Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35791 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35791 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30862/2021 e sul ricorso iscritto al n. 30863/2021 R.G. proposti da:
NOME COGNOME NOMENOME domiciliato in ROMA presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
nonché da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore in carica, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, MONTI ALFONSO, BERGAMINI UGO ERNESTO e RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di MILANO n. 2765/2021 depositata il 28/09/2021.
udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 22/09/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
I fatti di causa ancora rilevanti in questa sede sono i seguenti: con compravendita, posta in essere in data 29/07/2014 e trascritta in data 31/07/2014, la RAGIONE_SOCIALE alienava tutti i suoi beni alla RAGIONE_SOCIALE Il RAGIONE_SOCIALE ed alcuni suoi condomini agivano in revocatoria nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE perché venisse dichiarato inefficac e l’atto di compravendita. A fondamento della pretesa, il RAGIONE_SOCIALE allegava la sussistenza di un credito nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE sorto in data 29/10/2013, poi accertato con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Lecco (n. 801/18 emessa in data 15/12/2018). Nel giudizio, incardinato presso il Tribunale di Lecco, NOME COGNOME spiegava intervento adesivo indipendente, contro le società RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, al fine di veder estesa nei propri confronti l’inefficacia dell’atto revocando.
Nella resistenza della RAGIONE_SOCIALE il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 400 del 25/06/2 019 dichiarava l’inefficacia , nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE dell’atto di vendita del 29/07/2014.
Avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 400 del 25/06/2019 interponeva appello la RAGIONE_SOCIALE
Proponeva altresì appello incidentale il COGNOME successore per legge di RAGIONE_SOCIALE, che si associava adesivamente
alle richieste di RAGIONE_SOCIALE, avanzando le medesime censure e aderendo alle conclusioni rassegnate dall’appellante principale.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2765/2021, depositata il 28/09/2021, dichiarava inammissibile l’impugnazione incidentale proposta dal COGNOME e rigettava l’impugnazione principale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono separati ricorsi NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con separati controricorsi, nei confronti di ciascun ricorrente, il RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memorie per l’adunanza del 22/09/2023 , alla quale i ricorsi sono stati congiuntamente trattati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorsi censurano come segue la sentenza della Corte d’appello di Milano.
Il ricorso principale (in quanto proposto per primo) del COGNOME pone i seguenti motivi.
Violazione ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione alla mancata applicazione dell’art. 182 , secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 125 cod. proc. civ. avendo la Corte dichiarato inammissibile l’appello proposto da COGNOME senza la concessione del termine per la regolarizzazione della procura.
Secondo il ricorrente l’indicazione di un numero di sentenza errato sarebbe un mero errore materiale e ribadisce che la Corte d’appello avrebbe dovuto applicar e l’art. 182 , secondo comma, cod. proc. civ. per la sanatoria dei vizi della procura, tramite
assegnazione di un nuovo termine per il rilascio di nuova procura o rinnovazione della stessa.
2) Falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 83 cod. proc. civ. e all’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. avendo la Corte d’Appello ritenuto inesistente la procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello dell’odierno ricorrente.
I motivi possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto pongono le stesse questioni, vertenti sull’obbligo del giudice di assegnare un termine per la regolarizzazione della procura, e pongono questioni suscettibili di condurre alla decisione del ricorso.
La Corte d’ Appello di Milano ha ritenuto, nella sentenza impugnata, che l’appello incidentale di NOME COGNOME fosse inammissibile, per carenza di valida procura alla lite.
La Corte territoriale non ha, tuttavia, dopo avere rilevato la mancanza di una valida procura ad impugnare la sentenza n. 400 del 2019 emanata dal Tribunale di Lecco, assegnato alcun termine all’appellante incidentale per procedere alla regolarizzazione della procura alle liti, secondo quanto previsto dall’art. 18 2, secondo comma, cod. proc. civ.
Il NOME COGNOME lamenta l’illegittimità della dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale per carenza di valida procura alle liti e, a monte, per mancata assegnazione del termine per regolarizzare la procura alle liti.
I motivi sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (si veda, quantomeno con riferimento al regime vigente prima delle modifiche introdotte con la legge n. 49 del 2009, ma con affermazione che fa perno sulla modifica dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. introdotte con la detta legge, Cass. n. 28824 del 08/11/2019 Rv. 655788 -01, e in precedenza, con riferimento alla detta norma, come modificata dalla legge n. 49 del
2009, Sez. U n. 28337 del 22/12/2011 Rv. 619998 – 01) che a norma dell’art. 182 cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il giudice è tenuto -ove rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore -a provvedere alla sanatoria di tale vizio, dovendosi equiparare la nullità della procura ad litem al difetto di rappresentanza processuale.
Il giudice deve, pertanto, in qualsiasi stato e grado del giudizio, escluso quello di legittimità (per la peculiarità del rito, destinato a concludersi in via meramente cartolare e comunque nell’ambito di una sola udienza), qualora rilevi (d’ufficio o su eccezione di parte) un difetto di rappresentanza o un vizio della procura alla lite, promuovere la regolarizzazione, invitando la parte a provvedervi e assegnando alla stessa un termine per l’incombente .
Orbene nella specie la Corte territoriale ha disatteso il suindicato principio . Dell’impugnata sentenza , assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME assorbito il terzo motivo di ricorso e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza civile, il giorno 22/9/2023.
Il Presidente NOME COGNOME