Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33552 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33552 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2453/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di diritto russo, con sede legale nella citt à di RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, numero di identificazione fiscale (INN) CODICE_FISCALE, numero di registrazione statale (OGRN) NUMERO_DOCUMENTO, certificato di iscrizione n. NUMERO_DOCUMENTO rilasciato il 21 giugno 1994 dalla RAGIONE_SOCIALE, con ufficio di rappresentanza in Roma nella INDIRIZZO, partita iva P_IVA, in persona del legale rappresentante per l’Italia AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in forza di procura notarile rilasciata nella Federazione Russa dal notaio di AVV_NOTAIO NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (EMAIL) e domiciliata presso il suo studio legale in Roma, INDIRIZZO.
–
contro
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (EMAIL) e COGNOME NOME (EMAIL)
–
contro
ricorrente –
Avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 88/2020 depositata l ‘ 11/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 88/2020 dell’11 giugno 2020, che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Agropoli del 28 novembre 2017, con la quale, accertato un ritardo aereo nella tratta internazionale Shanghai-RAGIONE_SOCIALE-Venezia-Roma effettuato da esso vettore non comunitario, era stato disapplicato il contratto di trasporto ed emessa condanna del vettore al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 500,00, in asserita applicazione degli artt. 1678, 1681 comma 1, cod. civ. e 949 e ss. cod. nav., pur riconoscendo e dichiarando l’inesistenza di alcun danno derivante da tale evento.
Resiste con controricorso NOME NOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce <>.
Precisa che il vizio della sentenza impugnata consiste nell’avere escluso dall’orizzonte valutativo l’esame dell’art 10 delle condizioni generali del contratto di trasporto RAGIONE_SOCIALE, che escludono rilevanza contrattuale al ritardo, sul rilievo dell’applicabilità al caso di specie della Convenzione di Varsavia.
Sostiene che l’errore di individuazione della disciplina del trasporto si riflette sulla sentenza impugnata, giacché l’esame delle condizioni contrattuali avrebbe senz’altro portato ad una pronuncia di diverso tenore.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce <>.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia <>.
Precisa che il vizio della sentenza impugnata consiste nell’aver confermato la liquidazione dell’importo di euro 500,00, nella pur conclamata e riconosciuta inesistenza di alcun danno patrimoniale, quale compensazione dei lamentati disagi, ricondotti alla categoria del danno non patrimoniale in fattispecie di inesatto adempimento contrattuale, mediante l’ utilizzo del criterio equitativo, invero al di fuori dei presupposti normativi, e che invece il tribunale in funzione di giudice di appello ha ritenuto fondato <>, e cioè sul Regolamento Ce 261/2004.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia <>.
Precisa che il vizio della sentenza impugnata consiste nonostante la specifica deduzione di essa RAGIONE_SOCIALE circa l’inapplicabilità del regolamento Ce al volo in partenza da un aeroporto extra UE in ragione della sua qualità di vettore extra UEnell’aver invece ritenuto il citato Regolamento Ce applicabile al vettore extra UE convenuto in relazione ad un volo in partenza da un aeroporto extra UE, sul semplice rilievo che l’applicabilità del suddetto regolamento, nel caso in esame, costituisce dato diffuso nella giurisprudenza di merito, atteso che, in assenza di specificazione in ordine al ritardo rilevante, ben può farsi riferimento alla elaborazione giurisprudenziale formatasi in relazione al Regolamento Ce n. 261/2004, a mente del quale in caso di cancellazione del volo e/o ritardo prolungato superiore a tre ore spettano al passeggero gli strumenti di tutela ivi previsti, e cioè assistenza ex artt. 8 e 9, compensazione pecuniaria ex art. 7, ed eventuale risarcimento supplementare senza alcun’altra allegazione,.
