Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27209 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27209 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23960/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOMECOGNOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresenta e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 560/2020 depositata il 03/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE della somma di € 19.492, 96 per fatture non pagate.
Il Tribunale di Vibo Valentia accolse l’opposizione.
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 3.6.2020, rigettò l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, confermando la decisione di primo grado.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Devono essere, in primo luogo, esaminate le eccezioni del controricorrente che investono i requisiti di validità della procura speciale alle liti rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE al difensore.
E’ infondata l’eccezione di inesistenza della procura perché asseritamente priva della data del rilascio in quanto la procura risulta rilasciata, con foglio separato, in data 12 .10.2020, prima della notifica del ricorso per cassazione avvenuta il 13.10.2020, con autentica della firma da parte del difensore.
La facoltà di rilasciare la procura in calce, o a margine della comparsa di costituzione di difensore in sostituzione, introdotta all’art. 83 comma 3 c.p.c. dalla L. 18.6.2009 n. 69, art. 45, comma 9, lettera c), è esercitabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della stessa legge,
solo per i giudizi che in primo grado siano stati introdotti dopo il 4.7.2009.
Poiché la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite (Cassazione civile sez. II, 11/10/2023, n.28375) ed il decreto ingiuntivo è stato emesso il 28.8.2009, la procura alle liti è stata regolarmente rilasciata con tale modalità.
Quanto all’assenza della data di rilascio, l’incorporazione della procura nell’atto di impugnazione estende la data di quest’ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest’ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell’atto che la contiene; conseguentemente, non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l’eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l’ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell’atto originale (Cassazione civile sez. un., 19/11/2021, n.35466).
E’ invece fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto dello ius postulandi.
Sostiene parte controricorrente che la procura speciale era stata rilasciata da COGNOME NOME mentre il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE era COGNOME NOME; al fine di provare l’assenza dello ius postulandi , ha prodotto la visura camerale dalla quale effettivamente risulta che sin dalla data del 5.7.2010 l’amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE era COGNOME NOME.
Sebbene per la rappresentanza processuale della persona giuridica sia sufficiente l’indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, nondimeno, se vi è formale contestazione, è onere della parte nei cui confronti l’eccezione è stata formulata dimostrare il proprio potere di rappresentanza (Cass., Sez. Un., 05/11/2021, n.31963).
Nel caso di specie, a fronte della contestazione del potere rappresentativo di COGNOME NOME, documentato dalla produzione della visura camerale della società -documento ammissibile ai sensi dell’art.372 c.p.c. perché volto a provare l’ammissibilità del ricorso – la RAGIONE_SOCIALE non ha fornito la prova che COGNOME NOME fosse legale rappresentante della società al momento del conferimento della procura.
Né è applicabile nel giudizio di cassazione l’art.182 c.p.c., che consente la sanatoria in caso di difetto di rappresentanza ed assistenza poiché l’articolo 365 c.p.c. prescrive l ‘ esistenza di una valida procura come requisito di ammissibilità del ricorso non suscettibile di sanatoria (Cassazione civile sez. III, 03/01/2023, n.36 non massimata).
Nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve trovare applicazione il principio secondo cui, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, grava sullo stesso e non sulla parte la pronuncia relativa alle spese processuali, anche in riferimento all’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto (Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315; Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, n.32008; Cassazione civile sez. I, 21/09/2015, n.18577).
Le Sezioni Unite hanno affermato che in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura “ad litem” o di falsità perché rilasciata da soggetto diverso da quello
dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte (Cassazione civile sez. un., 10/05/2006, n.10706).
L’attività del difensore resta al medesimo riferibile quanto al pagamento delle spese del giudizio per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione e la condanna alle spese va, pertanto, pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità (Cassazione civile sez. II, 16/05/2024, n.13728; Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, n.25435; Cassazione civile sez. I, 20/06/2006, n.14281).
Il difensore sarà anche tenuto al pagamento del doppio contributo, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 (Cassazione civile sez. un., 01/06/2021, n.15177).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del difensore della parte soccombente.
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da porre a carico del difensore del ricorrente.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’AVV_NOTAIO al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’AVV_NOTAIO , di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione