Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13730 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13730 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 24/04/2024 C.C.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 887/2021
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 887 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), rappresen- tata da RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del ( legale? ) rappresentante NOME COGNOME
rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), e per essa RAGIONE_SOCIALE con socio unico (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
per la cassazione dell’ordinanza decisoria del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. cronol. 4455/2020 del 22 ottobre 2020, repert. n. 14670/2020, pronunciata a definizione del procedimento iscritto al n. 12881/2020 del R.G., pubblicata in data 22 ottobre 2020;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Per quanto emerge dall’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, la Banca di RAGIONE_SOCIALE.ARAGIONE_SOCIALE (nelle cui posizioni soggettive è successivamente subentrata RAGIONE_SOCIALE, intervenuta nel procedimento esecutivo a mezzo della rappresentante RAGIONE_SOCIALE) ha pignorato, in danno di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, alcuni immobili che sono poi risultati già di proprietà comune indivisa di NOME e di NOME COGNOME , quest’ultimo deceduto anteriormente al pignoramento; essendo la stessa NOME COGNOME successivamente deceduta e non risultando trascritti gli atti di accettazione dell’eredità dei soggetti deceduti in favore dei debitori esecutati, il giudice dell’esecuzione, dopo aver assegnato un termine ai creditori per integrare la documentazione ipotecaria depositata a corredo dell’istanza di vendita, in modo da sanare il conseguente difetto di continuità delle trascrizioni degli atti di acquisto dei beni pignorati in favore dei debitori esecut ati, ha dichiarato, all’esito ed in mancanza, l’improcedibilità dell’esecuzione.
La creditrice procedente RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibilità del ricorso, che sortisce esito negativo.
Va premesso che, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, in caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il controricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta c he colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato proAVV_NOTAIOo, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr., ex multis : Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2033 del 25/01/2022, Rv. 663749 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021, Rv. 662207 -01; Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021, Rv. 660237 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 -01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 -01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 -01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 -01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 -01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n.
Ric. n. 887/2021 – Sez. 3 – Ad. 24 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 5
9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 -01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 -01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 -01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 -01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 -01).
Nella specie, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, che agisce in rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE, risulta costituita nel presente giudizio in persona di tale NOME COGNOME (il quale ha sottoscritto la procura speciale per il giudizio di legittimità allegata al ricorso, ai sensi dell’art. 365 c.p.c.; ed è appena il caso di osservare che non potrebbe ritenersi, invece, valida quella generale alle liti in favore dei medesimi legali, pur proAVV_NOTAIOa in atti, per la presente fase di giudizio; cfr., per tutte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132 – 03).
Non è, però, precisato in modo chiaro e preciso se si tratti del legale rappresentante dell’ente in virtù di previsione de ll’atto costitutivo o dello Statuto, ovvero di soggetto al quale, comunque, il potere di rappresentanza derivi direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, cioè di atti soggetti a specifiche forme di pubblicità: il COGNOME viene semplicemente indicato come « autorizzato alla sottoscrizione giusta delibera del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE dell’11 aprile 2018 », senza ulteriori specificazioni e senza che risulti proAVV_NOTAIOa la suddetta delibera del Consiglio RAGIONE_SOCIALE, che non è atto di per sé soggetto a specifiche forme di pubblicità, come l’atto costitutivo o lo Statuto, il che impedisce la necessaria verifica dei relativi poteri da parte di questa Corte.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile, il che assorbe ogni altra questione, anche relativa alla corretta instaurazione del contradditorio, sia nella presente fase del giudizio che nello stesso giudizio di merito.
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-