Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28422 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28422 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27344/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, RESIDENCE LA PALMA, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME DAPS CAMPER LIFE DI RAGIONE_SOCIALE, NOME, COGNOME NOME
– intimati – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di GENOVA n. 792/2021 depositata il 08/07/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue:
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propose, nel 2013, dinanzi al Tribunale di Imperia opposizione di terzo all’esecuzione pendente presso il giudice dell’esecuzione di detto Tribunale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, assumendo di essere divenuto proprietario per usucapione ventennale di un garage, o meglio, di un posto auto, nei confronti di NOME COGNOME;
il Tribunale di Imperia, nel contraddittorio con NOME COGNOME, che pure aveva proposto un’opposizione di terzo, e altri, rimasti contumaci, rigettò l’opposizione (negando che vi fosse stata valida usucapione) e pure la domanda della COGNOME venne rigettata, da altra sentenza;
NOME COGNOME propose appello e la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 792/2021 pubblicata il 08/07/2021, ha accolto l’ impugnazione e ha dichiarato l’inter venuto acquisito per usucapione in favore dell’appellante ;
avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione NOME COGNOME, con quattro motivi;
resiste NOME COGNOME con controricorso;
NOME COGNOME, il RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME sono rimasti intimati;
i l ricorso è stato trattenuto in decisione all’adunanza camerale del 26/09/2023, al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei successivi;
RITENUTO CHE
è superfluo dare conto dei motivi di ricorso, per le ragioni di seguito esposte;
i n controricorso è preliminarmente eccepita l’invalidità della procura alle liti allegata al ricorso della COGNOME;
impregiudicata ogni verifica approfondita in ordine alla procedibilità del ricorso, il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile, per carenza di valida procura alle liti;
la procura speciale alle liti per ricorrere in cassazione risulta, per affermazione dello stesso difensore della COGNOME, conferita con la forma di cui all’art. 83, comma 20 ter del d.l. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 27/04/2020, ossia mediante documento analogico con firma della parte trasmesso mediante copia informatica per immagine, unitamente alla carta d’identità a mezzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo del difensore e autenticato dal difensore stesso e quindi allegato al ricorso per cassazione;
la detta procura risulta quantomeno autenticata dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME addì 08/10/2021;
la detta modalità di conferimento e di autenticazione della procura alle liti non poteva essere, al tempo in cui l’atto venne formato, più adottata, atteso che il comma 20 ter della legge n. 27 del 2020 era stato abrogato dal d.l. n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 108 del 29/07/2021, con decorrenza dal 01/06/2021;
la procura alle liti non poteva, pertanto, essere conferita con la richiamata forma alla data del 08/10/2021, in cui essa venne autenticata dai difensori, posto che la norma autorizzativa della forma in deroga di quella ordinaria era stata abrogata con decorrenza dal 01/06/2021;
la ragione di invalidità della procura alle liti assorbe l’ esame dei motivi di ricorso;
il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile;
le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata ed in relazione al valore della controversia sono liquidate, come da dispositivo;
la decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di