Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20858 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20858 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
Oggetto: risarcimento danni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14882/2020 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Salerno, INDIRIZZO, e in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI INDIRIZZO, DI SALERNO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME E RAGIONE_SOCIALE
-intimati –
Avverso la sentenza n. 342/2020, resa dalla Corte d’Appello di Salerno, pubblicata il 25/3/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2024 dalla AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
1. Con atto di citazione del 2010, COGNOME NOME, premesso di essere proprietaria di un appartamento acquisito in data 25 luglio 1978 e originariamente costituito da un vano di mq. 15, da un cucinino di mq. 4, da un wc di mq. 1 e da un terrazzino a livello di mq. 2,50, come risultante dalla planimetria catastale del 19 luglio 1978, il quale, in seguito ai lavori di ripristino e restauro eseguiti sullo stabile condominiale su commissione del Comune di Salerno in conseguenza del terremoto del 23 novembre 1980, aveva subito un decremento nella sua consistenza, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno, il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la loro condanna al risarcimento del danno in forma della consistenza immobiliare di sua proprietà, come risultante dall’atto pubblico e dalla planimetria allegata, e, in via subordinata, la loro condanna al risarcimento del danno per equivalente, nella misura di €
COGNOME, il primo progettista della ricostruzione Ing. COGNOME e il secondo progettista Ing. NOME COGNOME con ripristino dello status quo ante 90.000,00, oltre alla rivalutazione e agli interessi compensativi. Il giudizio così incardinato, nel quale si costituirono il RAGIONE_SOCIALE e gli ingegneri COGNOME e COGNOME, nonché, in proprio, il precedente amministratore, AVV_NOTAIO, si concluse con la sentenza n. 4651/2017, pubblicata il 13/10/2017, con la quale il Tribunale di accolse la domanda risarcitoria, condannando il INDIRIZZO, al pagamento della minor somma di € 75.824,00, e rigettò la domanda di risarcimento danni avanzata dall’attrice nei confronti degli altri convenuti.
Il giudizio di gravame, instaurato su iniziativa del RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO, si concluse, nella resistenza di COGNOME NOME, che propose, a sua volta, appello incidentale condizionato limitatamente alla quantificazione del danno e al diritto al rimborso delle spese sostenute per il proprio consulente, e di COGNOME NOME e nella contumacia di COGNOME NOME, di COGNOME NOME e della RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 342/2020, del 25/3/2020, con la quale la Corte d’Appello di Salerno accolse l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda risarcitoria svolta da COGNOME NOME e l’appello incidentale condizionato proposto da quest’ultima e compensò tra le parti le spese del giudizio.
Contro la predetta sentenza, COGNOME NOME propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO ha resistito con controricorso. Sono invece rimasti intimati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e La RAGIONE_SOCIALE
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l’errore nel procedimento in relazione agli artt. 342, primo comma, 112 e 156 cod. proc. civ., con riguardo anche all’art. 348 -ter cod. proc. civ., primo profilo di doglianza processuale e ultra-petizione, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ..
Col secondo motivo, si lamenta la violazione dall’art. 2041 cod. civ. e dell’art. 112 cod. civ., l’erronea considerazione del concetto di giustizia, la violazione degli artt. 1173 cod. civ., 42 Cost. e 156 cod. proc. civ. sotto il profilo della motivazione in ordine all’art. 2041 cod. civ., la falsa applicazione e violazione di norme di diritto, l’omessa decisione su parte della domanda della COGNOME, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Col terzo motivo, la ricorrente lamenta, infine, il vizio di motivazione e l’omessa decisione con riguardo agli artt. 1173, 2043, 2056, 2041 cod. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..
In via preliminare, il Collegio rileva che il ricorso per cassazioine è inammissibile per difetto di procura speciale.
Come recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, infatti, in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, terzo comma, cod. proc. civ., pur non richiedendo la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, rende, a tal fine, necessario che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass., Sez. U, 19/1/2024, n. 2075).
Al riguardo, è stato, infatti, sostenuto che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, il conferimento della procura alle liti deve avvenire all’interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso e deve, dunque, avvenire, rispettivamente, né prima, né dopo (per tutte: Cass., Sez.U, 19/11/2021, n. 35466). In questa finestra temporale la procura rilasciata su foglio separato ed afferente a ricorso redatto in modalità analogica (come nel caso di specie) ‘si considera apposta in calce’ al ricorso stesso in forza di presunzione legale assoluta, giacché l’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., così stabilisce qualora vi sia la ‘congiunzione materiale’ tra la prima e il secondo, ossia in ragione di una operazione materiale di
incorporazione (la ‘collocazione topografica’) tra due atti che nascono tra loro separati.
Il requisito della specialità della procura è, dunque, integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd. “collocazione topografica”) realizzata dall’avvocato, ex art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l’atto cui si riferisce, e quindi anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all’attività professionale tipica del giudizio di legittimità, ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento e successivo alla notificazione del ricorso (Cass., Sez. L, 27/3/2024, n. 8334).
Peraltro, pur potendo la procura speciale essere depositata in allegato ad atti diversi dal ricorso per cassazione, ciò deve avvenire nel rispetto della tempistica prescritta dall’art. 366 cod. proc. civ., ossia entro venti giorni dalla notificazione del ricorso all’ultimo destinatario, atteso che l’art. 369, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ., nel sancire, a carico del ricorrente, l’onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l’inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l’inadempimento assoluto, quanto la tardività del richiesto adempimento (vedi Cass., Sez. 3, 18/1/2019, n. 1271).
Nel caso si specie, la procura allegata al ricorso risulta rilasciata al difensore in data 27/4/2010 con scrittura privata autenticata dal AVV_NOTAIO, quindi ancor prima che venisse incardinato il giudizio d’appello, come emerge dalla sua descrizione contenuta nel
ricorso stesso e dall’esame della stessa, e, dunque, ben prima della stessa pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 25/3/2020.
Né è possibile una sanatoria dell’atto mediante rinnovazione, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ. perché l’applicazione di detta norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell’art. 365 cod. proc. civ., richiede l’esistenza di una procura speciale valida come requisito di ammissibilità del ricorso stesso (in questi termini, Cass., Sez. 6-5, 13/1/2023, n. 938).
Peraltro, una volta accertata l’invalidità della procura – che costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l’esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione -, non può dirsi che unico soccombente sia lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l’atto introduttivo del giudizio, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità, alla stregua del principio secondo cui, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio (Cass., Sez. 6-3, 28/5/2019, n. 14474; Cass., Sez. 6-1, 10/10/2019, n. 25435; Cass., Sez. 3, 25/5/2018, n. 13055), dovendo trovare, viceversa, applicazione il diverso principio secondo cui, nel caso di invalidità o sopravvenuta
inefficacia della procura ad litem , non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (vedi sul punto Cass., Sez. 6-5, 16/11/2021, n. 34638, che ha condannato la parte al pagamento delle spese processuali in esito a pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione per genericità della procura, sul rilievo che tale vizio rende la procura nulla ma non inesistente, come sempre con riferimento al giudizio di legittimità – nell’ipotesi di procura riferibile ad altre fasi processuali).
Solo nell’ipotesi in cui la procura sia inesistente l’attività del difensore deve reputarsi svolta in assenza di un rapporto processuale con la parte che si dice rappresentata, ma non anche quando la procura sia nulla o invalida, situazione questa nella quale l’attività processuale svolta dal difensore riverbera i suoi effetti sulla parte rappresentata in quanto la procura ha instaurato un rapporto processuale con la medesima, potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (Cass., Sez. 3, 7/4/2022, n. 18453).
Ne consegue che le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della ricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del