Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27109 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27109 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29233/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME NOMEEMAIL), COGNOME
NOME NOMECODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
VASILE ANGELO
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO DI TRENTO SEZ.DIST. DI BOLZANO n. 73/2020 depositata il 16/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024
dalla Consigliera NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 5/11/2020 RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Trento n. 73/2020, pubblicata il 16/5/2020, pronunciata in un giudizio introdotto dal sig. NOME COGNOME, in qualità di consumatore, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della società produttrice/importatrice odierna ricorrente, per chiedere il risarcimento del danno in relazione a difetti di fabbricazione non eliminabili, presenti nell’automobile di proprietà acquistata presso la RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Le parti hanno depositato memoria.
Il Pm ha depositato conclusioni scritte, chiedendo emettersi declaratoria d’inammissibilità o di rigetto del ricorso .
Per quanto ancora d ‘ interesse, in data 10.11.2015 il RAGIONE_SOCIALE citava in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE, quale RAGIONE_SOCIALE venditrice dell’autovettura RAGIONE_SOCIALE Captiva,
domandandone la condanna al pagamento di somma a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del non eliminabile difetto di fabbrica affettante l ‘autovettura acquistata in ragione del mancato funzionamento dello schermo touch screen in dotazione; la RAGIONE_SOCIALE chiamava in manleva la produttrice/importatrice del veicolo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento di una somma per riduzione del prezzo e di una ulteriore per i danni conseguenti alla mancata utilizzazione del mezzo, respingendo la domanda di manleva verso la terza chiamata. La RAGIONE_SOCIALE svolgeva appello per mancato rispetto del codice del consumo (art. 3 , co1, CdC) e per erronea valutazione del materiale probatorio. La Corte d’appello accoglieva la domanda in parziale modifica della sentenza, dichiarando la produttrice/importatrice obbligata a tenere indenne la RAGIONE_SOCIALE delle somme pagate al consumatore ex art. 131 CdC, fermo il danno accertato
Motivi della decisione
In via pregiudiziale va rilevato che al ricorso per cassazione è allegata una procura generale alle liti (autenticata dal AVV_NOTAIO) rilasciata dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE in data 26.10.2017 in favore dell’AVV_NOTAIO. In calce al medesimo ricorso è spillata una ‘procura alle liti’, priva di data, rilasciata dall’AVV_NOTAIO in favore di se medesimo e dell’AVV_NOTAIO , concernente il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 73/20 della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, resa il 16 maggio 2020 e notificata il 12 settembre 2020, oggetto dell’odierno ricorso sottoscritto dagli avvocati COGNOME e COGNOME.
La procura rilasciata dall’AVV_NOTAIO a sé medesimo e all’AVV_NOTAIO è, all’evidenza, inidonea alla luce del principio secondo cui la procura speciale richiesta dall’art. 365 c.p.c. per il giudizio di cassazione deve essere rilasciata direttamente dalla parte o da chi ha il potere di rappresentarla in forza di un mandato generale ad negotia ; ne consegue che il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio rappresentato, né a sé medesimo, né ad altri, la procura speciale necessaria per proporre ricorso per cassazione (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018; Cass., sez. terza, ord. 4 novembre 2019, n. 28217, che richiama espressamente Cass. n., 11765/2002; cfr. anche Cass. n. 7975/1995). Né può ritenersi che l’AVV_NOTAIO potesse comunque rappresentare e difendere la RAGIONE_SOCIALE ricorrente in forza della procura generale alle liti rilasciata nel 2017, in quanto la stessa risale a data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata e difetta quindi del requisito della specialità prevista per il ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 1249/1992; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1929 del 23/02/1998).
Va infatti esclusa l’operatività, nel giudizio di legittimità, del rimedio della sanatoria postuma del difetto di procura, introdotta con la novella del 2009 dell’art. 182 cod. proc. civ.. La disposizione trova applicazione circoscritta al giudizio di merito, in difetto nel giudizio di legittimità di previsione analoga all’art. 359 cod. proc. civ. per il giudizio di appello e in presenza, invece, di una disciplina peculiare che presidia in modo esaustivo e rigoroso (artt. 365, 366 n. 5, 369 n. 3 cod. proc. civ.) l’attribuzione e l’anteriorità del potere di rappresentanza processuale davanti alla Corte Suprema di Cassazione. Il che è
coerente coi fondamentali principi di officiosità, celerità e massima concentrazione del giudizio di ultima istanza (Cass., 28/11/2017, n. 28449; 26/06/2017, n. 15895; 06/10/2016, n. 20016; 26/11/2017, n. 27519). Inoltre, secondo la Corte EDU, il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell’insieme delle regole che governano il processo (Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c. RAGIONE_SOCIALE; conf. Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30996, § 2.3).
Il ricorso è pertanto inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in complessivi euro € 3 .200,00, di cui € 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 11/06/2024.