Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15361 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15361 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO2021 R.G., proposto da COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
pec EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato dalla RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, in virtù del contratto stipulato il 18.6.2020 nonché in forza di procura speciale rep. 14641 raccolta n. 11847 del 2.7.2020 per AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso lo stesso elettivamente domiciliat a in Roma alla INDIRIZZO, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di nomina e costituzione di nuovo difensore e procuratore,
–
contro
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, quale gestore del RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al controricorso, pec EMAIL
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione -intimata –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 1639/2020 pubblicata il 15.7.2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE d’APPELLO di Milano;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24.4.2024 dal AVV_NOTAIO.
Ritenuto che:
con sentenza n. 1801/2019, pubblicata il 21.2.2019, il Tribunale di Milano, pronunciando sulla domanda proposta, con atto di intimazione di sfratto, da RAGIONE_SOCIALE liquidazione, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, in relazione ad un immobile ad uso abitativo di proprietà di quest’ultimo e concesso in locazione a NOME COGNOME, nonché sulle domande riconvenzionali svolte gradatamente da quest’ultima, dichiarava il contratto oggetto di causa cessato per finita locazione al 31.10.2016, confermava l’ordinanza di rilascio del 5.10.2017 emessa all’esito RAGIONE_SOCIALE fase sommaria e respingeva le domande riconvenzionali proposte dalla conduttrice, gravandola delle spese di lite;
con sentenza n. 1639/2020, pubblicata il 15.7.2020, nella contumacia di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ma con l’intervento di RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE (di seguito indicata, per brevità, RAGIONE_SOCIALE), la Corte d’Appello di Milano respingeva l’appello proposto dalla COGNOME, confermava la sentenza di primo grado e compensava le spese di lite;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di merito ricorre la COGNOME, sulla base di tre motivi;
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentato dalla RAGIONE_SOCIALE, hanno risposto con controricorso; RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è rimasta intimata;
la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380bis .1. c.p.c.;
la ricorrente e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
Considerato che:
con il primo motivo viene denunciata la ‘ violazione e falsa applicazione art. 185 e 83 c.p.c. in relazione agli artt. 5 comma 1 bis e D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche ‘;
la ricorrente si duole per il rigetto dell’eccezione di improcedibilità del giudizio, da parte anche del giudice di secondo grado, a fronte RAGIONE_SOCIALE mancata comparizione personale del legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE all’incontro di mediazione, elusa sul piano motivazionale sulla base del ‘ valore sostanziale procura del difensore di I.G.E.I. nel procedimento di convalida ‘;
ad avviso RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, la pur ampia procura alle liti conferita all’AVV_NOTAIO nel procedimento di mediazione, al cui espletamento le parti erano state invitate dal giudice del primo grado, non aveva i requisiti formali tali da permettere al procuratore di sostituire la parte sul piano sostanziale e decisionale, sì che il principio di diritto contenuto nella sentenza di
questa Corte 27 marzo 2019, n. 8743, richiamata nella pronuncia oggi impugnata, sarebbe stato frainteso, posto che ‘ la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista ‘; ed infatti il testo RAGIONE_SOCIALE procura in questione non corrisponderebbe al modello ritenuto idoneo dalla richiamata sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione per produrre effetti sostanziali stanti l’ incipit ‘ delego a rappresentare e difendere ‘ e l’autentica del procuratore di tale delega;
con il secondo motivo viene denunciata ‘ Violazione delle disposizioni delle norme regolatrici del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche per non aver dichiarato improcedibile il giudizio di primo grado da parte dei Giudici del gravame in ordine alla mancata partecipazione RAGIONE_SOCIALE parte al primo incontro fissato per l’inizio del procedimento di mediazione ‘;
deduce la ricorrente che, attesa l’inidoneità RAGIONE_SOCIALE procura rilasciata in favore dell’AVV_NOTAIO per poter sostituire la parte e stante la mancata comparizione di quest’ultima, ricorreva l’improcedibilità del giudizio per il sostanziale mancato espletamento RAGIONE_SOCIALE procedura di mediazione, fermo restando che, secondo l’insegnamento di Cass. 8473/2019:
‘ -nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che
l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;
-la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre’ ;
con il terzo motivo viene denunciata ‘ Violazione delle norme riguardanti la successione nel processo nell’ambito di un contratto di mandato per scadenza del termine o per intervenuto compimento dell’affare da parte del mandatario nell’ipotesi di necessità di una manifestazione di volontà che l’incidenza sostanziale che se non espressa al momento in cui doveva esserlo (all’incontro di mediazione del 20.4.2018) non poteva in ogni caso ritenersi implicitamente surrogata retroattivamente per gli effetti dell’art. 182 c.p.c. ‘;
sostiene la ricorrente che l’inidoneità RAGIONE_SOCIALE procura in senso sostanziale rilasciata all’AVV_NOTAIO per la partecipazione all’incontro per la mediazione del 20.4.2018 era vieppiù aggravata dall’estinzione del mandato dell’I.N.P.S. ad I.G.E.I. in data anteriore, posto che l’effetto sanante ex art. 182 c.p.c., valido solo per l’aspetto RAGIONE_SOCIALE rappresentanza processuale, non poteva agire retroattivamente e convalidare la manifestazione di volontà resa dal soggetto privo di potere;
sulla base dei denunciati vizi la ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e di quella di primo grado, nonché RAGIONE_SOCIALE emessa ordinanza non impugnabile di rilascio dell’immobile per non essere stata accertata e dichiarata in primo grado l’improcedibilità del giudizio;
avuto riguardo alla peculiarità RAGIONE_SOCIALE fattispecie ed alla particolare rilevanza nomofilattica delle questioni di diritto poste in special modo con il primo e con il secondo motivo di ricorso, il
Collegio ritiene opportuna la trattazione RAGIONE_SOCIALE causa in pubblica udienza (art. 375, comma secondo, c.p.c.);
P.Q.M.
dispone trattarsi la presente causa in pubblica udienza e la rinvia a tal fine a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza