Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10596 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10596 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30986/2019 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RIGAMONTI NOME RIGAMONTI NOME COGNOME NOMECOGNOME RIGAMONTI NOMECOGNOME RIGAMONTI NOME
-intimati –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3750/2018 depositata il 01/08/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udit o l’avvocato NOME COGNOME per la controricorrente che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 3 giugno 2009 la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l’impugnazione per revocazione proposta da NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME avverso la decisione n. 412/05 pronunciata da quella Corte che, in riforma della sentenza di primo grado, li aveva condannati a reintegrare NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nel diritto di passaggio da questi invocato.
Questa Corte con sentenza n. 17452 del 2015 riteneva che l’impugnazione per revocazione fosse stata tempestivamente proposta e cassava la suddetta sentenza, disponendo il rinvio ad altra sezione della C orte d’ Appello di Milano.
Nel giudizio di rinvio a seguito della riassunzione da parte del solo NOME COGNOME la Corte d’Appello di Milano rigettava il ricorso.
3.1 Preliminarmente la Corte esaminava la querela di falso depositata dal COGNOME, evidenziando la sua inammissibilità per difetto di rilevanza avendo i firmatari provveduto al rilascio di una
nuova procura al difensore sanando ogni ipotizzabile vizio della procura. Allo stesso modo era inammissibile la querela per falsità ideologica dei verbali del giudizio di primo grado superando tale querela i limiti definiti dall’articolo 221 , comma 1, c.p.c. Infatti, la dedotta falsità non riguardava i verbali e dunque il documento ma la veridicità delle testimonianze e dunque si era al di fuori del falso documentale. Le istanze istruttorie allo stesso modo erano inammissibili non essendo state proposte nel giudizio di appello.
Gli ulteriori vizi revocatori erano inammissibili in quanto già oggetto del ricorso per cassazione deciso con la sentenza numero 879 del 2012. Doveva escludersi, infine, l’ultimo motivo di ricorso per revocazione circa il dolo della parte attrice in possessoria in danno dell’altra che avrebbe determinato una decisione fondata su prove false. Mancava la prova dell’intenzione fraudolenta della parte NOME Infine, era inammissibile il vizio di extrapetizione che non poteva costituire motivo di ricorso in sede di revocazione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
All’udienza del 4 aprile 2024 il Collegio ha rilevato che l’avvocato NOME COGNOME apparentemente difensore del ricorrente, ha sporto denuncia-querela per falso materiale affermando di non essere l’autore del ricorso in oggetto e rilevando che il medesimo ricorso, per il suo contenuto offensivo dell’immagine dell’avvocato di controparte , è altrettanto offensivo della sua professionalità e correttezza.
In relazione alla Procura in calce al ricorso ha asserito trattarsi o di un falso materiale o comunque di un suo utilizzo illecito da parte di terzi a sua insaputa e ha chiesto l’inammissibilità del ricorso o la sua cancellazione dal ruolo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso e in prossimità dell’udienza ha depositato memoria con la quale ha rappresentato che i n data 11 agosto 2021, l’avvocato NOME COGNOME è deceduto, come da certificato di morte allegato.
Di conseguenza a seguito del decesso dell’avv. COGNOME questa Corte ha rinviato la trattazione del ricorso con comunicazione alla parte personalmente dell’ordinanza di differimento, al fine di garantire a quest’ultima la possibilità di nominare un nuovo difensore, atteso che tale evento ha inciso negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità, secondo i principi del giusto processo, va garantita anche nel giudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito (Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 11300 del 28/04/2023, Rv. 667406 – 01).
Inoltre, il collegio ha evidenziato la necessita di rinviare il ricorso alla pubblica udienza per la peculiarità della fattispecie visto l’evidente conflitto di interesse che si è determinato con l’avvocato COGNOME che ha sporto denuncia per la falsificazione della sua firma in calce alla procura o per il suo utilizzo illegittimo contro la sua volontà.
All’udienza del 26 settembre 2024 la Corte ha constatato il mancato perfezionamento della notifica al ricorrente dell’ordinanza n.9713 del 2024 risultando agli atti solo un verbale di vane ricerche nell’ultimo domicilio conosciuto.
Si è dunque disposto di procedere con le forme di cui all’art. 143 c.p.c. e la notifica si è perfezionata. NOME COGNOME non ha nominato un difensore.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il collegio rileva l’i nammissibilità del ricorso.
Il Collegio condivide le conclusioni del l’Ufficio di Procura. Come evidenziato dal Procuratore Generale, infatti, va rilevato che nella specie il presunto difensore del ricorrente ha affermato di non aver mai ricevuto l’incarico di proporre il presente ricorso e ha disconosciuto la propria sottoscrizione, unitamente alla falsità e/o abuso della sottoscrizione in calce alla procura che sarebbe stata sottoscritta in riferimento a tale ricorso.
In conseguenza di ciò va ritenuta l’improcedibilità del ricorso in ragione dell’inesistenza del mandato.
Come precisato in più occasioni da questa Corte la sottoscrizione della procura da parte del difensore certificante la firma della parte che ha conferito il mandato è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell’atto stesso, sicché il suo difetto – cui è equiparabile la sua accertata falsità – determina addirittura l’inesistenza di questo e non già soltanto la sua nullità (cfr., ancorché con riferimento alle ipotesi analoghe di accertata mancanza della sottoscrizione del difensore dell’originale dell’atto introduttivo del giudizio, Cass. n. 4116/2001 e Cass. n. 1275/2011, vedi Sez. 2, Ordinanza n. 20511 del 30/07/2019).
In una fattispecie per molti versi sovrapponibile a quella in esame si è evidenziato che: La disciplina processuale di cui agli artt. 215 e segg. c.p.c. non è applicabile in caso di disconoscimento
dell’autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla procura operato direttamente dal difensore apparentemente costituito nell’interesse della parte. Invero, la sottoscrizione della procura da parte del difensore è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell’atto, sicché il suo difetto – cui è equiparabile la sua accertata falsità – determina l’invalidità della procura, rilevabile anche d’ufficio, che incide sulla validità stessa dell’instaurazione del rapporto processuale, impedendo la produzione di qualsiasi effetto da potersi ritenere giuridicamente valido (Sez. 2, Ordinanza n. 20511 del 30/07/2019, Rv. 654891 -01, v. anche, Cass. n. 14843/2007; Cass. n. 13204/2012).
Tale ipotesi è inoltre sottratta alla disciplina processuale di cui agli artt. 215 e segg. c.p.c. perché appunto si tratta del disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla procura operato direttamente dal difensore apparentemente costituito nell’interesse della parte (Ordinanza n. 20511 del 30/07/2019, cit.)
Ciò posto, va altresì rilevato come neppure potrebbe ritenersi necessario nella specie procedere alla sospensione del giudizio in attesa dell’evoluzione delle indagini penali per l’accertamento della falsità, dal momento che la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell’avvenuto esercizio dell’azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia/querela
e della conseguente apertura di indagini preliminari, che allo stato non risultano concluse mediante l’esercizio dell’azione penale (ex multis Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11688 del 14/05/2018).
Peraltro, l’eventuale procedimento penale di falso sarebbe diretto soltanto a identificare l’autore della falsificazione, ai fini della applicazione della sanzione penale (Sez. 2, Ordinanza n. 2608 del 29/01/2024).
In conclusione, il ricorso deve dichiararsi improcedibile attesa la nullità del rapporto processuale conseguente all’inesistenza della procura.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3 . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 3000 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione