Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 554 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 554 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
Oggetto: Oggetto: Equa riparazione – Domanda – Procura speciale – Necessità – Esclusione Procura depositata telematicamente per immagini – Connessione con il ricorso.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 04957/2023 R.G. proposto da
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME nel cui studio in Roma, INDIRIZZO è elettivamente domiciliata;
-ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale in Roma, INDIRIZZO, è domiciliata;
-controricorrente –
Avverso il decreto n. 1989/2022 del 14/7/2022 reso dalla Corte d’Appello di Napoli e non notificato;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
1. Con ricorso depositato il 12 aprile 2022, NOME COGNOME propose opposizione avverso il decreto del 15 marzo 2022 con il quale il consigliere designato dal Presidente della Corte d’Appello aveva rigettato il ricorso dallo stesso depositato onde ottenere il riconoscimento dell’indennizzo per l’eccessiva durata del fallimento della RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE e del socio illimitatamente responsabile NOME COGNOME per avere il difensore omesso di assolvere all’onere di depositare alcuni documenti relativi al fallimento indicati dal giudice nel termine assegnatogli, senza che potesse essergli concessa alcuna proroga, posto che questi si era attivato poco diligentemente solo all’ottavo giorno del termine attraverso l’invio di pec all’indirizzo personale del curatore e non a quello dedicato del fallimento.
La Corte d’Appello di Napoli, nella resistenza del Ministero della Giustizia che chiese la riunione del procedimento con altri aventi ad oggetto opposizioni per la medesima procedura fallimentare e proposti dal medesimo difensore e la reiezione della domanda, rigettò preliminarmente l’istanza di riunione e quindi la stessa opposizione, confermando quanto sostenuto dal consigliere designato, che aveva reputato necessaria una procura speciale, ossia riferibile al processo per il quale era conferita, indipendentemente dalle modalità del suo rilascio, e asserendo che quella rilasciata in fase monitoria e quella depositata all’esito del termine concesso in fase monitoria non presentassero tali caratteri, in quanto non congiunte al ricorso depositato telematicamente e prive di riferimenti al numero del procedimento o ad altri elementi idonei ad individuare il procedimento cui si riferivano, così da poter essere utilizzate per
un numero indefinito di processi, e che la procura speciale rilasciata soltanto per l’opposizione fosse ormai tardiva, dovendo la stessa preesistere al ricorso o essere depositata con effetto sanante ex tunc nel termine all’uopo concesso.
Contro il predetto decreto, COGNOME Gaetano propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.
Considerato che :
1.1 Con il primo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 cod. proc. civ., 3, comma 1, e 5ter , comma 2, legge n. 89 del 1989, 125 cod. proc. civ., 18 d.m. n. 44 del 2011, 6 CEDU, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto che per la proposizione della domanda di equa riparazione fosse necessaria una procura specifica e che le due prodotte, ossia quella iniziale e quella depositata in seguito al termine all’uopo concesso, fossero prive di tale requisito e utilizzabili in una serie indefinita di giudizi di equa riparazione, siccome non materialmente congiunte al ricorso, pur depositato telematicamente, e prive dell’indicazione del numero del procedimento e di altri elementi idonei all’inequivoca individuazione del procedimento cui si riferivano, senza considerare che le due procure erano invece finalizzate a chiedere l’equa riparazione, che gli artt. 3, comma 1, e 5 -ter , comma 2, della legge n. 89 del 2001 non richiedevano che il ricorso fosse sottoscritto da difensore munito di procura speciale, non più prescritta dal nuovo testo applicabile ratione temporis , che la copia informatica per immagine era stata sottoscritta dal ricorrente, firmata digitalmente dal difensore e depositata telematicamente unitamente al ricorso e che, a mente del ridetto
d.m., la procura alle liti, quand’anche rilasciata su foglio separato da cui era estratta la copia informatica per immagine, si doveva intendere apposta in calce all’atto ove rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto era notificato.
1.2 La prima censura è fondata.
Occorre innanzitutto prendere le mosse dal dettato normativo e, segnatamente, dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, entrata in vigore il 26/6/2012, la quale stabilisce all’art. 3, comma 2, che ‘
‘ Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte ‘, stabilisce, in particolare, che ‘ salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore, che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax. La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla
costituzione della parte rappresentata. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale ‘.
L’art. 83, secondo comma, cod. proc. civ. prevede, invece, che ‘ La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata ‘; il terzo comma dispone che ‘ La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta, o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica ‘.
A questo riguardo, l’art. 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011, recante ‘ Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24 ‘, prevede che ‘ La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine ‘.
1.3 Orbene, la modifica di cui all’art. 3, comma 2, della legge n. 89 del 2001, intervenuta con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, che, come si è visto, ha eliso il richiamo alla procura speciale, è stata interpretata da questa Corte nel senso che il ricorso proposto successivamente ad essa non deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, atteso che il nuovo testo della cd. legge Pinto non impone più tale requisito, diversamente da quanto prevedeva l’originario art. 3, comma 2, del quale è stato riprodotto, nei novellati artt. 3, comma 1, e 5ter , comma 2, solo il richiamo all’art. 125 cod. proc. civ., coerentemente, peraltro, con l’ottica (espressa in generale nella Relazione alla legge di conversione) di una maggiore semplificazione del contenzioso in materia (Cass., Sez. 6-2, 3/3/2017, n. 5465).
Questa interpretazione è del resto in linea con quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui i ‘principi della nostra Costituzione (artt. 24 e 111 Cost.) , in una comunanza di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione europea, art. 6 CEDU), assicurano al diritto di difesa una ‘centralità’ fondamentale, volta a far sì che possa trovare reale attuazione lo
scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientato, ossia l’effettività della tutela giurisdizionale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito. Di qui, pertanto, come ribadito più volte, la declinazione anche del principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali (Cass., Sez. U, 19/1/2024, n. 2075, che richiama l’art. 6 § 1 CEDU e, tra le altre, Corte EDU, 16 giugno 2015, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, Corte EDU 15 settembre 2016, COGNOME c. Italia e Corte EDU, 28 ottobre 2021, COGNOME RAGIONE_SOCIALE; ma anche: Cass., Sez. Un., 13/12/2016, n. 25513; Cass., Sez. Un., 29/5/2017, n. 13453; Cass., Sez. Un., 7/11/2017, n. 26338; Cass., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199; Cass., Sez. Un., 24/9/2018, n. 22438; Cass., Sez. L, 4/2/2022, n. 3612; Cass., Sez. 3, 4/3/2022, n. 7186; Cass., Sez. Un., 18/3/2022, n. 8950)’.
Esclusa così la natura speciale della procura per i procedimenti riguardanti la c.d. Legge Pinto, deve evidenziarsi ulteriormente come, secondo quanto chiarito da Cass., Sez. Un., 9/12/2022, n. 36057, ‘il testo attualmente vigente dell’art. 83 cod. proc. civ. prevede anche, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, due diverse possibilità di conferimento della procura: la procura redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia, e la procura conferita su supporto cartaceo, che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. In relazione alla prima modalità di conferimento, la
normativa cui fa riferimento l’art. 83 cit. va individuata, ad oggi, nel d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, e nelle specifiche tecniche previste dall’art. 34 del decreto stesso ed emanate con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, il cui art. 18, comma 5, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 1, del d.m. 3 aprile 2013, n. 48, stabilisce che la procura alle liti ‘si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine’. Occorre poi considerare che gli artt. 13 e 14, comma 1, del d.m. n. 44 del 2011 delle specifiche tecniche, nel testo attualmente vigente (vale a dire il decreto del 16 aprile 2014, nella versione modificata in parte qua dal decreto del 28 dicembre 2015), stabiliscono che i documenti informatici (atto del processo e documenti allegati) sono trasmessi dagli utenti esterni (tipicamente i difensori), all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario destinatario, all’interno della c.d. ‘busta telematica’. Ne consegue che, secondo la normativa regolamentare sul PCT, la procura speciale (rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ovvero conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale) sarà considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero se inserita nella ‘busta telematica’ con la quale l’atto è depositato.
Come osservato nella medesima pronuncia (e ribadito da Cass., Sez. Un. , 19/1/2024, n. 2077), dunque, l’assenza in natura della congiunzione materiale tra ricorso digitale e procura cartacea non rileva ai fini della validità della procura, atteso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso, sicché essa deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione. Peraltro, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., la procura, nei casi dubbi, deve essere interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.
In sostanza, il requisito della ‘congiunzione materiale’ è soddisfatto, nella realtà virtuale, con l’inserimento del documento contenente la procura speciale nel messaggio PEC con cui si procede alla notifica dell’atto cui si riferisce ovvero nella busta telematica con la quale si procede al deposito del medesimo atto, così confermandosi che il requisito della separazione della procura dall’atto cui essa accede è la regola generale e rafforzandosi la validità dell’orientamento tradizionale confermato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 9/12/2022, n. 36057).
Peraltro, Cass., Sez. Un., 19/1/2024, n. 2077, prendendo spunto dalle considerazioni sopra svolte, ha affermato il principio secondo cui, in caso di ricorso nativo digitale notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici -al messaggio di posta elettronica
certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella ‘busta telematica’ con la quale l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione, e ha altresì sostenuto che la congiunzione, virtuale, si attua in forza della stessa normativa regolamentare e, quindi, tecnica (il già citato d.m. n. 44/2011, agli artt. 13 e 18, e le specifiche tecniche del 16 aprile 2014 e successive modificazioni) che è richiamata dalla norma primaria di legge per entrambe le ipotesi di procura inerente al processo civile telematico (anche) di cassazione.
Tali principi, ancorché affermati con riguardo alla procura speciale per il ricorso per cassazione, valgono anche per la procura rilasciata in foglio separato su supporto analogico, poi riprodotto per immagine su supporto digitale su foglio separato, scansionato e depositato telematicamente unitamente all’atto introduttivo del giudizio, la quale deve considerarsi virtualmente collegata ad esso proprio per effetto del congiunto deposito telematico secondo i criteri dettati dal ridetto d.m. n. 44, e deve, nel dubbio, reputarsi comunque attributiva della volontà della parte di designare il legale a rappresentarla in giudizio.
In ragione di ciò , deve allora affermarsi l’erroneità della decisione assunta dai giudici di merito che non soltanto hanno ritenuto necessaria, per l’introduzione del giudizio di equa riparazione, la procura speciale, in contrasto con il chiaro dettato normativo, così come già interpretato da questa Corte, ma hanno altresì
trascurato di considerare che la riconducibilità al ricorso di tale designazione era dovuta al collegamento virtuale esistente tra i due atti per effetto del loro deposito telematico eseguito in conformità ai criteri dettati dal ridetto d.m. n. 44, dovendosi, invece, ribadire che, per effetto della modifica intervenuta nel 2012, la procura richiesta per la proposizione della domanda di equa riparazione non deve essere speciale e affermare altresì che quella rilasciata in foglio separato su supporto analogico, poi riprodotto per immagine su supporto digitale, è da considerarsi apposta a margine dell’atto introduttivo allorché siano rispettate le modalità sancite dal d.m. n. 44 del 2011.
Deriva da quanto detto la fondatezza della censura.
Dall’accoglimento del primo motivo, deriva l’assorbimento del secondo, con cui si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ., degli artt. 3, comma 1, e 5 -ter , comma 2, l. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 CEDU, in relazione agli artt. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto che il difetto di procura non potesse essere sanato in sede di opposizione una volta che il termine concesso in sede monitoria fosse rimasto inevaso per effetto della produzione di una procura invalida, e del terzo, con cui si lamenta la nullità del decreto per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e per l’omessa pronuncia, in relazione agli artt. 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello esaminato la sola questione della validità della procura, senza pronunciarsi sulla domanda di equa riparazione.
In conclusione, dichiarata la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti, il ricorso deve essere accolto e il decreto impugnato cassato , con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la
vicenda nel merito e statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda