Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35095 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35095 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18090/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO SEZ. DIST. DI BOLZANO n. 51/2022 depositata il 01/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La causa ha ad oggetto la richiesta di indennizzo avanzata dal vettore RAGIONE_SOCIALE nei confronti della propria compagnia assicurativa RAGIONE_SOCIALE in ordine all ‘ importo versato a titolo di indennizzo alla committente UPS in seguito alla sottrazione di merce subita in conseguenza del furto di un autoveicolo.
Un dipendente di RAGIONE_SOCIALE aveva parcheggiato il mezzo con due box container carichi di merce presso il piazzale di un ‘ area di deposito, recintato, videosorvegliato e munito di servizio di guardiania con sbarra di accesso ed aveva nascosto la chiave del camion che doveva essere prelevata da un altro autista, nella mascherina del motore. RAGIONE_SOCIALE negava l ‘ indennizzo, in applicazione dell ‘ articolo 1900 cc, per aver l ‘ assicurato causato il danno con la propria condotta connotata da colpa grave ed aver violato le clausole del contratto di assicurazione.
Il Tribunale di Bolzano, con la sentenza n. 927/2019, rigettava la domanda di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che l ‘ organizzazione predisposta dal vettore era priva di diligenza per aver lasciato le chiavi incustodite nella motrice.
La Corte d ‘ appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano, con la sentenza n. 51/2022 del 1° aprile 2022, in riforma della sentenza impugnata accoglieva l ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE.
La corte territoriale ha ritenuto che la stipula di un contratto di assicurazione della responsabilità civile obbliga la società assicuratrice a tenere indenne l ‘ assicurato di quanto questi è costretto a pagare a terzi in conseguenza di un fatto colposo a lui addebitato a titolo di responsabilità da inadempimento. A norma dell ‘ articolo 1917 co. 1, c.c., sono esclusi dalla garanzia assicurativa unicamente i danni derivanti da fatti dolosi dell ‘ assicurato, ma non quelli colposi, anche se dovuti a colpa
grave, in quanto l ‘ assicurazione per la responsabilità civile presuppone ontologicamente una colpa dell ‘ assicurato e una imputabilità del fatto dannoso a titolo di colpa, come fondamento dell ‘ obbligazione di risarcire il danno. Conseguentemente, in applicazione dell ‘ articolo 1917 c.c. l ‘ assicuratore è obbligato a tenere indenne l ‘ assicurato di quanto questi debba pagare ad un terzo, salvo i danni derivati da fatti dolosi.
La Corte riteneva, anche, che spettava all ‘ assicuratore la dimostrazione della sussistenza di clausole di delimitazione del rischio indennizzabile e la sussistenza dei presupposti fattuali per l ‘ applicazione di dette clausole. Tale onere probatorio non risultava adempiuto dall ‘ assicurazione. Difettava qualsiasi elemento di prova in ordine alla consapevolezza in capo all ‘ autista della forte probabilità del verificarsi del furto del mezzo ed inoltre non aveva disatteso nessuna regola di condotta in quanto aveva attivato tutti i sistemi di antifurto. Accoglieva, quindi, la domanda di RAGIONE_SOCIALE al pagamento da parte di RAGIONE_SOCIALE dell ‘ importo azionato pari ad euro 103.750,82 a titolo di indennizzo di quanto versato da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AG, sulla base di quattro motivi. Ha depositato memoria.
3.1. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, RAGIONE_SOCIALE. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1 Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1917, co.1, e 1322, co. 1, c.c., in riferimento all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c..
La sentenza d ‘ appello, statuita l ‘ applicabilità dell ‘ art. 1917 c.c., ha omesso di considerare che la disposizione normativa consente alle
parti la possibilità di fissare contrattualmente i limiti del rischio assunto, anche derivante da colpa grave dell ‘ assicurato.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 2697 c.c. in riferimento all ‘ art. 360 n. 3.
Denuncia che la Corte d ‘ Appello avrebbe ritenuto erroneamente posto a carico della compagnia assicurativa l ‘ onere probatorio della sussistenza dei presupposti fattuali per l ‘ applicazione delle clausole di delimitazione del rischio indennizzabile.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, co. 1 c.c. e 1363 c.c.: la sentenza non avrebbe applicato i canoni di ermeneutica contrattuale di cui ai citati articoli. La sentenza avrebbe interpretato il contratto omettendo di indagare la comune intenzione delle parti oltre che omettendo di esaminare il regolamento contrattuale nel suo complesso.
4.4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell ‘ art. 360 n. 5, l ‘ omesso esame della comunicazione di notizia di reato della RAGIONE_SOCIALE del 17 maggio 2012 alla procura della Repubblica presso il tribunale di Lodi: la sentenza avrebbe omesso l ‘ esame del documento inerente la comunicazione della notizia di reato da cui rileva un fatto decisivo per il giudizio, ossia che entrambi gli autisti in sede di indagine hanno riferito che quella di nascondere le chiavi del mezzo all ‘ interno del mezzo stesso costituiva una prassi.
Il ricorso è inammissibile per invalidità della procura.
Nella specie, non è dato rinvenire, tra gli atti legittimamente esaminabili da questa Corte, se non la traduzione asseverata conforme degli atti redatti in lingua diversa da quella italiana, quanto meno, a stretto rigore, un ‘ idonea autentica della
sottoscrizione. Infatti, la procura, in testo tedesco con a fronte quello italiano, reca sì una sottoscrizione, ma ad essa è allegato un documento in lingua tedesca intestato ‘Unterschriftsbeglaubigung’ e recante una firma di non meglio indicato ‘Notar’, priva però di qualunque elemento idoneo a conferire a tale documento la qualità di valida autenticazione di quella sottoscrizione.
Va premesso, in linea generale, che, ai fini della valida rappresentanza processuale, anche la procura alle liti notarile sottoscritta in uno stato estero deve essere munita di apostille , da apporre sull ‘ atto stesso o su un foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla Convenzione dell ‘ Aja del 5 ottobre 1961 (Cass. n. 27282 del 14/11/2008; Cass. ord. n. 15777 del 2014; Cass. ord. n. 19100 del 2017; a vario titolo, v. pure: Cass. 7181/2017; 12449/2015; 7321/2015; 7320/2015), con la conseguenza che in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante alle mere certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale di uno Stato estero.
Occorre pure, in proposito, ricordare che ai sensi dell ‘ art. 12 l. n. 218/1995 il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana e questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui proprio ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 12, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all ‘ estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, laddove consente l ‘ utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale quanto alla validità del mandato ed sua alla forma, alla stregua della “lex loci”(Cass., 29 aprile 2005, n. 8933; Cass., Sez. un., 5 maggio 2006, n. 10312; Cass., 25 maggio 2007, n. 12309). Ed ha affermato che la disciplina relativa all ‘ attività processuale strettamente intesa appartiene al diritto pubblico, ha carattere
territoriale ed è permeata dal principio di irretroattività della legge processuale, (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6099 del 12/05/2000).
Peraltro, pur potendo trovare applicazione agli atti formati in Germania la bilaterale Convenzione di Roma del 7 giugno 1969, ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176), in ogni caso la procura speciale alle liti rilasciata all’estero, quand’anche esente dall’onere di legalizzazione da parte dell’autorità consolare italiana, nonché dalla cd. apostille , in conformità alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell’art. 12 l. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all’attività certificativa svolta dal notaio afferente all’atteRAGIONE_SOCIALE che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l’identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della necessaria traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (in tali esatti, testuali termini, v. Cass. ord. 04/04/2018, n. 8174, ove ulteriori riferimenti; Cass. 24/11/2021, n. 36501).
La mancanza di traduzione dell’autenticazione in calce al mandato ad litem priva quindi il ricorso del requisito indispensabile della sua riferibilità al soggetto nel cui nome è formato dal difensore e lo rende, pertanto, irrimediabilmente inammissibile.
La peculiare ragione di inammissibilità del ricorso prevale, per l ‘ impossibilità di ricostruirlo come idoneamente riferibile ad una delle parti del giudizio concluso con la sentenza che si vorrebbe qui gravare, sul rilievo per il quale il ricorso sarebbe comunque improcedibile per mancanza in atti della copia notificata della sentenza.
La previsione – di cui al secondo comma, n. 2, dell ‘ art. 369 cod. proc. civ. – dell ‘ onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa
sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell ‘ esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale -della tempestività dell ‘ esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l ‘ osservanza del cosiddetto termine breve. Nell ‘ ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev ‘ essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell ‘ art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell ‘ art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell ‘ eventuale non conteRAGIONE_SOCIALE dell ‘ osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d ‘ ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell ‘ impugnazione (Cass. n. 30765/2017; Cass. n. 25070/2010). Nel caso di specie non risulta il deposito della relata di notifica della sentenza e quindi di questa nella sua copia notificata, né tanto si ricava da altri fra gli atti legittimamente esaminabili da parte di questa Corte; e neppure giova a parte ricorrente il generale principio affermato fin da Cass. 17066/13, in ragione del tempo intercorso tra la data di pubblicazione della sentenza (01/04/2022) e quella di notificazione del ricorso (11/07/2022), superiore a
sessanta giorni.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, nella misura reputata equa come in dispositivo.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 6.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza