Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14416 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14416 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 31783-2021 r.g. proposto da:
NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), in proprio e nella sua qualità di ex legale rappresentante pro tempore della società “RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME del foro di Roma con studio in Roma, INDIRIZZO che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti, nonché dall’avv. NOME COGNOME come co-difensore in via anche disgiunta, con studio, in Roma INDIRIZZO
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME (C.F.: LNC NDR 85B26 D643Z), COGNOME NOME (C.F.: MNG LCU95M29D458D), COGNOME NOME (C.F.: PNS RNI 90T50 D969J), COGNOME (C.F.:CST CLT90P44 H294Z), COGNOME NOME (C.F.: RLT MNL 89S10 H294S), COGNOME NOME (C.F.: MST GLI 94C64C573M), COGNOME
NOME COGNOMEC.F.: PGN CODICE_FISCALE) e NOME COGNOMEC.F.: STF MRC86T14 D488Y)
-intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna depositata in data 5.11.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/4/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 18 l. fall., presentato da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e dei creditori istanti, avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della predetta società emessa dal Tribunale di Rimini e pubblicata in data 7.4.2021.
La corte del merito ha ritenuto e rilevato, in via preliminare ed assorbente, che: (i) la certificazione dell’autografia della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore poteva essere contestata soltanto con la querela di falso; (ii) secondo quanto allegato dallo stesso reclamante tutte le procure prodotte in atti (sia la prima datata 8.4.2021 ed allegata al reclamo che la seconda datata 14.4.2021, quest’ultima prodotta dapprima priva di sottoscrizione digitale e poi in data 26.7.2021, a seguito di ordinanza sollecitatoria della Corte, recante sottoscrizione digitale del difensore) sarebbero state rilasciate da COGNOME all’estero; (iii) l’COGNOME avrebbe infatti provveduto ad inviare una firma scansionata su originale della procura trasmessagli dal difensore; (iv) tutte le procure erano dunque nulle per una pluralità di ragioni; (v) in primo luogo, il difensore non aveva il potere di autenticazione di una sottoscrizione apposta all’estero; (vi) come infatti statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la procura speciale rilasciata all’estero su foglio separato dall’atto di costituzione in giudizio, trasmesso via posta e lettronica non certificata, recante sottoscrizione apposta all’estero e della quale l’avvocato mandatario abbia in Italia dichiarato l’autenticità, è invalida sia per violazione dell’art. 83, 3 comma, c od. proc. civ., il quale
impone la trasmissione mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui la procura si riferisce , che per il mancato rispetto dell’art. 1 della l. 7 giugno 1993 n. 183, in quanto la procura non era stata autenticata all’estero , nonché, infine, per insussistenza in capo all’avvocato italiano , cui appariva rilasciata, del potere di autenticazione della sottoscrizione (riprodotta in Italia), potere che non si estende fuori del territorio nazionale; (vii) neanche poteva ritenersi che il legislatore, con la norma di cui all’art. 83, comma 20 ter, d.l. n. 18/2020 (conv. in l. n. 27/2020), in tema di rilascio di procura ‘a distanza’, applicabile qui ratione temporis , avesse inteso attribuire al difensore il potere di autenticare la procura rilasciata all’estero; (viii) in ogni caso, sia la prima che la seconda procura, anche qualora fossero state rilasciate in Italia, sarebbero state comunque nulle in quanto non corredate dalla copia del documento di identità del conferente in corso di validità; (ix) inoltre la procura datata 14.4.2021, prodotta il 26.7.2021 , era comunque invalida per violazione dell’art. 83, 3 comma, cod. proc. civ., che impone la trasmissione mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto processuale cui si riferisce; (x) nel caso in esame, la procura, il cui testo non conteneva alcun specifico riferimento al procedimento per il quale era stata rilasciata, era stata invece depositata, in formato PDF, in una busta telematica separata.
La sentenza, pubblicata il 5.11.2021, è stata impugnata da NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE e gli altri intimati, sopra indicati in epigrafe (creditori istanti il fallimento), non hanno svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 3, c.p.c., e dell’art. 80, comma 20 ter, DL 18/2020, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare nulle le procure rilasciate in favore del difensore della reclamante.
1.1 Le censure risultano inammissibili perché articolate in difetto di autosufficienza.
Non è dato infatti comprendere a questa Corte quale fosse il preciso testo della procura. Né la procura è stata allegata al ricorso per cassazione, con la conseguenza che il giudice di legittimità – che è pur sempre giudice del fatto processuale, in tali casi – non è stato posto in grado di conoscere, con deduzione minimamente specifica ed autosufficiente, neanche il contenuto della doglianza così sottoposta al suo esame (Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7068, Cass. Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481), in mancanza delle necessarie allegazioni documentali sopra indicate. Allo stesso modo non risulta indicato e prodotto il testo delle note difensive dell’8 luglio 2021, a cui – nella prospettiva difensiva della parte ricorrente – sarebbe stata allegata la procura stessa.
1.2 A ciò va aggiunto, per contro, che il giudice di merito ha ritenuto, sulla base delle allegazioni dello stesso reclamante, che la procura fosse stata rilasciata all’estero . E questa è peraltro una tipica valutazione di merito che non può certo essere superata in questa sede (v. Cass. Sez. L., 30/06/2016, n. 13482), tanto meno nella prospettiva della deduzione del vizio sopra articolato, nel modo generico e non autosufficiente già evidenziato.
1.3 Ne consegue che, in assenza di un’adeguata (ed ammissibile, per quanto sopra detto) censura in ordine all’accertamento fattuale circa il rilascio della procura all’estero, profilo che costituisce la ragione decisoria sulla quale regge tutto l’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (come tale, volto, ad accertare l ‘ invalidità della procura alle liti rilasciata in sede di reclamo), tutte le ulteriori censure articolate dal ricorrente divengono irrilevanti, per le finalità decisorie qui in discussione, in relazione alle statuizioni in questa sede impugnate, statuizioni che, peraltro, risultano conformi ai principi espressi, nella materia in esame, dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. È stato invero espressamente affermato che ‘ È invalida la procura speciale rilasciata all’estero su foglio separato dall’atto di costituzione in giudizio, trasmesso via posta elettronica non certificata, recante sottoscrizione apposta all’estero, della quale l’avvocato mandatario abbia in Italia dichiarato l’autenticità, per violazione dell’art. 83, terzo
comma, cod. proc. civ., che impone la trasmissione mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui la procura si riferisce, per mancato rispetto dell’art. 1 della legge 7 giugno 1993, n. 183, in quanto la procura non è stata autenticata all’estero, nonché, infine, per insussistenza in capo all’avvocato italiano, cui appare rilasciata, del potere di autenticazione della sottoscrizione – riprodotta in Italia – che non si estende fuori del territorio nazionale ‘ ( così, Cass., sent. n. 25434/2014).
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati.
Sussistono invece i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 7.4.2025