Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6978 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 6978  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4863/2019 R.G. proposto da : COGNOME  NOME,  rappresentato  e  difeso  dall’avvocato  COGNOME
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO DEL VICO 185/E MESSINA, ARENA SALVATORE, NOME COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MESSINA n. 2311/2018 depositata il 29/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
–NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi,  avverso  la  sentenza  n.  2311/2018  emessa  dal  Tribunale  di
COGNOME  in  funzione  di  giudice  d’appello,  che  aveva  confermato  la sentenza del Giudice di Pace di COGNOME di rigetto delle domande da lui proposte  nei  confronti  del  RAGIONE_SOCIALE  del  INDIRIZZO  e  di COGNOME NOME;
-il RAGIONE_SOCIALE del INDIRIZZO COGNOME è rimasto intimato;
-il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
-in prossimità della adunanza in camera di consiglio, è pervenuta una memoria
Ritenuto che:
-il  ricorso  per  cassazione  è  inammissibile  per  assenza  della  procura speciale;
-la  procura  speciale  è  infatti  espressamente  prevista  per  il  giudizio  di cassazione  ex  art.  83,  comma  2  e  3  c.p.c.,  dal  momento  che  il requisito della specialità implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità, sulla base di una valutazione della sentenza impugnata;
-la necessità dell ‘esistenza di una procura speciale validamente conferita risulta  dall’art.  366,  primo  comma,  n.  5),  cod.  proc.  civ.,  a norma del quale il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, ‘l’indicazione  della  procura,  se  conferita  con  atto  separato’,  nonché dall’art.  369,  secondo  comma,  n.  3),  il  quale  dispone  che  insieme  al ricorso debba essere depositato, a pena di improcedibilità, la procura speciale, se conferita con atto separato (SSUU 36057/22);
-la procura per proporre ricorso per cassazione, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, non può essere rilasciata in via preventiva ed antecedente a quella della sentenza da impugnare, sicché  è  inammissibile  un  ricorso  sottoscritto  dal  difensore  che  si dichiari legittimato da procura rilasciata a margine dell’atto di citazione
di  primo  grado  ( ex  multis Cassazione  civile  sez.  II,  22/11/2019,  n. 30553; Cassazione civile sez. III, 21/11/2017, n. 27540);
-nel  caso  di  specie,  mancando  del  tutto  la  procura  speciale  (come emerge  dall’esame  degli  atti  che  la  Corte  è  tenuta  a  compiere  in considerazione del vizio procedurale di cui si discute), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
-non avendo l’altra parte svolto difese in questa sede, non va emessa alcuna pronuncia sulle spese;
-sussistono  i  presupposti  processuali  per  il  raddoppio  del  contributo unificato.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda