo stesso difensore debba essere condannato alle spese. In proposito deve infatti ribadirsi la distinzione tra procura inesistente (allorquando la procura manchi in rerum natura , sia falsa ovvero sia stata conferita per un giudizio diverso da quello per cui l’atto è speso o da soggetto diverso da quello asseritamente rappresentato) e procura nulla od invalida (eventualità che ricorre nell’ipotesi di specie, in cui la procura è viziata per genericità, riguardando la difesa ‘in ogni stato e grado’). Solo nel primo caso l’attività del difensore deve reputarsi svolta in assenza di un rapporto processuale con la parte che si dice rappresentata e dunque di essa il difensore si assume per intero la responsabilità, con conseguente possibilità che le spese processuali siano poste a suo carico; nel secondo caso, invece, l’attività processuale svolta
dal difensore riverbera i suoi effetti sulla parte rappresentata, perché la procura ha instaurato un rapporto processuale con la medesima, potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (Sez. 6-3, n. 34638 del 16 novembre 2021; Sez. 6-3-, n. 14474 del 28 maggio 2019).
2.6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle controricorrenti, come liquidate in dispositivo, da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario (v. memoria).
La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio di giorno 4 giugno