Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14396 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14396 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6614/2023 R.G. proposto da:
Citro Avv. NOME (CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato in Salerno, INDIRIZZO presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso e dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE società cooperativa, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE intimati- avverso il decreto della Corte d’Appello di Salerno n. 648/2022 depositato il 3/2/2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/4/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’ a ppello di Salerno, con l’impugnato decreto, dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del Tribunale di Salerno che aveva
rigettato l’istanza di declaratoria di fallimento proposta dalla predetta società nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
1.1. La Corte distrettuale riteneva che l’atto di reclamo avverso la sentenza di fallimento fosse carente di procura, atteso che il mandato alle liti apposto su foglio separato, allegato al ricorso e specificamente in esso richiamato, era una procura speciale conferita per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo n. rg 1597/2021 e conteneva espressioni univocamente dirette in via esclusiva alla difesa in un giudizio che non aveva alcuna connessione con il giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall., riferendosi ad attività proprie del giudizio promosso in INDIRIZZO e a fasi processuali e gradi relativi esclusivamente a tale giudizio.
1.2 La Corte, altresì, evidenziava, che, poiché il ricorso – recante la data del 22.7.2022- era stato redatto e formato dal difensore Avvocato NOME COGNOME che ivi aveva dichiarato di agire in rappresentanza della società RAGIONE_SOCIALE in virtù di procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo rg. 1597/2021 del Tribunale di Salerno ‘ pacificamente rilasciata in data 7.2.2020, allorquando il provvedimento impugnato non risultava ancora emesso, la procura, anche alla luce di tale rilievo, non poteva considerarsi in alcun modo riferibile al giudizio di reclamo.
1.3 In conseguenza della dichiarata inammissibilità del reclamo, i giudici campani condannavano l’ Avvocato NOME COGNOME difensore della reclamante, al pagamento delle spese di lite e del contributo ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002.
L’ Avvocato NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. e degli artt. 1362 e ss. c.c., in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto opinato dalla Corte, il mandato ad litem rilasciatogli in occasione della richiesta di emissione del provvedimento monitorio ed esplicitamente richiamato dalla procura apposta su foglio separato allegato all’atto di reclamo, si estendeva anche al giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento, in ragione degli espressi riferimenti contenuti nel mandato alle successive fasi esecutive e concorsuali nonché alla possibilità di agire in via autonoma per la proposizione di qualsivoglia azione .
1.2 Il Tribunale avrebbe avuto, quindi, un approccio atomistico, senza preoccuparsi di indagare sulla volontà in concreto espressa dalla parte «collegando e raffrontando tra loro, in chiave sistemica e teleologica, frasi e parole al fine di chiarirne il significato», e non avrebbe così osservato i parametri interpretativi fissati dagli artt. 1362 e segg. c.c..
1.3 Viene, inoltre, censurata l’interpretazione del riferimento contenuto nella procura alla fase ‘concorsuale’ ; secondo il ricorrente questo riferimento includeva anche la possibilità di promuovere l’istanza di fallimento e non, come erroneamente sostenuto dal collegio di secondo grado, unicamente quella di proporre l’istanza di ammissione al passivo del fallimento.
Il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.: il ricorrente deduce che la procura ben poteva essere ratificata e sanata ai sensi dell’art. 182 c.p.c. e la Corte avrebbe dovuto concedere al reclamante un termine per emendare il vizio riscontrato.
2.1 Va preliminarmente riconosciuta l’ammissibilità del ricorso per Cassazione ex art 111 Cost., in quanto il provvedimento emesso ai sensi dell’ art. 22 l. fall., nella parte in cui regola le spese di lite, ha
natura di pronuncia definitiva e decisoria su un diritto soggettivo (cfr. Cass. 22476/2004 e 16975/2006).
Il primo motivo è infondato.
3.1 In una fattispecie analoga al caso in esame questa Corte ha affermato: « ..E’ pur vero che in recenti ed autorevoli arresti di questa Corte intervenuti in materia di rappresentanza processuale (cfr. Cass. S.U. 19510/2010 e nr 4909/2016) è stato affermato il principio secondo il quale, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., nel caso di procura rilasciata in modo omnicomprensivo, va attribuito al difensore il potere di esperire tutte le iniziative necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell’interesse della parte assistita. … Tuttavia , anche in queste decisioni sono ben delineati i limiti di tali poteri, rimanendo esclusa la facoltà del difensore di introdurre controversie che eccedono l’ambito della lite originaria…. Nel caso di specie la procura alle liti allegata al ricorso per la dichiarazione di fallimento è la stessa, datata 3 giugno 2015, rilasciata da RAGIONE_SOCIALE all’avv. Carta per il ricorso per decreto ingiuntivo, il cui testo, per quanto di interesse in questa sede, è il seguente “….nomino l’avv…COGNOME affinché possa difendermi in ogni fase e grado del giudizio…; conferisco al medesimo tutti i poteri di cui all’art. 84 c.p.c., e comunque ogni altra facoltà di legge ivi compresa quella di sottoscrivere ogni e qualsiasi atto, i proporre domande riconvenzionali di garanzia, chiedere ogni tipo di provvedimenti cautelari e di ogni altro genere, di nominare procuratori anche quali sostituti processuali, di chiamare terzi in causa, conciliare, incassare somme rilasciare quietanze, rinunciare ed accettare rinunce agli atti del giudizio ivi comprese quelle di sottoscrivere ogni e qualsiasi atto..”…. Come correttamente rilevato dalla corte del merito, la procura attribuiva pertanto alla legale il
potere di rappresentanza processuale della creditrice solo per l’emissione del provvedimento monitorio e per l’eventuale giudizio di opposizione, con ogni più ampia facoltà nell’ambito di tale giudizio, ma non conteneva alcun riferimento alla successiva fase esecutiva, né, tantomeno, una specifica autorizzazione a proporre istanza di fallimento: il mandato ad litem non poteva in conseguenza ritenersi esteso al ricorso L. Fall., ex art. 6, non diretto all’ottenimento di un titolo giudiziale di condanna al pagamento del credito, per il quale era stata rilasciata la procura, ma preordinato alla diversa finalità dell’accertamento dei presupposti dello stato di insolvenza del debitore onde assoggettarlo alla procedura concorsuale »(cfr. Cass. 32399/2022).
3.2 Come correttamente rilevato dalla corte del merito, la procura attribuiva al legale il potere di rappresentanza processuale della creditrice per l’emissione del provvedimento monitorio e per tutti i gradi di giudizio e le fasi di esecuzione finalizzati al recupero anche coattivo del credito anche in sede concorsuale, ma non conteneva alcun riferimento all ‘ autorizzazione a proporre istanza di fallimento e, men che meno, al conferimento di poteri di rappresentanza nel giudizio di reclamo ex art 18 l. fall.: il mandato ad litem non poteva, di conseguenza, ritenersi esteso al ricorso ex art. 6 l. fall, non diretto all’ottenimento di un titolo giudiziale di condanna al pagamento del credito, per il quale era stata rilasciata la procura, né costituente un ‘ ulteriore fase rispetto alla controversia di recupero credito, essendo piuttosto preordinato alla diversa finalità dell’accertamento dei presupposti dello stato di insolvenza del debitore onde assoggettarlo alla procedura concorsuale.
È, invece, da accogliere il secondo motivo.
4.1 Il Tribunale, avendo rilevato officiosamente il vizio relativo alla procura alle lite, avrebbe dovuto attivare il meccanismo di sanatoria previsto dall’art. 182, comma 2 , c.p.c..
4.2 Tale disposizione stabilisce che « il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi . Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione ».
4.3 Le sezioni unite di questa Corte hanno già avuto occasione di osservare (Cass., Sez. U., 4248/2016) che all’inevitabile rigore proprio della rilevabilità officiosa, anche in sede di legittimità, del difetto di rappresentanza -sia sostanziale (Cass., Sez. U., 24179/2009; Cass. 16274/2015, 4293/2013) che processuale, quest’ultima non potendo sussistere senza la prima (art. 77 c.p.c.) – corrisponde, simmetricamente, l’ampia sanabilità del vizio della rappresentanza volontaria ai sensi dell’art. 182 c.p.c., il cui comma 2 è stato infatti interpretato nel senso che, in qualsiasi fase e grado del giudizio, il giudice “deve” (e non solo “può”) assegnare termine per promuovere la sanatoria con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (v. Cass. Sez. U, 9217/2010; cfr. Cass. 33769/2019, per cui, ove il giudice di merito non si sia attivato d’ufficio, la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione) e con il solo limite del giudicato interno sulla questione (Cass. 5925/2019).
Tale chiave interpretativa rende compatibile l’art. 182 c.p.c. con l’art. 6 CEDU, che, nell’assicurare il diritto di accesso ad un tribunale, impone di evitare eccessivi formalismi nell’interpretazione della norma processuale, specie in tema di
ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi (cfr., ex plurimis, Corte EDU 19/12/1997, COGNOME c. Spagna; 29/07/1998, Guerin c. Francia; 28/10/1998, COGNOME c. Spagna; 28/06/2005, Zednik c. Repubblica Ceca).
4.4 La Corte distrettuale ha errato nel ritenere applicabile il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 37434/2022, secondo cui «il vigente art. 182 c.p.c., comma 2, non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite».
La stessa sentenza ha indicato le ipotesi in cui non trova applicazione l’art . 182, 2 comma, c.p.c.: 1) atto giudiziario proposto dalla parte personalmente o firmato da avvocato al quale non risulta essere stata conferita procura; 2) atto promosso direttamente dalla parte priva di “ius postulandi” (per la non sanabilità Sez. 6, n. 24257/2018 cit.); 3) procura rilasciata, ma non versata in atti, distinguendosi in tale categoria la procura di data certa da quella priva di una tale qualità; 4) procura rilasciata in favore di avvocato privo di “ius postulandi” (il caso esaminato dalla citata S.U. n. 10414/2017).
4.5 La fattispecie in esame non rientra in tale casistica, in quanto il reclamante ha versato in atti una procura alle liti invalida perché non riferibile al giudizio ex art. 22 l. fall.; ne consegue che il giudice era tenuto a promuovere il procedimento di sanatoria previsto dall’art. 182, comma 2, c.p.c ..
In accoglimento del secondo motivo, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio della causa alla Corte d’ appello di Salerno, in diversa composizione, che, nel l’occuparsi di regolare nuovamente le spese di lite (posto che, come detto, solo sotto questo profilo il decreto ex art. 22 l. fall. è impugnabile per cassazione), si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo motivo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’ appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2025.