Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28153 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28153 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11801 – 2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO come da procura allegata al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE ope legis ;
– controricorrente –
avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di LECCE, pubblicato il 17/11/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 10/9/2024 dal consigliere COGNOME;
letta la memoria del ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 17/11/2022, la Corte d’appello di Lecce respinse l’opposizione di NOME COGNOME avverso il decreto di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE sua domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del procedimento di equa riparazione introdotto con ricorso del 22/5/2009, cui era seguito il provvedimento di accoglimento del 16/12/2009, protrattosi, a seguito del mancato adempimento, nella fase di ottemperanza fino al 18/11/2019, quando era stato definito con pronuncia di improcedibilità per assenza RAGIONE_SOCIALE dichiarazione ex art.5 sexies comma 1, l.81 del 2001.
La Corte d’appello, pur escludendo l’inammissibilità per non essere ancora stato soddisfatto il credito, rilevò che, il procedimento di merito ed esecutivo, sottratto il tempo di inerzia del ricorrente e di sospensione del giudizio di ottemperanza per la pendenza di procedimento penale a carico del difensore, AVV_NOTAIO, non si era protratto oltre la durata ritenuta ragionevole.
Avverso questo decreto NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un motivo, illustrato da successiva memoria; il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale alle liti.
Nella specie, il difensore istante ha provveduto alla contestuale notifica del ricorso, in forma telematica, e RAGIONE_SOCIALE procura, in formato analogico; la procura, priva di data, risulta autenticata con firma digitale.
La cosiddetta inequivoca collocazione topografica RAGIONE_SOCIALE procura, tuttavia, non è sufficiente, nella fattispecie in esame, a far ritenere sussistente una valida procura speciale.
Come stabilito dalle S.U. di questa Corte (Cass. Sez. U, n. 2077 del 19/01/2024), infatti, in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella «busta telematica» con la quale l’atto è depositato di una copia, digitalizzata, RAGIONE_SOCIALE procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa RAGIONE_SOCIALE parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra sì l’ipotesi, ex art. 83, comma 3, cod. proc. civ., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenersi valida, ma «in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione RAGIONE_SOCIALE parte di proporre ricorso per cassazione (il richiamo è a Sez. U, n. 36057 del 09/12/2022)».
Ebbene, nella specie, la procura allegata è formulata con riferimenti inequivocabilmente incompatibili con il giudizio di legittimità e propri, invece, del giudizio di merito.
Testualmente, infatti, vi si legge che il sottoscritto NOME COGNOME « delega l’AVV_NOTAIO a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento ed in ogni successiva fase e grado compresa quella esecutiva e relative opposizioni, conferendogli all’uopo ogni più ampia delega e procura conferita dalla legge, compresa quella di rinunziare, transigere, quietanzare, nominare, sostituire procuratori, chiamare terzi in causa, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza»).
All ‘«evidenza contraria» di questa formulazione deve aggiungersi la considerazione RAGIONE_SOCIALE mancanza di data sul foglio contenente la procura in formato analogico e dell’assenza di qualsivoglia riferimento alla proposizione di un giudizio di cassazione, prima ancora che delle indicazioni relative al provvedimento impugnato: la valutazione contestuale di tutte queste caratteristiche preclude un positivo giudizio di validità RAGIONE_SOCIALE procura. (v. in ultimo, Cass. Sez. 2, n. 20896 del 2023).
Il difetto di specificità RAGIONE_SOCIALE procura non può essere superato con l’esercizio del potere previsto, per i gradi di merito, dall’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. perché la procura speciale è requisito preliminare di ammissibilità senza il quale il ricorso per Cassazione non può essere qualificato come tale ex artt. 83, comma 3, e 365 cod. proc. civ..
L’inammissibilità del ricorso rende non necessario riportare il motivo posto a suo fondamento.
Dalla dichiarazione di inammissibilità deriva la condanna dell’AVV_NOTAIO, firmatario del ricorso in assenza di valida procura, al rimborso, in favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese processuali, liquidate in dispositivo in relazione al valore RAGIONE_SOCIALE causa: per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che l’attività di quest’ultimo non riverberi alcun effetto sulla parte; pertanto, è lo stesso difensore ad essere parte nel processo in ordine alla questione d’inammissibilità del ricorso per difetto RAGIONE_SOCIALE procura speciale a ricorrere per cassazione e, in conseguenza, a dover essere destinatario RAGIONE_SOCIALE condanna alle spese, in quanto unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. 2, n. 13728 del 16/05/2024; Sez. 6 – 1, n. 25435 del 10/10/2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale;
condanna l’AVV_NOTAIO in proprio al rimborso delle spese in favore del RAGIONE_SOCIALE, liquidandole in Euro 950,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda