Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12833 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12833 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 306/2020 R.G. proposto da:
COGNOME c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME e, a seguito di revoca del mandato, dall’avv. NOME COGNOME
ricorrente
contro
COGNOME c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME
contro
ricorrente
nonché contro
COGNOME c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentate e difese dall’avv. NOME. NOME COGNOME
contro
ricorrenti
nonché contro
COGNOME c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
contro
ricorrente
OGGETTO:
scioglimento di comunione
RG. 306/2020
C.C. 14-1-2025
nonché contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME ved. COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME;
intimati avverso la sentenza n.872/2018 della Corte d’Appello di Perugia, depositata il 18-12-2018,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14-12025 dal consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione notificato il 5-8-1976 NOME COGNOME ha citato avanti il Tribunale di Perugia il fratello NOME COGNOME e gli eredi dell’altro fratello , NOME COGNOME, i figli NOME e NOME COGNOME e la moglie NOME COGNOME, chiedendo la divisione dei beni mobili e immobili in comproprietà in parti uguali tra i tre fratelli. E’ intervenuta in causa NOME COGNOME moglie di NOME COGNOME e, per quanto ancora interessa, con sentenza non definitiva del 24-6-1995 il Tribunale, dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla divisione dei beni mobili, ha dichiarato la proprietà per un terzo ciascuno dei compendi immobiliari da parte delle stirpi di NOME, NOME e NOME COGNOME e per quest’ultimo degli eredi; ha attribuito in proprietà esclusiva a NOME COGNOME immobile sito in Perugia e ha approvato i progetti divisionali predisposti dal consul ente d’uffi cio, disponendo l’estrazione a sorte dei lotti al passaggio in giudicato della sentenza e per il resto la prosecuzione del giudizio.
Riassunta la causa a seguito della morte dell’attore NOME COGNOME dalle sue eredi NOME NOME e NOME COGNOME e nuovamente
interrotta la causa per la morte di NOME COGNOME e proseguita dai suoi eredi, nonché per la morte di NOME COGNOME e proseguita dalle suoi eredi – la moglie NOME COGNOME e i figli NOME, NOME e NOME COGNOME -, con la sentenza definitiva del 19-12-2003 il Tribunale ha dichiarato NOME, NOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, tenuti a rimborsare a favore di NOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, i frutti civili; ha dichiarato a sua volta gli eredi di NOME COGNOME e gli eredi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME tenuti a rimborsare agli eredi di NOME COGNOME le spese per i miglioramenti, nonché l’importo del risarcimento per il diminuito valore degli immobili da dividere, r imettendo la causa all’istruttore per le operazioni di assegnazione dei lotti.
Interposti appelli, poi riuniti, interrotto il giudizio per la morte di NOME COGNOME e proseguito dai suoi eredi NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME , con sentenza n. 514/2010 la Corte d’appello di Perugia ha rigettato tutte le impugnazioni.
Proposti ricorso principale e ricorso incidentale per cassazione, con sentenza n. 22884 depositata in data 8-10-2013, la Corte di Cassazione ha accolto esclusivamente i motivi che avevano censurato il criterio dell’estrazione a sorte per l’esecuzione della divisione.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – eredi di NOME COGNOME -, nonché NOME e NOME COGNOME quali eredi di NOME COGNOME, hanno riassunto il giudizio avanti la Corte d’appello di Perugia. Si sono costituiti nel giudizio di rinvio NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – eredi di NOME COGNOME -, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – eredi di NOME COGNOME -; NOME COGNOME è rimasta contumace.
La Corte d’appello di Perugia ha disposto nuova consulenza tecnica d’ufficio per determinare il valore dei beni da dividere e per eseguire
progetto divisionale e con sentenza n. 872/2018 depositata il 18-122018 ha disposto la divisione degli immobili tramite la formazione delle tre quote individuate dal c.t.u., rispettivamente denominate X, Y e Z e assegnazione mediante estrazione a sorte.
2.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME con controricorso ha aderito integralmente alle conclusioni del ricorrente.
NOME COGNOME con controricorso ha aderito alle conclusioni del ricorrente, chiedendo il rigetto solo del terzo motivo di ricorso.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con unico controricorso.
Gli altri soggetti evocati, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME sono rimasti intimati.
In data 14-6-2024 il consigliere delegato ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha depositato proposta di definizione accelerata in ragione della manifesta infondatezza del ricorso.
In data 17-7-2024 il nuovo difensore del ricorrente avv. NOME COGNOME ha depositato ‘comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art. 380bis c.p.c.’ contenente istanza di decisione, con in calce la procura speciale a lui rilasciata e da lui autenticata, contenente anche dichiarazione di revoca dei precedenti mandati.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio le controricorrenti NOME e NOME COGNOME hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 1 4-1-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente si dà atto che non sussiste incompatibilità né della Presidente COGNOME per essere stata componente anche del Collegio che con la sentenza n. 22884/2013 aveva disposto il rinvio (Cass. Sez. U 25-10-2013 n. 24148 Rv. 627789-01, per tutte), né del Consigliere COGNOME per essere stato relatore della proposta di definizione accelerata (Cass. Sez. U 10-4-2024 n. 9611 Rv. 67066701).
2. Preliminarmente si dà altresì atto che, in ragione dell’esito del giudizio, non si pone questione sulle modalità di esecuzione della notificazione del ricorso per cassazione alle parti rimaste intimate; in applicazione del principio sulla ragionevole durata del processo, che impone di evitare condotte che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra le quali rientrano quelle che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale, nella fattispecie sarebbe ingiustificata la fissazione di termine per rinnovare le notifiche non andate a buon fine o per integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti non destinatari di notificazione, in quanto la fissazione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Sez. 1 11-3-2020 n. 6924 Rv. 657479-01, Cass. Sez. 6-3 17-6-2019 n. 16141 Rv. 654313-01, Cass. Sez. 2 21-5-2018 n. 12515 Rv. 648755-01).
3.Il primo motivo di ricorso è rubricato ‘ violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 102, 331 e 784 c.p.c., che ha determinato la nullità del giudizio di rinvio e della sentenza n. 872/2018 della Corte d’appello di Perugia, in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.’. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sia nulla e inutiliter data, in quanto è stato nullo il giudizio per non essere stato garantito
il litisconsorzio necessario; dichiara che gli attori in riassunzione hanno malamente ricostituito il contraddittorio nel giudizio di rinvio in quanto, dando atto che NOME e NOME COGNOME erano eredi di NOME COGNOME, non hanno citato gli altri eredi della stessa; aggiunge che NOME COGNOME aveva disposto del proprio patrimonio con testamento pubblicato in data 14-4-2011 dal notaio P.M. COGNOME e registrato, in forza del quale erano eredi, oltre i figli NOME e NOME, anche NOME e NOME COGNOME figlie di NOME COGNOME e NOME COGNOME e la stessa NOME COGNOME rileva che la circostanza, oltre a risultare dai documenti prodotti unitamente al ricorso per cassazione, era emersa nel corso della c.t.u . Specificamente, evidenzia che l’allegato 10 alla c.t.u. era copia di ordinanza del Sindaco del Comune di Marsciano con la quale si ordinava ai proprietari di alcune particelle fondiarie oggetto del giudizio di divisione di provvedere a una serie di opere di bonifica e tra i proprietari erano indicati NOME NOME e NOME COGNOME; analogamente, l’allegato 11 alla c.t.u., che attestava l’inizio di procedimento amministrativo nei confronti dei proprietari di alcune particelle per la rimozione di rifiuti, era indirizzato anche a NOME COGNOME; inoltre era stato allegato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dei proprietari ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 650 e 110 cod. pen., tra i quali era indicato anche NOME COGNOME.
4 .Con il secondo motivo il ricorrente deduce ‘ nullità della sentenza n. 872/2018 della Corte d’appello di Perugia, sotto concorrente profilo, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.’ e rileva che la consulenza d’ufficio recepita dalla sentenza impugnata è stata svolta senza la partecipazione dei litisconsorti necessari NOME NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME; quindi la consulenza, non avendo consentito ai litisconsorti necessari di dedurre, è a sua volta nulla per
violazione del principio del contraddittorio e non utilizzabile, con la conseguente nullità della sentenza che l’ha recepita.
5. Il terzo motivo è rubricato ‘ omesso esame di un documento e di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.’ e con esso il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia del tutto trascurato le critiche specifiche alla c.t.u. riferite alla mancanza di omogeneità dei lotti e non abbia tenuto conto neppure della più equa ripartizione che era stata elaborata solo due anni prima dal dott. COGNOME per incarico stragiudiziale di tutti i condividenti e sottoscritta per accettazione dalla quasi totalità degli stessi.
6.I motivi di ricorso non possono essere esaminati nel merito, in quanto d eve essere dichiarata la nullità dell’atto denominato ‘comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art. 380 -bis cod. proc. civ.’ depositata il 17-7-2024 e sottoscritta dall’avv. NOME COGNOME con il quale è stata chiesta la decisione del ricorso, per il fatto che la procura speciale al nuovo difensore è stata conferita con atto in calce a tale comparsa e sottoscrizione autenticata dal medesimo difensore.
Al presente giudizio, in quanto iniziato nel 1976, si applica l’art. 83 co.3 cod. proc. civ. nella formulazione previgente all’art. 45 legge 18 giugno 2009 n.69, secondo la quale nel giudizio di cassazione la procura speciale non poteva essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi del ricorso o del controricorso; infatti, per espressa previsione dell’art. 58 co.1 legge 69/2009 le disposizioni della legge che hanno modificato il codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, avvenuta il 4-7-2009 (Cass. Sez. 3 27-8- 2014 n. 18323 Rv. 632092-01, Cass. Sez. 5 26-32010 n. 7241 Rv. 612212-01, per tutte). Secondo l ‘indiri zzo unanime della giurisprudenza di legittimità, in base alla disposizione previgente, se la procura speciale non è rilasciata a margine o in calce di ricorso o
di controricorso, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dall’art. 83 co. 2 cod. proc. civ., e cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio (Cass. Sez. 2 19-4-2022 n. 12434 Rv. 664786, Cass. Sez. 2 9-8-2018 n. 20692 Rv. 650007-01, Cass. Sez. 3 18-4-2013 n. 9462 Rv. 626050-01, Cass. Sez. 3 24-11-2010 n. 23816 Rv. 615160-01); a una soluzione diversa non può pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore (Cass. Sez. 3 30-6-2015 n. 13329 Rv. 635909-01) e si deve anche escludere che l’art. 380 -bis co. 2 cod. proc. civ. come sostituito dal d.lgs. 10-10-2022 n. 149, in quanto ha disposto che l’istanza di decisione sia eseguita dal difensore munito di nuova procura speciale, senza altre previsioni, abbia introdotto una regola in deroga all’art. 83 cod. proc. civ. nella formulazione applicabile al giudizio in relazione alla data di suo inizio.
L a nullità dell’istanza di de cisione del giudizio dopo la formulazione della proposta di definizione accelerata sottoscritta soltanto dal nuovo difensore privo di valida procura per il giudizio di cassazione preclude la disamina nel merito del ricorso. La conclusione si impone, per il dato assorbente che il difensore privo di valida procura speciale non può svolgere alcuna attività processuale nel corso del giudizio di cassazione; quindi, non riguarda il presente giudizio la questione degli effetti sui processi in corso del d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, laddove ha abrogato nel secondo comm a dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. il requisito della nuova procura speciale in capo al difensore già nominato che chieda la decisione dopo la proposta di definizione accelerata.
Ne consegue che, facendo applicazione dei principi posti da Cass. Sez. 3 15-11-2023 n. 31839 (Rv. 669478-01), il giudizio va definito, all’esito dell’adunanza camerale, in conformità alla proposta stessa, in ragione dell’irritualità dell’istanza di decisione , senza disamina né dei motivi di ricorso né del relativo contenuto della proposta, e con piena
applicazione dell’art. 380 -bis co. 3 cod. proc. civ. (nello stesso senso Cass. Sez. 3 17-10-2024 n. 26975 Rv. 672536-01, Cass. Sez. 5 4-122024 n. 31085, non massimata). Come evidenziato da Cass. 31839/2023, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., l’art. 380 -bis cod. proc. civ. al secondo comma stabilisce che il ricorso si intende rinunciato solo in ‘ mancanza ‘ della richiesta di decisione. La previsione indica che in caso di istanza tardiva o per altro motivo – come nella fattispecie – irrituale, si impone la fissazione dell’adunanza ex art. 380 -bis cod. proc. civ. e il giudizio di cassazione non può definirsi con provvedimento che dichiara l’ estinzione, che richiede invece un’inerzia assoluta del ricorrente . Infatti, soltanto l’inerzia assoluta del ricorrente integra la rinuncia tacita giustificativa della definizione del ricorso con provvedimento di estinzione; inoltre, il legislatore ha voluto evitare che la proposizione di una istanza di decisione tardiva o altrimenti irrituale sia lo strumento per eludere l’applicazione dell’art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ. prevista dal terzo comma dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. (che, come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433, Rv. 668909-01, e Cass. Sez. U 13-102023 n. 28540, Rv. 669313-01, codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo). Quindi il Collegio, qualora rilevi l’irritualità dell’istanza di decisione, assegna al giudizio l’esito che aveva indicato la proposta, per l’esistenza di ragioni di rito impedienti la disamina dei motivi di ricorso, a causa dell’irritualità dell’istanza di decisione.
Ne consegue che, in conformità della proposta per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente, quale unico soggetto che ha dato causa al giudizio di legittimità, deve essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore delle controricorrenti NOME e NOME COGNOME uniche controparti che si sono opposte all’accoglimento del ricorso; le spese di lite sono
liquidate in dispositivo in conformità della nota spese prodotta. Invece, sono compensate le spese di lite del giudizio di legittimità tra il ricorrente e gli altri controricorrenti, in considerazione del fatto che gli stessi hanno aderito alle conclusioni del ricorrente.
Inoltre, poiché per le ragioni esposte il ricorso è deciso in conformità alla proposta, devono essere applicati, come previsto dal comma terzo dell ‘ art. 380-bis cod. proc. civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento a favore delle controricorrenti NOME e NOME COGNOME di somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
Infine, in considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione a favore delle controricorrenti NOME e NOME COGNOME delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.655,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege; compensa le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente e gli altri controricorrenti; condanna ex art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ. il ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 7.655,00 a favore delle controricorrenti
NOME e NOME COGNOME e di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione