Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 552 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 552 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
Oggetto: Equa riparazione – Domanda – Procura speciale – Necessità – Esclusione – Procura depositata telematicamente per immagini Connessione con il ricorso.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 04706/2023 R.G. proposto da
COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME nel cui studio in Roma, INDIRIZZO è elettivamente domiciliata;
-ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale in Roma, INDIRIZZO, è domiciliata;
-controricorrente –
Avverso il decreto n. 2136/2022 del 12/7/2022 reso dalla Corte d’Appello di Napoli e non notificato;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
Con ricorso depositato il 6 Aprile 2022, il Ministero della Giustizia propose opposizione avverso il decreto n. 928/2022, pubblicato il 23 marzo 2022, col quale il giudice designato, in accoglimento del ricorso proposto in data 21 dicembre 2021 da NOME COGNOME aveva accertato l’irragionevole durata del processo e gli aveva ingiunto il pagamento del la somma di € 1.500,00 a titolo di equa riparazione, oltre al compenso professionale, chiedendo che, previa riunione del procedimento ad altri giudizi di opposizione promossi nei confronti di COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME, COGNOME COGNOME COGNOME Antonio e COGNOME RobertoCOGNOME venisse dichiarata l’inammissibilità dei decreti opposti per difetto di procura e l’annullamento degli stessi per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 -bis , comma 1bis , legge n. 89 del 2001 e per abuso del processo da parte delle originarie parti ricorrenti.
Costituitasi con comparsa del 17 giugno 2022, NOME COGNOME chiese il rigetto dell’opposizione e, in via subordinata, nel merito, previa riunione delle distinte opposizioni, l’annullamento dei decreti opposti con riferimento alla sola condanna alle spese.
Con decreto n. 2136/2022 del 12 luglio 2022, la Corte d’Appello di Napoli accolse l’opposizione e, per l’effetto, revocò l’impugnato provvedimento sulla base della ritenuta irregolarità della procura, compensando tra le parti le spese del giudizio.
Contro il predetto decreto, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.
Considerato che :
1.1 Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 cod. proc. civ. e dell’art. 6 CEDU, in
relazione agli artt. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto che fosse necessaria nella specie la procura speciale e che quella prodotta mancasse di tale requisito, in quanto conteneva il solo riferimento alla finalità di chiedere l’equa riparazione spettante per la violazione dell’art. 6 CEDU, così da poter essere usata per un numero indefinito di processi, e in quanto non congiunta al ricorso depositato telematicamente, benché la specialità della procura non fosse necessaria per il ricorso per equa riparazione in quanto non prevista dalla riformulazione dell’art. 3, comma 1, l. n. 89 del 2001, che richiamava il solo art. 125 cod. proc. civ., e benché quella rilasciata nella specie su supporto cartaceo, oltre ad essere comunque speciale in ragione del riferimento al giudizio per la violazione dell’art. 6 CEDU, fosse stata scansionata in file pdf e sottoscritta digitalmente dal difensore per poi essere depositata telematicamente unitamente al ricorso ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ. e del d.m. n. 44 del 2011, così da attestare, attraverso la sottoscrizione digitale, la conformità della stessa all’originale cartaceo da cui era estratta e da soddisfare il disposto di cui all’art. 18, comma 5, d.m. n. 44 del 2011, secondo cui la procura si considera in siffatti casi come apposta in calce all’atto.
1.2 La prima censura è fondata.
Occorre innanzitutto prendere le mosse dal dettato normativo e, segnatamente, dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, entrata in vigore il 26/6/2012, la quale, nello stabilire, all’art. 3, comma 2, che ‘
‘ Contenuto e sottoscrizione
degli atti di parte ‘, stabilisce, in particolare, che ‘ salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore, che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax. La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale ‘.
L’art. 83, secondo comma, cod. proc. civ. prevede, invece, che ‘ La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata ‘; il terzo comma dispone che ‘ La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta, o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se
rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica ‘.
A questo riguardo, l’art. 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011, recante ‘ Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24 ‘, prevede che ‘ La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine ‘.
1.3 Orbene, la modifica di cui all’art. 3, comma 2, della legge n. 89 del 2001, intervenuta con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, che, come si è visto, ha eliso il richiamo alla procura speciale, è stata interpretata da questa Corte nel senso che il ricorso proposto successivamente
ad essa non deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, atteso che il nuovo testo della c.d. legge Pinto non impone più tale requisito, diversamente da quanto prevedeva l’originario art. 3, comma 2, del quale è stato riprodotto, nei novellati artt. 3, comma 1, e 5ter , comma 2, solo il richiamo all’art. 125 cod. proc. civ., coerentemente, peraltro, con l’ottica (espressa in generale nella Relazione alla legge di conversione) di una maggiore semplificazione del contenzioso in materia (Cass., Sez. 6-2, 3/3/2017, n. 5465; in termini analoghi quanto alla specialità della procura Cass., Sez. 2, 29/4/2024, n. 11385, non massimata).
