Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33430 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33430 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17537/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di diritto russo, con sede legale nella citt à di RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, numero di identificazione fiscale (INN) CODICE_FISCALE, numero di registrazione statale (OGRN) NUMERO_DOCUMENTO, certificato di iscrizione n. NUMERO_DOCUMENTO rilasciato il 21 giugno 1994 dalla RAGIONE_SOCIALE, con ufficio di rappresentanza in Roma nella INDIRIZZO, partita iva P_IVA, in persona del legale rappresentante per l’Italia AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in forza di procura notarile rilasciata nella Federazione Russa dal notaio di AVV_NOTAIO NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (EMAIL) e
domiciliata presso il suo studio legale in Roma, INDIRIZZO.
–
ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale estesa in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO .
-controricorrente-
anche nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria. -intimata-
avverso la sentenza n. 159/2020 emessa il 19/02/2020 dal Tribunale di Trapani, depositata il 19/02/2020 e notificata il 20/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (di seguito per brevità: RAGIONE_SOCIALE) propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 159/2020 pubblicata il 19 febbraio 2020 e notificata il 20 febbraio 2020, con cui veniva rigettato l’appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trapani dell’11 giugno 2018, che aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del passeggero COGNOME NOME, della compensazione pecuniaria in relazione al ritardo del volo Palermo-San Pietroburgo, che in particolare era gestito da RAGIONE_SOCIALE
per la tratta Palermo-Roma e dalla compagnia RAGIONE_SOCIALE sulla tratta Roma-San Pietroburgo; il ritardo del primo volo aveva causato la perdita della coincidenza col successivo volo Roma-San Pietroburgo.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
Sebbene intimata, RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, non ha svolto attività difensiva.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni, insistendo per il rigetto del primo motivo e per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
La ricorrente e la resistente hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALEà ricorrente denuncia <<Nullità della sentenza di cui all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ. ex art 132 cod. proc. civ., in via derivata per nullit à dell'intero procedimento in relazione alla violazione dell'art. 1 L.53/04 e del combinato disposto dagli artt. 83 e 182 c.p.c., concernenti l'inefficacia della citazione introduttiva per inesistenza della sua notificazione'.
Lamenta l'erroneità del riconoscimento dell'intervenuta sanatoria del difetto di procura dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, per effetto della regolarizzazione ex art. 182 cod. proc. civ., mentre la notificazione a mezzo pec della citazione doveva essere considerata inesistente, in quanto effettuata da avvocato munito di mandato alle liti, ma non firmatario dell'atto di citazione, redatto invece da altro avvocato privo di procura.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia <<violazione di legge di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art.
3.5 del regolamento CE 261/04 sul trasporto aereo'.
Lamenta, come già nei precedenti gradi di merito, che non sia stato riconosciuto il suo difetto di legittimazione passiva, per essere la stessa solo vettore contrattuale e non vettore operativo del volo che ha cagionato il ritardo.
In via preliminare, in disparte il non marginale rilievo attinente al profilo di improcedibilità del ricorso, in quanto la RAGIONE_SOCIALEà ricorrente si limita ad allegare che la sentenza impugnata le sia stata notificata il 20 febbraio 2020, senza tuttavia depositare la relata di notifica, il Collegio ritiene anzitutto di esaminare la questione, per la quale si impone il rilievo d'ufficio, riguardante l 'inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale conferita al difensore quale conseguenza della mancata produzione in giudizio della procura notarile conferita al soggetto che ha proposto il ricorso in cassazione per la RAGIONE_SOCIALE.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti già avuto modo di affermare che la mancanza del potere di rappresentanza, essendo quest'ultima una delle condizioni di esistenza del potere di azione, giustifica il rilievo officioso in sede di legittimità anche se non vi sia stata contestazione nei gradi di merito (v. Cass., Sez. Un., 04/03/2016, n. 4248).
3.1. Passando all'esame della questione della omessa produzione della procura notarile, va anzitutto premesso in linea generale che all'indispensabilità della qualità di rappresentante sostanziale fa riscontro la necessità di conferire per iscritto (art. 77 cod. proc. civ.) la legittimazione processuale, così come quest'ultima non può esistere senza la prima (v. Cass., Sez. Un., 04/03/2016, n. 4248; Cass., Sez. Un., 16/11/2009, n. 24179, secondo cui in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di
natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del potere rappresentativo).
Ne l caso di specie sia l'epigrafe del ricorso sia il contenuto della allegata procura speciale alle liti, fanno espresso riferimento alla RAGIONE_SOCIALE quale RAGIONE_SOCIALEà di diritto russo, iscritta alla RAGIONE_SOCIALE, avente sede legale a RAGIONE_SOCIALE, e ad una procura notarile rilasciata da un notaio di RAGIONE_SOCIALE al soggetto, persona fisica, indicato quale suo legale rappresentante per l'Italia.
Sulla base di tali elementi soltanto non risulta possibile verificare la sussistenza dei poteri rappresentativi di colui che sta in giudizio in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE, essendo invece necessario ed imprescindibile il deposito della procura notarile in forza della quale tali poteri sono stati conferiti.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento del potere rappresentativo al soggetto che ha proposto l'impugnazione in nome e per conto altrui non sorge automaticamente per effetto dell'esercizio di tale potere, ma solo in caso in contestazione, che può essere sollevata anche in sede di legittimità, in quanto essa riguarda un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale; qualora tale questione venga sollevata per la prima volta nel corso del giudizio di cassazione, deve essere riconosciuta all'interessato la possibilità di fornire la predetta dimostrazione, mediante la produzione, ai sensi dell'art. 372 cod.
proc. civ., dei documenti comprovanti la legittimazione processuale (Cass., 30/10/2013, n. 24483; Cass., Sez. Un., 04/03/2016, n. 4248).
Nel caso di specie, però, la RAGIONE_SOCIALEà ricorrente ha omesso di depositare la procura notarile, in quanto non l'ha prodotta né col deposito del ricorso e neppure, a tutto concedere, con la memoria illustrativa.
3.2. Risulta pertanto violato il costante orientamento di questa Corte in tema di rappresentanza processuale, fondato sui seguenti principi, cui si intende dare continuità:
-la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa;
-questo principio si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'atto costitutivo o dallo statuto (Cass., 13/09/2007, n. 19162);
-caso diverso, tuttavia, è quello in cui il soggetto conferente il mandato alle liti assume di avere il potere di rappresentare la RAGIONE_SOCIALEà, non in ragione di una previsione statutaria -verificabile mediante la consultazione del registro delle imprese -, bensì in forza di un'apposita delega conferitagli dal legale rappresentante;
-in particolare, qualora i poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione siano stati conferiti con procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso (o il controricorso), sicché, qualora non sia rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della
legittimazione del delegante a una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del ricorso (Cass., 13/04/1999, n. n. 3643);
-non basta neppure che colui che si qualifica come legale rappresentante in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l'atto non è stato prodotto, resta ferma l'impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (Cass., 21/10/2013, n. 23786; Cass., 07/05/2019, n. 11898; Cass., 15/09/2021, n. 24893).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di prova in ordine alla sussistenza del potere rappresentativo della RAGIONE_SOCIALEà ricorrente in capo alla persona fisica conferente il mandato alle liti.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza