Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3641 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3641 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5604-2022 proposto da:
NOMECOGNOME NIROSHAN, USMAN SALIFUCOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME tutti domiciliati in
Oggetto
Ricorso per cassazione
–
Procura speciale-
Periodo pandemico
–
Requisiti di validità
R.G.N. 5604/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 28/11/2024
CC
ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti principali –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonché contro
NOMECOGNOME NIROSHAN, USMAN SALIFUCOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
ricorrenti principali -controricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 993/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/12/2021 R.G.N. 346/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
con ricorso al Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, i lavoratori in epigrafe deducevano di aver prestato attività di lavoro alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE cooperativa (di seguito RAGIONE_SOCIALE) quali soci lavoratori, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualifica socio facchino, livello di inquadramento V o VI CCNL RAGIONE_SOCIALE, presso il RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) in Vignola, e chiedevano, in INDIRIZZO accertarsi l’illegittimità de l provvedimento di esclusione da soci adottato nel marzo 2016 dalla cooperativa RAGIONE_SOCIALE, l’accertamento della non genuinità del contratto di appalto intercorso tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE la conseguente costituzione, ai sensi dell’art. 29 d. lgs. n . 2762003, di rapporto di lavoro alle dipendenze della committente, con reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento dei danni; svolgevano altresì domande subordinate;
il Tribunale (estinta la causa nei confronti della cooperativa RAGIONE_SOCIALE) respingeva l’impugnazione del licenziamento per superamento del termine di decadenza; accertava che tra i ricorrenti e la CSC era intercorso rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal settembre 2009 alla data dei licenziamenti; rigettava le altre domande;
la Corte d’Appello di Bologna, pronunciandosi sugli appelli principale e incidentale delle parti, li rigettava;
per la cassazione della sentenza d’appello ricorrono i lavoratori con unico articolato motivo; resiste la s.r.l. CSC con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato; i
ricorrenti hanno depositato controricorso al ricorso incidentale; la società controricorrente ha depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; contestano l’applicabilità del termine decadenziale previsto dall’art. 6 legge n. 604/19 66 all’ipotesi di appalto illecito di cui all’art. 27 d.lgs. n. 276/2003 (sostituito dall’art. 38 d.lgs. n. 81/2015), anche in ragione dell’interpretazione autentica operata dall’art. 80-bis d.l. n. 34/2020;
con l’impugnazione incidentale condizionata all’accoglimento dell’impugnazione avversaria, si denuncia, con un primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 307 c.p.c. in relazione all’art. 5 legge n. 142/2011 e all’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, per non essere stata accertata l’estinzione del giudizio anche nei confronti di CSC a seguito della mancata riassunzione nei confronti di SLC; con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 27 d.lgs. n. 276/2003 in relazione agli artt. 29 e 84 del medesimo testo normativo, per essere stata ritenuta la non genuinità dell’appalto intervenuto tra CSC e SLC;
il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura speciale;
parte controricorrente ha eccepito (anche con parere grafologico) il riutilizzo delle firme degli originari ricorrenti, già rilasciate nel 2016 in occasione del ricorso introduttivo del
giudizio di primo grado, anche ai fini del ricorso per cassazione (attraverso formazione di documento con tecnica di fotocopiatura delle firme e integrazione della formula di mandato, della data, dell’autentica);
la difesa di parte ricorrente sostanzialmente non contesta tale circostanza, ma deduce che, a norma dell’ art. 83, comma 20-ter, d.l. n. 18/2020, convertito con modifiche nella legge n. 27/2020, era prevista la possibilità di rilascio della procura a distanza, in modalità telematica, sino alla cessazione del periodo di distanziamento previsto dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione dal contagio da Covid 19; che la sottoscrizione della procura alla lite poteva avvenire, nel periodo di pandemia, attraverso la sottoscrizione di un documento analogico, trasmesso al difensore anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia del documento di identità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica; che in tal caso l’autografia era certificata attraverso l’apposizione della firma digitale del difensore; che, nel caso di specie, le procure speciali erano state rilasciate a distanza attraverso strumenti di comunicazione elettronica e autenticate con firma digitale dal difensore, essendo le misure di distanziamento rimaste in vigore, prorogate, sino al 31.3.2022;
non si pone, dunque, questione di falsità o apocrifia delle firme per procura (nel senso di non essere state vergate dagli interessati o di non essere a loro riferibili, rilevante ai fini di querela di falso), ma di conformità o meno del riutilizzo della firma originaria per procura a ricorrere nei gradi di merito ai fini della validità della procura speciale per il ricorso per cassazione come prescritto dallì’art.365 c.p.c.;
osserva il Collegio che lo scrutinio di conformità ai requisiti della procura speciale per il ricorso per cassazione della modalità
seguita nel caso concreto risulta negativo, anche tenuto conto delle regole speciali per il periodo pandemico;
nel giudizio di legittimità, il potere di rappresentanza della parte può essere conferito unicamente con procura speciale, ossia con un mandato ad hoc e per il quale l’art. 365 c.p.c. prevede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto all’apposito albo; la specialità della procura, stabilita per il giudizio di cassazione dall’art. 365 c.p.c., è requisito di ammissibilità del ricorso ed è quindi insuscettibile di sanatoria, perché deve garantire l’esistenza di una precisa volontà del conferente che abbia ad oggetto l’impugnazione di quello specifico provvedimento;
l’art. 83, comma 20-ter, d.l. n. 18/2020, inserito dalla legge di conversione n. 27/2020, prevedeva che: ” Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione dal contagio COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia “;
10. la norma speciale per il periodo pandemico non deroga al requisito della specialità della procura per il ricorso per cassazione, e dunque non deroga alla regola della necessaria
posteriorità del suo rilascio rispetto alla data del provvedimento impugnato;
11. il riutilizzo o rielaborazione grafica della procura conferita per i gradi di giudizio di merito certamente non risponde al requisito della posteriorità della firma per procura speciale rispetto alla sentenza di appello;
12. né può ritenersi equipollente ai fini della specialità nel periodo pandemico una mera autorizzazione verbale o telefonica, non tracciata in alcun modo, al riutilizzo della firma già usata per i giudizi di merito; in primo luogo, perché una simile modalità non è idonea a garantire la precisa volontà del conferente a impugnare quello specifico provvedimento; in secondo luogo, perché la norma speciale per il periodo pandemico prescrive una serie di formalità (non fini a sé stesse, ma imprescindibili per la garanzia sopra sottolineata e per la verifica), quali la trasmissione (per posta ordinaria o elettronica) del documento analogico al difensore, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, e la firma digitale del difensore sulla copia informatica della procura, formalità il cui rispetto non risulta in alcun modo documentato nel caso di specie ;
13. poiché la procura speciale è un elemento di ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la cui irregolarità (nullità o inesistenza) può essere rilevata da questa Corte anche d’ufficio, in quanto l’art. 83 c.p.c. configura come u n obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata, nel caso in esame difetta il requisito di specialità della procura, con conseguente inammissibilità del ricorso per nullità della procura e assorbimento delle ulteriori questioni; nello specifico, rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato;
14. i ricorrenti, per la regola della soccombenza, devono essere condannati al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate complessivamente come da dispositivo, e sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in € 7.000 per compensi, € 200 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 28 novembre 2024.