Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3351 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3351 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23843/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1283/2022 depositata il 24/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 24.2.2022 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello interposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza pronunciata
dal Tribunale di Rieti e con la quale egli era stato ritenuto moroso nel pagamento dei canoni di locazione di un immobile sito in Torri in Sabina nonché condannato al rilascio dello stesso.
L’appellante aveva ivi dedotto di aver corrisposto a titolo di canone alcuni importi già prima della formale stipula del contratto di locazione e, successivamente, anche somme superiori a quelle documentalmente convenute, ma che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto inammissibile la domanda proposta per la relativa restituzione non essendo stata formulata l’istanza per il differimento dell’udienza ex art.418 c.p.c.; inoltre il giudice di prime cure non aveva tenuto in debito conto, ai fini della legittima sospensione del pagamento, lo stato di cattiva manutenzione dell’immobile nonostante il conduttore avesse informato il locatore della necessità di svolgere le opportune riparazioni.
La convenuta appellata, costituitasi, aveva contestato gli avversi motivi di impugnazione rilevando l’illegittima omissione del pagamento dei canoni e chiedendo il rigetto dell’appello.
Il giudice del gravame confermava la sentenza del Tribunale di prime cure rilevando altresì che il COGNOME non aveva svolto alcuna domanda di accertamento di nullità del rapporto di locazione come esistente prima della formale stipula del contratto, mentre aveva continuato a godere del bene.
Avverso tale pronuncia NOME NOME ha proposto ricorso articolato in due motivi.
COGNOME NOME NOME resistito con controricorso.
Fissata l’odierna adunanza camerale, nessuna parte ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che non risulta agli atti la certificazione dell’autografia del COGNOME , da parte del difensore, in calce alla procura rilasciata per la proposizione del ricorso per cassazione.
La procura, redatta su foglio cartaceo separato rispetto al ricorso, sottoscritta dal cliente è infatti priva di autentica da parte dell’AVV_NOTAIO.
Seppure in caso di procura rilasciata su foglio separato, materialmente congiunto all’atto a cui si riferisce, la certificazione del difensore circa l’autografia della sottoscrizione del conferente deve ritenersi sussistente sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come “per autentica” o “vera”), sia quando essa sia apposta in chiusura dell’atto al quale è congiunto il foglio separato contenente la procura (Cass. n. 28004/2021, Cass. n.18381/2024), nella specie il difensore neppure risulta aver sottoscritto il ricorso che è stato pure depositato in forma cartacea; il ricorso sottoscritto ovvero la procura autenticata non risultano poi neppure dall’atto notificato alla controparte.
Una sottoscrizione del difensore è apposta solo in calce all’attestazione di autenticità della copia della sentenza impugnata e dell’indice dei documenti depositati, atti, entrambi, distinti dal ricorso.
Il ricorso è dunque improcedibile ai sensi dell’art.369 c.p.c.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del difensore atteso che, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi, l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità (Cass. n.29209/2024, Cass. n. 14474/2019).
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente,pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 ,se dovuto.
La Corte
Dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna il procuratore di parte ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali liquidate in euro 2.200,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del procuratore della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma il 14.1.2026 nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME