Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27092 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27092 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7475/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale per scrittura privata autenticata in data 18/9/2018 a rogito del AVV_NOTAIO (rep. 21949)
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrenti –
nonché contro
FALLIMENTO di COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso
dall’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME E NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
– intimati
–
avverso il decreto del Tribunale di Foggia in R.G. n. 44/2015 depositato il 13/1/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il giudice delegato al fallimento di NOME COGNOME, titolare della omonima farmacia, con decreto del 7 giugno 2016 aggiudicava il compendio aziendale posto in vendita alla RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME; quindi, a seguito della presentazione nei dieci giorni successivi di tre offerte migliorative, disponeva la riapertura della vendita con gara competitiva fra i nuovi offerenti e l’aggiudicatari a provvisoria, ritenendo opportuno procedere in tal senso, nell’interesse della massa dei credit ori, al fine di salvaguardare la licenza per l’esercizio dell’attività farmaceutica, ex art. 113 T.U.L.S., in scadenza il successivo 20 luglio 2016.
All’esito della gara il medesimo giudice aggiudicava il bene al miglior offerente, NOME COGNOME, prevedendo però espressamente nel relativo decreto, emesso il 23 giugno 2016, che, senza necessità di ulteriore pronuncia , in caso di mancato versamento del prezzo nei termini previsti, questi sare bbe decaduto dall’aggiudicazione e l’azienda sarebbe stata assegnata alla seconda miglior offerente, RAGIONE_SOCIALE; quest’ultima diveniva quindi aggiudicataria definitiva a causa del l’inadempimento di NOME COGNOME.
Il reclamo ex art. 26 l. fall. depositato il 15.7.2016 dal fallito contro entrambi i provvedimenti del G.D. è stato dichiarato inammissibile, perché tardivo, dal Tribunale di Foggia.
Il giudice del merito ha osservato: che i decreti reclamati erano stati emessi nel corso di due udienze, alle quali aveva partecipato l’ AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME nel procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa, il cui potere di rappresentanza del fallito anche nella fase esecutiva risultava dalla procura nonché da quanto attestato nei verbali di inventario e in sede di audizione di COGNOME; che dunque il reclamante, per il tramite del suo difensore, aveva avuto immediata conoscenza dei provvedimenti e avrebbe dovuto impugnarli nel termine di dieci giorni dalle date rispettive di emissione; che risultava irrilevante il fatto che COGNOME il 10.6.2016 avesse rilasciato procura all’AVV_NOTAIO ‘in sostituzione di ogni pregresso difensore’ , trattandosi di procura successiva all’udienza del 7 giugno 2016 e comunque non comunicata al l’AVV_NOTAIO. Il tribunale ha aggiunto che il reclamo era anche infondato nel merito, dato che il G.D., nell’ambito di una vendita svoltasi secondo le regole della procedura competitiva fallimentare, aveva disposto la riapertura della gara e il contestuale svolgimento di una gara fra l’aggiudicatario provvisorio e gli offerenti sopravvenuti in applicazione dell’art. 108, comma 1, l. fall..
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, depositato il 13 gennaio 2017, prospettando due motivi di doglianza, ai quali hanno resistito, con separati controricorsi, il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
Gli intimati NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 82, commi 2 e 3, e 83, comma 4, cod. proc. civ. e 26 l. fall. ex art. 360, 1° comma, c.p.c..
Il tribunale, secondo il ricorrente, ha erroneamente ritenuto che l’ AVV_NOTAIO avesse presenziato alle aste tenutesi il 7 e il 23 giugno 2016 in sua rappresentanza, e desunto da tale presenza la tardività del reclamo, sulla scorta di due procure da lui rilasciate al predetto difensore nell’ambito d el giudizio di impugnazione della sentenza dichiarativa (l’una per il reclamo e l’altra per il ricorso in cassazione) , ovvero di un procedimento avente un oggetto completamente diverso dalla liquidazione dell’attivo fallimentare : gli incisi contenuti nelle procure, che specificavano che il potere di rappresentanza e difesa era stato conferito per ‘ ogni fase e grado del presente giudizio’ nonché per la ‘fase esecutiva’ non erano dunque riferiti alla procedura fallimentare, ma ai gradi successivi del processo e all’a ttività da porre in essere dopo ogni decisione.
Inoltre, sempre a dire di COGNOME, proprio poiché la partecipazione dell’AVV_NOTAIO all’inventario era avvenuta senza procura e senza nomina, non c’era alcuna necessità di comunicargli la revoca da un incarico mai conferitogli, mentre era stata documentata, con la procura depositata il 10 giugno 2016, la nomina del l’ AVV_NOTAIO.
Il motivo è inammissibile.
5.1 Il tribunale ha ritenuto che la procura conferita da NOME COGNOME all’ AVV_NOTAIO al fine di proporre reclamo avverso il decreto di diniego dell’omologazione del concordato e la sentenza dichiarativa di fallimento si estendesse, in ragione del suo particolare tenore (riferendosi a ‘ ogni fase e grado del presente giudizio ‘ nonché alla ‘ fase esecutiva ‘), anche all’ambito della procedura fallimentare , tanto più che il legale aveva presenziato alle operazioni di inventario e all’audi zione del fallito nella veste di suo rappresentante e difensore.
Un simile accertamento, appartenente all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, non può essere sindacato in questa sede mediante una censura (già erroneamente) rubricata quale denuncia di un vizio processuale, ma in realtà volta unicamente a richiedere a questa Corte una diversa interpretazione del predetto documento negoziale: nel giudizio di legittimità è infatti possibile soltanto verificare il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, mentre risulta inammissibile ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 2465/2015).
Va aggiunto che il motivo risulterebbe inammissibile anche qualora lo si volesse riqualificare ed esaminare sotto il profilo del vizio di motivazione, dato che il fatto (in tesi decisivo) della nomina di un nuovo legale ‘in sostituzione di ogni difensore precedente’ è sta to esaminato dal tribunale, che ne ha motivatamente escluso la rilevanza, sia perché la nuova procura era stata conferita dopo il primo esperimento di gara, sia perché non risultava che l’AVV_NOTAIO avesse ricevuto notizia di essere stat o revocato dall’incarico. 6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 490, 570, 571, 572, 574, 584, 586 e 587 cod. proc. civ., 107 e 108 l. fall.: il ricorrente contesta che il reclamo fosse infondato nel merito e sostiene che il giudice delegato ha violato le norme del codice di rito sulla pubblicità della procedura di vendita e sulle modalità con cui indire una nuova gara in caso di inadempimento dell’aggiudicatario. 7. Anche questo motivo è inammissibile, per difetto di interesse del ricorrente ad impugnare argomentazioni che non integrano una ratio decidendi e che sono dunque insuscettibili di essere coperte da giudicato.
Invero, secondo un principio ripetutamente enunciato da questa Corte, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una
domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi , abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo, invece, tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (cfr., fra tante, Cass. SS.UU. nn. 3840/2007, 24469/2013, 31024/2019, nonché Cass. 11675/2020). 8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di ciascuno dei controricorrenti in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 26 giugno 2024.