5. In disparte il non marginale rilievo di inammissibilità dei quattro motivi di impugnazione, dedotti in parte in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., in parte in mancata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e la sua ratio decidendi , il Collegio ritiene anzitutto di esaminare la questione, per la quale si impone il rilievo d’ufficio, riguardante l ‘inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale conferita al difensore quale conseguenza della mancata produzione in giudizio della procura notarile conferita al soggetto che ha proposto il ricorso in cassazione per la RAGIONE_SOCIALE.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti già avuto modo di affermare che la mancanza del potere di rappresentanza, essendo quest’ultima una delle condizioni di esistenza del potere di azione, giustifica il rilievo officioso in sede di legittimità anche se non vi sia stata contestazione nei gradi di merito (v. Cass., Sez. Un., 04/03/2016, n. 4248).
5.1. Passando all’esame della questione della omessa produzione della procura notarile, va anzitutto premesso in linea generale che all’indispensabilità della qualità di rappresentante sostanziale fa riscontro la necessità di conferire per iscritto (art. 77 cod. proc. civ.) la legittimazione processuale, così come quest’ultima non può esistere senza la prima (v. Cass., Sez. Un., 04/03/2016, n. 4248; Cass., Sez. Un., 16/11/2009, n. 24179, secondo cui in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del potere rappresentativo).
Ne l caso di specie sia l’epigrafe del ricorso sia il contenuto della allegata procura speciale alle liti, fanno espresso riferimento alla RAGIONE_SOCIALE quale RAGIONE_SOCIALEà di diritto russo, iscritta alla RAGIONE_SOCIALE, avente sede legale a RAGIONE_SOCIALE, e ad una procura notarile rilasciata da un notaio di RAGIONE_SOCIALE al soggetto, persona fisica, indicato quale suo legale rappresentante per
l’Italia.
Sulla base di tali elementi soltanto non risulta possibile verificare la sussistenza dei poteri rappresentativi di colui che sta in giudizio in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE, essendo invece necessario ed imprescindibile il deposito della procura notarile in forza della quale tali poteri sono stati conferiti.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’onere di dimostrare l’avvenuto conferimento del potere rappresentativo al soggetto che ha proposto l’impugnazione in nome e per conto altrui non sorge automaticamente per effetto dell’esercizio di tale potere, ma solo in caso in contestazione, che può essere sollevata anche in sede di legittimità, in quanto essa riguarda un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale; qualora tale questione venga sollevata per la prima volta nel corso del giudizio di cassazione, deve essere riconosciuta all’interessato la possibilità di fornire la predetta dimostrazione, mediante la produzione, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., dei documenti comprovanti la legittimazione processuale (Cass., 30/10/2013, n. 24483; Cass., Sez. Un., 04/03/2016, n. 4248).
Nel caso di specie, però, la RAGIONE_SOCIALEà ricorrente ha omesso di depositare la procura notarile, in quanto non l’ha prodotta né col deposito del ricorso e neppure, a tutto concedere, con la memoria illustrativa.
5.2. Risulta pertanto violato il costante orientamento di questa Corte in tema di rappresentanza processuale, fondato sui seguenti principi, cui si intende dare continuità:
-la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l’onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l’onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa;
-questo principio si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall’atto costitutivo o dallo statuto (Cass., 13/09/2007, n. 19162);
-caso diverso, tuttavia, è quello in cui il soggetto conferente il mandato alle liti assume di avere il potere di rappresentare la RAGIONE_SOCIALEà, non in ragione di una previsione statutaria -verificabile mediante la consultazione del registro delle imprese -, bensì in forza di un’apposita delega conferitagli dal legale rappresentante;
-in particolare, qualora i poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione siano stati conferiti con procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso (o il controricorso), sicché, qualora non sia rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante a una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso (Cass., 13/04/1999, n. n. 3643);
-non basta neppure che colui che si qualifica come legale rappresentante in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (Cass., 21/10/2013, n. 23786; Cass., 07/05/2019, n. 11898; Cass., 15/09/2021, n. 24893).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di prova in ordine alla sussistenza del potere rappresentativo della RAGIONE_SOCIALEà ricorrente in capo alla persona fisica conferente il mandato alle liti.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori del resistente, che dichiarano di essere antistatari.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 400,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori del resistente, che dichiarano di essere antistatari.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza