Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28639 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28639 Anno 2024
Presidente: CONDELLO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19482/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
e sul ricorso incidentale proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente al ricorso incidentale- avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1459/2021, depositata il 13/05/2021 e notificata in pari data.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 1726/2019, accoglieva la domanda (subordinata) della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dichiarava risolto il contratto denominato «accordo di collaborazione job 2013-2014» intercorso con NOME COGNOME, nella veste di «author and owner of RAGIONE_SOCIALE Devolpment», cui era subentrato NOME COGNOME e condannava quest’ultimo alla restituzione della somma di euro 330.000,00, oltre agli interessi.
La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 1459/2021, depositata il 13/05/2021 e notificata in pari data, ha confermato la pronuncia di primo grado, rigettando l’appello proposto dal COGNOME, ritenendolo il diretto assuntore dell’obbligo di dar corso agli
impegni volti a far ottenere alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE gli importi di euro 3.000.000,00 ed euro 500.000,00.
Per quanto rileva in questa sede, la cooperatva RAGIONE_SOCIALE, confidando che NOME COGNOME potesse, tramite le conoscenze da lui dichiarate, farle ottenere il finanziamento necessario alla realizzazione del «RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE», concludeva, nel febbraio 2013, un accordo di collaborazione con il quale l’COGNOME, nella veste di «author and owner dell’associazione RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE», si rendeva garante, presso un istituto di credito a sua scelta, di una convenzione in conto capitale di euro 3.000.000,00 finalizzati alla realizzazione del summenzionato progetto, alla condizione di ottenere un importo una tantum pari al 10% della somma assentita, a titolo di spese e costi finanziari.
A detto accordo faceva seguito, nel marzo 2013, una convenzione attuativa del medesimo con cui si dava atto che la RAGIONE_SOCIALE aveva versato il rimborso dovuto all’COGNOME che quest’ultimo avrebbe restituito in casa di mancata o impossibile erogazione della sovvenzione nel termine di 10 giorni.
Nel gennaio 2014 veniva stipulato un accordo analogo a quello del febbraio 2013 con cui l’COGNOME si impegnava a garantire un finanziamento di euro 500.000,00, dietro versamento di una somma una tantum pari al 10% di quanto ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nel luglio 2015 con una convenzione attuativa degli accordi del 2013 e del 2014, il COGNOME, che l’COGNOME indicava come suo successore, concordava con la RAGIONE_SOCIALE il versamento dilazionato delle sovvenzioni. Neanche detto accordo portava al conseguimento dei finanziamenti garantiti, perciò la coooperativa RAGIONE_SOCIALE agiva nei confronti del COGNOME per far dichiare, in via principale, la invalidità dell’accordo per contrarietà a norme imperative, per impossibilità dell’oggetto e per mancanza di casua,
non essendo né l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE né il RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito, o per vizio del consenso, e, in subordine, per la risoluzione per inadempimento del contratto, con condanna del COGNOME RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a restituire la somma di euro 330.000,00 che tra il febbraio 2013 e il gennaio 2014 era stata corrisposta all’COGNOME in esecuzione dell’accordo preso, ai sensi dell’art. 38 cod.civ., ritenendo che avesse agito in nome dell’associazione non riconosciuta RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detta sentenza della Corte di merito propone ora ricorso per cassazione il COGNOME basandosi su cinque motivi.
La RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste e propone ricorso incidentale, fondato su un solo motivo, cui replica con controricorso il RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 360 bis 1 cod.proc.civ.
Entrambe le parti, in vista dell’odierna adunanza camerale, hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorso principale di NOME NOME COGNOME
1) Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 cod.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.
È stata attinta da censura la statuizione con cui la corte d’appello ha condannato il ricorrente a restituire la somma di euro 330.000,00, non tanto in quanto rappresentante legale dell’associazione non riconosciuta, ma in proprio, in quanto firmatario degli accordi del marzo 2015 e, quindi, quale assuntore in proprio dell’impegno volto a far ottenere alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE i finanziamenti di euro 3.000.000,00 e di euro 500.000,00 già oggetto degli accordi intercorsi con l’COGNOME espressamente richiamati (e quindi parte integrante) degli accordi presi. Ciò secondo la corte territoriale trovava conferma non solo nell’espresso richiamo degli
accordi in precedenza intercorsi con l’COGNOME circostanza che escludeva che quegli accordi fossero richiamati per mera visione ma anche nelle dichiarazioni scambiate nel corso dei numerosi incontri tra le parti presso lo studio di un professionista romano e nelle affermazioni che aveva reso, in veste di persona informata dei fatti, alla guardia di finanza, nel corso di una indagine per truffa, quando aveva riconosciuto di essersi avveduto di essere subentrato all’COGNOME nella responsabilità verso la RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello, secondo quanto prospettato, avrebbe fatto derivare da una serie di «considerato che», i quali avevano costituito la premessa dell’accordo del 2015, la sua diretta assunzione di responsabilità, nonostante la mancanza di una chiara espressione di volontà di assumere l’obbligo di restituire la somma di euro 330.000,00, di garantire personalmente per tale obbligo, di accollarsi il debito dell’COGNOME o di rendersi cessionario della sua posizione contrattuale.
2) Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e della nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.
La corte d’appello avrebbe disatteso la doglianza riportata nell’atto di appello a p. 12, ove si leggeva, con riferimento all’affermazione della Tribunale che lo aveva ritenuto subentrato nella posizione contrattuale dell’COGNOME, che: «Queste affermazioni sono prive di fondamento e trovano totale smentita nei documenti richiamati dal primo giudice. In effetti la Ecc.ma Corte non troverà una sola parola, in quei documenti, da cui poter evincere l’assunzione di obbligazioni in proprio da parte dell’odierno appellante oppure la cessione della posizione contrattuale già facente capo a NOME COGNOME.NOMECOGNOME», limitandosi a dubitare che la sua responsabilità potesse dipendere dall’art. 38 cod. civ. (non avendolo però nemmeno escluso, quando ha affermato che la sua
responsabilità non dipendeva tanto dal suo ruolo di rappresentante legale dell’associazione, veste nella quale aveva sottoscritto i contratti), ma facendola discendere principalmente dai richiami operati dai «considerato che» ai precedenti rapporti contrattuali del 27 febbraio e del 15 marzo 2013. In altri termini, il ricorrente ribadisce la tesi già sostenuta con il motivo precedente, cioè di non aver mai assunto l’obbligo di restituire la somma di euro 330.000,00, e confuta anche il rilievo attribuito alle dichiarazioni rese alla guardia di finanza, perché «a prescindere dal fatto che essere obbligato o meno non può dipendere da una postuma riflessione estemporanea resa in circostanze del tutto particolari, specialmente se tale riflessione è erronea, dovuta ad ignoranza e non corrisponde al vero, resta il dato insuperabile dell’omesso esame del fatto decisivo indicato dalla parte nell’assenza del patto costitutivo delle obbligazioni, di cui la motivazione non si cura mai».
Il ricorrente aggiunge che la sentenza difetterebbe di motivazione, «non consentendo di comprendere le ragioni alla base della sua genesi e l’ iter logico perseguito per pervenire da essi al risultato enunciato».
3) Con il terzo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 38 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., essendo stata la corte d’appello poco chiara in merito all’applicazione dell’art. 38 cod.civ. alla fattispecie, come era stato invocato dalla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Anche ammesso che non abbia fatto applicazione dell’art. 38 cod.civ., il giudice a quo sarebbe incorso in un errore di diritto, perché l’art. 38 cod. civ. non attribuisce la responsabilità patrimoniale in capo a chi abbia la presidenza dell’associazione non riconosciuta, ma a carico di chi abbia agito in nome e per conto della stessa; la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni
assunte continua quindi a gravare su chi abbia agito in nome e per conto dell’ente, anche dopo aver cessato la carica.
4) Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2730 e 2735 cod.civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la corte d’appello attribuito all’affermazione resa alla guardia di finanza, secondo cui a posteriori si era reso conto che firmando l’accordo che l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE gli aveva sottoposto nel luglio 2015 era subentrato nella responsabilità dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, valore confessorio in ordine alla assunzione di obbligazioni in proprio e non solo in ordine alla tempistica dei fatti. Sebbene la Corte d’appello, a differenza del Tribunale non abbia specificato quale obbligazione avesse confessato di avere assunto, avrebbe attribuito valore confessorio ad una dichiarazione che, essendo stata fatta ad un terzo e riferendo uno stato d’animo soggettivo o una opinione personale e non un fatto, mentre la confessione deve avere ad oggetto solo fatti e non opinioni personali, non poteva avere l’efficacia della prova legale.
Ricorso incidentale della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
6) La RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ascrive alla corte d’appello la violazione degli artt. 125, secondo comma, 153, secondo comma, e 182, secondo comma, cod. proc. civ., per non aver dichiarato l’improcedibilità dell’appello, attesa la mancanza, non sanabile, di procura alle liti da parte dell’AVV_NOTAIO, che rappresentava il RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Era accaduto che a seguito della formulazione con la comparsa di costituzione e risposta dell’eccezione di difetto di ius postulandi dell’AVV_NOTAIO che, in rappresentanza del COGNOME, aveva proposto appello avvalendosi della procura alle liti che gli era stata conferita per il giudizio di primo grado, prima che il COGNOME
venisse dichiarato fallito, in quanto socio illimitatamente responsabile della società RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (anch’essa dichiarata fallita), con sentenza n. 3/2018 del Tribunale di Lagonegro, e perdesse la sua capacità processuale, l’AVV_NOTAIO COGNOME depositava procura notarile alle liti rilasciatagli dal COGNOME RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il giudizio di appello in data 8 settembre 2020. Con essa il COGNOME RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ratificava l’attività processuale svolta dall’AVV_NOTAIO COGNOME in forza della procura rilasciatagli in primo grado.
La corte territoriale ha rigettato l’eccezione di carenza di ius postulandi , ritenendo che la procura notarile di cui si è detto avesse sanato il difetto di rappresentanza, in forza dell’art. 182, secondo comma, cod.proc.civ., incorrendo così nell’errore di ritenere sanabile un atto, quello introduttivo del giudizio d’appello insuscettibile di produrre alcun effetto, perché: il procuratore dell’appellante era privo di procura; la procura asseritamente sanante era stata conferita solo l’8 settembre 2020, cioè in data successiva alla costituzione in giudizio (28 febbraio 2020); in materia di atti processuali non opera l’art. 1339 cod.civ.; al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 125 cod.proc.civ. non era consentito al COGNOME sanare le decadenze nel frattempo intervenute; essendo il COGNOME fallito non poteva rilasciare valida procura alle liti, se non nei limiti dell’art. 42 l.f.; anche ammesso che il COGNOME avesse potuto ratificare l’attività già svolta dall’AVV_NOTAIO, la ratifica avrebbe richiesto una forma per relationem cioè la stessa forma del negozio che il rappresentante deve concludere o ha già concluso, sicché non sarebbe ipotizzabile la ratifica dell’atto processuale.
Il ricorrente in definitiva si duole del fatto che, nonostante le decadenze intervenute a lui imputabili, il COGNOME sia stato rimesso in termini dalla Corte d’appello, per effetto di una procura postuma, anziché dichiarare inammissibile l’impugnazione e condannare
l’AVV_NOTAIO, responsabile di aver agito senza mandato, alle spese di lite.
Ragioni di priorità logica impongono di far precedere allo scrutinio del ricorso principale quello del ricorso incidentale, il quale, diversamente da quanto sostiene parte ricorrente nel controricorso al ricorso incidentale, è ammissibile.
Ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia (Cass. 24/03/2006, n. 6671; Cass., Sez. Un., 24/07/2013, n. 17931). Né va incontro alla sanzione dell’inammissibilità il motivo di ricorso che prospetti questioni eterogenee, alla condizione, nel caso all’esame rispettata, che la formulazione del motivo permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerate (Cass. 09/12/2021, n. 39169; Cass., Sez.Un., 06/05/2015, n. 9100).
Il motivo è anche fondato, dovendo farsi applicazione del principio secondo cui «L’art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite», enunciato da questa Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 37434 del 21/12/2022.
L’assegnazione del termine ai sensi dell’art. 182, 2° comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, non è prevista per il caso di inesistenza della procura, perché ciò «si porrebbe in irrisolvibile contrasto con gli artt. 125, co. 2, 165, 166 e 168 cod. proc. civ. e 72 delle disp. att. e trans., i quali disegnerebbero una disciplina inconferente e inutile». L’ esistenza della procura alla lite
costituisce presupposto processuale non surrogabile, salvo l’eccezione di cui al comma secondo dell’art. 125 cod. proc. civ., che s’inserisce a pieno titolo nello RAGIONE_SOCIALE processuale, regolato da norme pubblicistiche» (Cass., Sez. Un., n. 37434/2022, cit.).
Per giungere a tale conclusione le Sezioni Unite hanno tenuto conto della novellazione dell’art. 182, 2° comma, cod.proc.civ., operata dal d.lgs. 10/10/2022 n. 149, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza: «Quando rileva la mancanza della procura» al difensore … il giudice assegna alle parti un termine perentorio … per il rilascio della procura alle liti» il cui rispetto nell’attivarsi «sana i vizi», facendo sì che «gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».
Ne deriva che lo strumento sanante previsto dall’articolo 182, 2° comma, cod.proc.civ. nel testo anteriore alla c.d. riforma Cartabia «non può applicarsi, con effetto appunto ex tunc , anche al caso di inesistenza di procura ad litem , per qualunque ragione questa sia mancante, salva naturalmente la regola, in certa misura ‘laterale’ rispetto a questa tematica, dettata dall’articolo 125, secondo comma, c.p.c. La procura inesistente, in quanto tale, non può produrre nessun effetto giuridico e pertanto, in difetto di specifica previsione normativa, non può essere suscettibile di sanatoria, se non appunto nei limiti di cui all’articolo 125, secondo comma, c.p.c. Al di fuori di questi, nella vigenza del testo anteriore alla riforma e dunque qui applicabile l’intervento del supremo giudice nomofilattico ha chiarito che, qualora la procura sia inesistente, nulla è recuperabile, non potendo essere sanata con atti depositati dopo la notifica dell’atto processuale di avvio del giudizio in cui la procura avrebbe dovuto spiegare quel che è, a ben guardare, il suo precipuo effetto»: in termini, Cass. 09/10/2023, n. 28251.
Accertato che il mandatario del soggetto fallito non era munito di adeguata procura alle liti nel caso di specie, l’art. 182 cod.proc.civ., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 2, nel testo applicabile ratione temporis , non gli consentiva di “sanare” la procura alla lite inesistente: Cass. 12/12/2023, n. 34638 che ha confermato la pronuncia di appello che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal rappresentante del soggetto dichiarato fallito sulla scorta della procura alle liti rilasciatagli in primo grado (e valevole anche per il giudizio di appello) e negato, ai fini che qui interessano, che dovesse/potesse essergli assegnato un termine ex art. 182, 2° comma, cod.proc.civ., per sanare il difetto di procura.
Né una conclusione diversa può trovare giustificazione nella legittimazione suppletiva che spetta al fallito, ove la RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE mostri disinteresse per la sorte della sentenza di prime cure sfavorevole al fallito, atteso che alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE spetta valutare se sia opportuno proporre gravame.
Secondo Cass. 23/11/2023, n. 32634 , «Nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito la legittimazione processuale spetta al curatore, competendo al fallito una legittimazione di tipo suppletivo soltanto nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari, non anche quando detti organi si siano attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia; pertanto, il fallito, ferma la possibilità di svolgere attività processuale nella forma dell’intervento ex art. 43, comma 2, l.fall. (circoscritto alle questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico e nei limiti dell’intervento adesivo dipendente), non ha diritto di impugnare la sentenza in maniera autonoma rispetto al curatore, non essendo in tal caso ravvisabile un disinteresse degli organi fallimentari, bensì una valutazione di opportunità circa la proposizione del gravame».
L’accoglimento del ricorso incidentale conduce alla cassazione senza rinvio della sentenza d’appello, in quanto il giudizio di secondo grado è stato instaurato in difetto di procura ad litem ed assorbe le altre censure mosse alla sentenza d’appello con il ricorso principale.
La sentenza d’appello deve essere cassata senza rinvio, condannando l’attuale ricorrente principale a rifondere la RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE delle spese del giudizio d’appello, liquidate in euro 13.560,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 29,00, ed agli accessori di legge, e delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa l’impugnata sentenza senza rinvio e condanna il ricorrente principale a rifondere alla società ricorrente incidentale le spese del giudizio d’appello, liquidate in euro 13.560,00 per onorari, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 29,00, ed agli accessori di legge, nonché a rifondere le spese del presente giudizio, liquidate in euro 10.000,00 per onorari, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2024 dalla