Questa interpretazione è del resto in linea con le argomentazioni contenute nella sentenza resa da Cass., Sez. Un., 19/1/2024, n. 2075, nella parte in cui ha affermato che i ‘principi della nostra Costituzione (artt. 24 e 111 Cost.) , in una comunanza di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione europea, art. 6 CEDU), assicurano al diritto di difesa una ‘centralità’ fondamentale, volta a far sì che possa trovare reale attuazione lo scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientato, ossia l’effettività della tutela giurisdizionale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito. Di qui, pertanto, come ribadito più volte, la declinazione anche del principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali ‘ (si vedano anche l’art. 6 § 1 CEDU e, tra le altre, Corte EDU, 16 giugno 2015, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, Corte EDU 15 settembre 2016, COGNOME RAGIONE_SOCIALE e Corte EDU, 28 ottobre 2021, COGNOME RAGIONE_SOCIALE; ma anche: Cass., Sez. Un., 13/12/2016, n. 25513; Cass., Sez. Un., 29/5/2017, n. 13453; Cass., Sez. Un., 7/11/2017, n. 26338; Cass., Sez. Un.,
16/11/2017, n. 27199; Cass., Sez. Un., 24/9/2018, n. 22438; Cass., Sez. L, 4/2/2022, n. 3612; Cass., Sez. 3, 4/3/2022, n. 7186; Cass., Sez. Un., 18/3/2022, n. 8950).
Una volta esclusa la necessità, nei procedimenti riguardanti la c.d. legge Pinto, di una procura speciale, occorre evidenziare come, secondo quanto chiarito da Cass., Sez. Un., 9/12/2022, n. 36057, ‘il testo attualmente vigente dell’art. 83 cod. proc. civ. prevede, anche, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, due diverse possibilità di conferimento della procura: la procura redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia, e la procura conferita su supporto cartaceo, che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. In relazione alla prima modalità di conferimento, la normativa cui fa riferimento l’art. 83 cit. va individuata, ad oggi, nel d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, e nelle specifiche tecniche previste dall’art. 34 del decreto stesso ed emanate con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia , il quale prevede all’art. 18, comma 5, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 1, del d.m. 3 aprile 2013, n. 48, che la procura alle liti ‘ si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine ‘. Occorre poi considerare che
gli artt. 13 e 14, comma 1, del d.m. n. 44 del 2011 delle specifiche tecniche, nel testo attualmente vigente (vale a dire il decreto del 16 aprile 2014, nella versione modificata in parte qua dal decreto del 28 dicembre 2015), stabiliscono che i documenti informatici (atto del processo e documenti allegati) sono trasmessi dagli utenti esterni (tipicamente i difensori), all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario destinatario, all’interno della c.d. ‘busta telematica’. Ne consegue che, secondo la normativa regolamentare sul PCT, la procura speciale (rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ovvero conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale) sarà considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero se inserita nella ‘busta telematica’ con la quale l’atto è depositato.
Come osservato nella medesima pronuncia (e ribadito da Cass., Sez. Un. , 19/1/2024, n. 2077), dunque, l’assenza in natura della congiunzione materiale tra ricorso digitale e procura cartacea non rileva ai fini della validità della procura, atteso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso, sicché essa deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione. Peraltro, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., la procura, nei casi dubbi, deve essere interpretata attribuendo alla
parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.
In sostanza, il requisito della ‘congiunzione materiale’ è soddisfatto, nella realtà virtuale, con l’inserimento del documento contenente la procura speciale nel messaggio PEC con cui si procede alla notifica dell’atto cui si riferisce ovvero nella busta telematica con la quale si procede al deposito del medesimo atto, così confermandosi che il requisito della separazione della procura dall’atto cui essa accede è la regola generale e rafforzandosi la validità dell’orientamento tradizionale confermato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 9/12/2022, n. 36057).
Peraltro, Cass., Sez. Un., 19/1/2024, n. 2077, prendendo spunto dalle considerazioni sopra svolte, ha affermato il principio secondo cui, in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici -al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella ‘busta telematica’ con la quale l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida, in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione, e ha altresì precisato che la congiunzione, virtuale, si attua in forza della stessa normativa regolamentare e, quindi, tecnica (il già citato d.m. n. 44/2011, agli artt. 13 e 18, e le specifiche tecniche del 16 aprile 2014 e successive modificazioni) che è richiamata dalla norma primaria
di legge per entrambe le ipotesi di procura inerente al processo civile telematico (anche) di cassazione.
Tali principi, ancorché affermati con riguardo alla procura speciale per il ricorso per cassazione, valgono anche per la procura rilasciata in foglio separato su supporto analogico, poi riprodotto per immagine su supporto digitale su foglio separato, scansionato e depositato telematicamente unitamente all’atto introduttivo del giudizio, la quale deve considerarsi virtualmente collegata ad esso proprio per effetto del congiunto deposito telematico secondo i criteri dettati dal ridetto d.m. n. 44, e deve, nel dubbio, reputarsi comunque attributiva della volontà della parte di designare il legale a rappresentarla in giudizio.
E’ allora erronea la decisione assunta dai giudici di merito, che non soltanto hanno ritenuto necessaria, per l’introduzione del giudizio di equa riparazione, la procura speciale, nonostante il chiaro dettato normativo in senso contrario, così come, peraltro, già interpretato da questa Corte, ma hanno altresì escluso la riferibilità della stessa al ricorso, senza tener conto del suo collegamento virtuale con l’atto una volta che vi sia stato il loro deposito in conformità ai criteri dettati dal ridetto d.m. n. 44.
Deriva da quanto detto la fondatezza della censura.
Dall’accoglimento del primo motivo, deriva l’assorbimento del secondo, con cui si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ., degli artt. 3, comma 1, e 5 -ter, comma 2, l. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 CEDU, in relazione agli artt. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto che il difetto di procura non potesse essere sanato attraverso la concessione del termine ex art. 182 cod. proc. civ., e del terzo, con cui si lamenta la nullità del decreto per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e l’omessa pronuncia, in relazione agli artt. 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di
merito arrestato il loro esame alla questione della validità della procura, senza prendere in esame la domanda di equa riparazione.
3. In conclusione, dichiarata la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti, il ricorso deve essere accolto e il decreto cassato , con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che, i n diversa composizione, dovrà riesaminare la vicenda e statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda