Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1584 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1584 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23993/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, SEZ. DIST. DI SASSARI, n. 174/2019 depositata il 12/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 262/2011, ha accolto la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, avente ad oggetto la divisione di un bene immobile in comunione tra le parti, assegnando – sulla base del piano di riparto predisposto dal consulente tecnico d’ufficio -all’attore il lotto 1 del valore di euro 160.664 e alla convenuta il lotto 2 del valore di euro 147.184, disponendo che l’attore versasse alla convenuta euro 6.730 a titolo di conguaglio e condannando la convenuta al rimborso delle spese di lite in favore dell’attore.
La sentenza è stata impugnata da NOME COGNOME, lamentando come il piano di divisione seguito dal Tribunale non avesse considerato il reale valore del garage attribuito all’attore e il sopravvenire di una legge regionale in relazione al valore della soffitta al medesimo attribuita, avesse erroneamente attribuito la proprietà del cancello ancora al medesimo e l’avesse ingiustamente condannata a rifondere le spese all’attore. L’adita Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha disposto una integrazione della consulenza tecnica d’ufficio. Con la sentenza 12 aprile 2019, la Corte, ritenendo che il progetto di divisione predisposto in primo grado non avesse tenuto conto delle diverse condizioni costruttive dei due garages, delle potenzialità edificatorie della soffitta e della necessità per l’appellante di disporre di un passaggio nel cortile che le consentisse di raggiungere il portone di ingresso alla propria abitazione, ha accolto il gravame e ha disposto la divisione secondo il piano di riparto elaborato dal consulente d’ufficio nella relazione depositata in secondo grado; ha poi compensato le spese del processo di primo grado e condannato l’appellato alle spese del giudizio d’appello.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso NOME COGNOME, che anzitutto eccepisce l’invalidità della notificazione del ricorso, non essendo stata notificata insieme al ricorso la procura alle liti.
Memoria è stata depositata dalla controricorrente.
In data 10 gennaio 2024 il difensore del ricorrente ha comunicato l’avvenuto decesso del medesimo il 10 agosto 2021, chiedendo di dichiarare l’interruzione del giudizio. Al riguardo va precisato che ‘nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo’ (così, ex multis , Cass. n. 1757/2016).
CONSIDERATO CHE
1. Preliminare rispetto all’esame dei due motivi di ricorso è l’esame dell’eccezione di invalidità del medesimo sollevata dalla controricorrente. L’eccezione è fondata. Dall’esame degli atti emerge che il ricorso è stato notificato, ai sensi della legge 53/1994, in data 15 luglio 2019, mentre la procura speciale alle liti, priva dei requisiti della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico , risulta essere stata conferita in data 31 luglio 2019 e poi depositata in foglio separato in formato analogico. La procura non è idonea a soddisfare le prescrizioni degli artt. 83 e 365 c.p.c.
Ai fini della sussistenza del requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (nonché del controricorso e degli atti equiparati), rileva, a prescindere dal contenuto, la collocazione topografica della procura, di modo che la firma per autentica apposta dal difensore ex art. 83 c.p.c. su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata a quella relativa alla procura redatta a margine o in calce all’atto. La posizione topografica della procura conferisce difatti la certezza della provenienza dalla parte del
potere di rappresentanza e, a un tempo, dà luogo alla presunzione di riferibilità di essa al giudizio cui accede (Cass., sez. un., n. 36057/2022). Ed è pur sempre l’incorporazione della procura nell’atto di impugnazione, la quale si determina anche per effetto della congiunzione, che comporta l’estensione alla prima della data del secondo, per cui si presume che la procura sia stata rilasciata anteriormente alla notificazione dell’atto che la contiene (Cass., sez. un., n. 35466/2021, richiamata da Cass., sez. un., n. 36057/2022, cit.): la procura dev’essere conferita antecedentemente o contemporaneamente alla notificazione del ricorso per cassazione, perché il ricorso nasce prima della sua notificazione (vedi Cass. sez. un., n. 11619/2007; n. 929/2012). Per queste ragioni si ritiene validamente conferita la procura per il ricorso per cassazione apposta su di un foglio separato e mancante di data, purché materialmente unito al ricorso. D’altronde il potere di autenticazione in via eccezionale conferito al difensore dall’art. 83 c.p.c. consegue, da un lato, all’abilitazione professionale e al ius postulandi in capo al difensore e, dall’altro, al mandato stesso in quanto conferito per quell’atto: ed è l’apposizione della procura a margine o in calce o la congiunzione, materiale o digitale, della stessa all’atto che rendono manifesta tale inerenza (Cass. n. 36827/2022).
Nel caso in esame, allora, la circostanza che la procura sia stata conferita successivamente alla notificazione del medesimo ne determina l’impossibilità di affermarne la riferibilità a questo, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso (v. al riguardo Cass. n. 14287/2023).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte. Non ci si trova infatti di fronte a una impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli
dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi, come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso, casi nei quali l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità (cfr. al riguardo Cass., sez. un., n. 10706/2006).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 8.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della seconda