Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24551 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24551 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20283/2023 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
avverso
COGNOME rappresentata e difesa dall’ avv. NOME COGNOME con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 234/2023 del la CORTE d’APPELLO di CAGLIARI, Sez. distaccata di SASSARI, pubblicata il 14 luglio 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Con sentenza 14 luglio 2023 n. 234 la Corte d’ appello di Cagliari, Sez. distaccata di Sassari , ha rigettato l’ impugnazione proposta da Poste Italiane s.p.a. avverso l’ordinanza ex art.702 -bis c.p.c. del 19 dicembre 2022 con cui il Tribunale di Nuoro aveva condannato la società appellante a pagare a COGNOME la somma di euro 13.500 a titolo di rimborso di buoni fruttiferi postali della serie AA2, sottoscritti in data 2 agosto 2001.
In particolare, l a Corte d’ appello , confermando l’ordinanza del Tribunale, ha rigettato l’ eccezione di prescrizione sollevata da Poste Italiane s.p.a ., osservando che, ai sensi dell’art.8 DM Ministero del Tesoro 19/12/2000, i buoni fruttiferi postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, mentre, ai sensi dell’art. 8 DM Ministero del Tesoro 29/3/2001, i buoni fruttiferi postali della serie AA2 possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, « al termine del settimo anno successivo a quello di emissione ». Rimarcato che quest’ ultima norma si riferisce non alla ‘data’ di emissione (nella specie, 2 agosto 2001), bensì all”anno’ di em issione (nella specie, 2001), fissando la scadenza al ‘termine’ (cioè alla ‘fine’) del settimo anno successivo, la corte territoriale ha ritenuto che tale scadenza fosse, nella fattispecie, il 31 dicembre 2008, dies a quo del termine di prescrizione decennale previsto dall’art.8 DM 19 dicembre 2000, per cui detto termine sarebbe maturato il 31 dicembre 2018. Poiché era incontroverso che NOME COGNOME aveva posto in essere un atto interruttivo – mediante reclamo rivolto a Poste Italiane s.p.a. – in data
16 dicembre 2018, l’eccezione di prescrizione della società debitrice andava disattesa.
Ha presentato ricorso RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo; si è difesa con controricorso NOME COGNOME
La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1. L ‘unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 18 DM 19 dicembre 2000, nonché dell’art. 176 del d.P.R. n. 156 del 1973, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che l’espressione letterale utilizzata dall’art. 8 del DM 29/3/2001, secondo cui la liquidazione dei buoni (per essersi verificata la loro scadenza) deve essere effettuata al ‘ termine del settimo anno successivo a quello di emissione ‘ fa rebbe riferimento, non al la ‘fine’ del settimo anno solare successivo (nella fattispecie, 31 dicembre 2008) come ritenuto dalla Corte d’appello , bensì al ‘termine finale’ , tecnicamente inteso quale data di completo decorso del periodo di durata dei buoni, pari a sette anni dalla data di emissione degli stessi (nella fattispecie, 2 agosto 2008). Questa interpretazione, che sarebbe confortata dal tenore testuale della norma, troverebbe conferma sia nello specifico rilievo che la disciplina posta dai DDMM del 2000 e del 2001 non ha ribadito il riferimento -contenuto nella disciplina previgente di cui a ll’abrogato art. 176 d.p.r. n. 156/1973 -alla scadenza costituita dalla ‘ fine del…anno solare successivo a quello di emissione ‘ e alla decorrenza del termine di prescrizione ‘ dal 1° gennaio successivo ‘ , sia nella considerazione di carattere generale per cui, in conformità al disposto dell’art. 2 935 c.c., l’ exordium
praescriptionis si avvia dal giorno a partire dal quale i buoni fruttiferi (salvo rimborso anticipato) possono essere liquidati in capitali e interessi, id est alla scadenza del settennio dalla data della loro sottoscrizione.
Le illustrate censure non possono essere vagliate nel merito, dovendosi dichiarare l’inammissibilità del ricorso .
2.1. Costituisce infatti ragione assorbente di inammissibilità il rilievo che il ricorso è stato proposto da Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante , mentre invece la relativa procura speciale, posta a margine dello stesso, è stata conferita ai difensori dal procuratore speciale , cioè da persona qualificatasi come responsabile della Funzione Affari Legali officiata con procura notarile del 19 aprile 2019.
2.2. Ad abundantiam , si osserva altresì che il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a chi sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto prospettato in giudizio, per cui il ricorrente per cassazione che, in veste di parte formale, proponga il ricorso in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale, deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell ‘ art. 372 c.p.c., i documenti che giustificano la sua qualità; in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell ‘ art. 77 c.p.c., così non potendosi valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo e, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione (cfr., ex aliis , Cass. sez. 2, 27/2/2017 n. 4924; Cass. sez. 3, ord. 18/1/2022 n. 1334; cfr., inoltre, già, ex professo , S.U. 8/5/1998 n.4666).
Ne consegue che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere prodotta la procura notarile di attribuzione alla parte formale dei poteri sostanziali necessari in funzione dell’ac quisto della legitimatio ad processum e della conseguente facoltà di proporre, in qualità di procuratore speciale, il ricorso per cassazione.
In conclusione, il ricorsova dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.p.r. n. 115/2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione