Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7011 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 7011 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 23170-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME PRETE NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2373/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/06/2024 R.G.N. 2647/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto: RICORSO INTRODUTTIVO RITO LAVORO-MANCANZA IN ATTI DI PROCURA ALLE LITI -ART. 182 C.P.C.- DISCIPLINA APPLICABILE RATIONE TEMPORISINSANABILITA’
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME aveva originariamente agito nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di importi a titolo di lavoro straordinario festivo.
La sua domanda era stata accolta dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALEa Maria Capua Vetere e l’RAGIONE_SOCIALE aveva corrisposto le somme al cui pagamento era stata condannata, ma poi la pronuncia di primo grado era stata riformata dalla Corte d’Appello di Napoli, con pronuncia infine passata in giudicato.
L’RAGIONE_SOCIALE ha , quindi, agito per la restituzione ed il Tribunale di RAGIONE_SOCIALEa Maria Capua Vetere ha riconosciuto la fondatezza della pretesa.
La sentenza di primo grado è stata però poi riformata dalla Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di difetto di procura alle liti sollevata dalla lavoratrice, con declaratoria, quindi, di inammissibilità della domanda di ripetizione dell’indebito.
La Corte territoriale ha evidenziato in proposito che, con il ricorso introduttivo, era stato depositato un provvedimento congiunto del ‘direttore gru’ e del direttore ad interim RAGIONE_SOCIALE che, all’esito di una relazione di un collegio di legali in ordine alla questione riguardante l’art. 9 del CCNL ed il recupero delle somme erogate sulla base delle sentenze poi riformate, aveva disposto di intraprendere nell’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE le azioni individuate come necessarie e di incaricare l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di tutti gli adempimenti esecutivi ed operativi
conseguenti e l’RAGIONE_SOCIALE di prestare il necessario supporto ai legali all’uopo incaricati.
La Corte ha ritenuto che tale delibera avesse la portata di una manifestazione di generico affidamento di una problematica da gestire e affrontare, senza riferimento ad alcuna causa e nemmeno alla necessaria introduzione di azioni giudiziali.
Ad avviso del giudice d’appello la menzionata delibera si riferiva ad un’attività di tipo sostanziale e non processuale e, quindi, l’ipotesi integrava un caso non di nullità, ma di inesistenza della procura alle liti, non sanabile secondo il disposto dell’art. 182, co. 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 46, co. 2, della legge n. 69 del 2009, sicché la domanda era inammissibile.
La sentenza, nel cui contesto è stato confermato il rigetto -per effetto del giudicato pregresso e dei suoi effetti futuri in mancanza di mutamenti in fatto o in diritto – della domanda riconvenzionale con cui la lavoratrice aveva domandato il pagamento per altri periodi dell’indennità ex art. 9 del CCNL, è stata impugnata per cassazione dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso per cassazione, nella sintesi, fa riferimento a tre motivi, con due rubriche ed in effetti le censure poi sviluppate sono solo due.
La lavoratrice ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia ( nella sintesi dei motivi) la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 83 c.p.c. e degli artt. 2702, 2703 c.c. nonché ( a pag. 6 del ricorso) dell’art. 342 c.p.c. e ciò per avere la Corte d’Appello confuso la delibera amministrativa del 18.3.2019 con la procura speciale alle liti depositata il 2.3.2021, che era dunque esistente
ed acquisita al giudizio ancora prima della notifica del ricorso introduttivo e della costituzione della controparte.
Il secondo motivo è rubricato, nella sintesi iniziale, con riferimento alla denuncia di violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 125 c.p.c. e di mancata applicazione dell’art. 182, comma 2, c.p.c., sul presupposto che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente non considerato che il vizio ravvisato poteva tutt’al più essere considerato di nullità, e quindi regolarizzabile nel termine che il giudice era tenuto ad assegnare.
Nella sintesi iniziale, come si è detto, è fatta menzione di un terzo motivo che si dice «basato sul difetto motivazionale in merito alle sterili letture delle considerazioni e richiami giurisprudenziali sull’assenza della procura alle liti».
L’evidente genericità di quest’ultima dizione e l’assenza di una ripresa esplicita del motivo nel prosieguo delle difese escludono che si tratti di valida censura, mentre i primi due motivi, stante la loro connessione logico-giuridica, possono essere esaminati congiuntamente.
Va intanto premesso come non sia corretto l’assunto della ricorrente per cassazione secondo cui la Corte territoriale avrebbe confuso la delibera amministrativa del 18.3.2019 con la procura alle liti depositata in via telematica il 2.3.2021, perché così non è.
La Corte d’Appello ha ragionato sulla delibera del 2019 stabilendo che si trattava di mero atto di generico affidamento di incarichi sul piano sostanziale per la problematica dei recuperi, senza alcun riferimento a cause da intraprendere o in specifico ad azioni giudiziali.
Tale affermazione non risulta censurata con il ricorso per cassazione ed è anzi implicitamente confermata dal distinguo in
esso operato tra quella delibera e la procura poi depositata nel 2021 e che si assume idonea a rimediare al vizio processuale. Ciò posto e data quindi per acquisita la diversità di portata giuridica di quei due atti, vanno svolti congiuntamente due ragionamenti che convergono nell’indirizzare verso il rigetto del ricorso per cassazione.
3.1. Per un verso, va confermato l’orientamento, sul quale ha fatto leva la sentenza impugnata, secondo cui «il rilascio della procura alle liti, previsto dall’art. 163 n. 6 cod. proc. civ., applicabile anche nel rito del lavoro ancorché non menzionato dagli artt. 414 e 434 cod. proc. civ., è presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale e requisito essenziale dell’atto introduttivo del giudizio. Pertanto, la mancanza di detto requisito comporta l’inesistenza giuridica dell’atto, la quale non può ritenersi sanata dal rilascio della procura da parte dell’interessato in un momento successivo al deposito dell’atto stesso, atteso che nel processo del lavoro non trova applicazione la disposizione dell’art. 125, comma secondo, cod. proc. civ. – secondo la quale la procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell’atto di citazione, purché anteriore alla costituzione della parte rappresentata – realizzandosi la costituzione nel giudizio (di primo come di secondo grado) mediante il deposito in cancelleria del ricorso» (Cass. 14 luglio 2001, n. 9596, ora ripresa da Cass. 15 maggio 2024, n. 13482).
Tale orientamento evidentemente riposa, in ultimo e come evidenziato dalla massima, sul tenore testuale dell’art. 125, co. 2, c.p.c.. Quest’ultima disposizione prevede infatti che la sanatoria della fase introduttiva del processo iniziato con citazione si verifica se la procura sia rilasciata dopo la
notificazione, ma prima della costituzione in giudizio dell’attore, che, come è noto, deve avvenire nel termine di dieci giorni da tale notificazione (art. 165, co. 1, c.p.c.).
Nel rito che inizia con ricorso, quale è il processo del lavoro, la norma non può trovare applicazione, perché la costituzione della parte ricorrente, ovverosia di chi inizia il processo, avviene prima della notificazione dell’atto introduttivo, dovendo esso venire depositato al fine di ottenere la fissazione dell’udienza.
Non ricorrono dunque i presupposti testuali per l’applicazione della norma e quindi il deposito tardivo non ha realizzato alcuna sanatoria dell’originaria costituzione in giudizio viziata.
3.2. La sanatoria di quel vizio, per verificarsi, dovrebbe dunque fondarsi su una diversa previsione normativa che la consenta. Va quindi preso in considerazione l’art. 182 c.p.c. che, nella versione del tempo, conseguente alle modifiche apportate dalla legge n. 69 del 2009, stabiliva al secondo comma che «quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».
In proposito questa S.C. ha chiarito che l’art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione appena richiamata, non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite (Cass., S.U., 21 dicembre 2022, n. 37434).
Ribadendosi poi sulla stessa linea che l’art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia,
non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite «giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza» (Cass. 9 ottobre 2023, n. 28251).
Senza dubbio – al di là delle questioni sul senso da attribuire alla ‘mancanza’ della procura nell’ultima formulazione della norma, che qui però non rileva discutendosi di fatti e procedimento anteriori ad essa e cui, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, la disposizione non si applica – il punto è dunque che, secondo la giurisprudenza citata, l’ipotesi della mancanza in atti, nel regime ratione temporis qui da osservare, è da riportare al caso dell’inesistenza.
Se così è, ne deriva che l’ipotesi di specie non rientra nell’ambito di quelle per le quali il giudice doveva fissare termine al fine di realizzare la sanatoria.
3.3. Tutto ciò esclude altresì che si possa attribuire rilievo, come sostenuto nella memoria finale, all’ipotesi dell’errore materiale.
Non è intanto vero che l’identificazione dell’oggetto del presente processo in questi termini derivi, come sostenuto nella menzionata memoria, dal decreto del AVV_NOTAIO che ha disatteso l’istanza di assegnazione alle Sezioni Unite.
Quel decreto è stato emesso in altra causa e si limita ad affermare che il ricorso, in quel diverso processo, avrebbe evocato solo profili di fatto rispetto ad un inquadramento sul piano dell’errore materiale operato dalla Corte territoriale di quella controversia.
Quindi, da quel decreto, anche a volerne valutare la portata in questa sede, non derivano principi di diritto utili alla tesi ora
sostenuta nella memoria in ordine alla qualificazione in tali termini dell’accaduto.
D’altra parte, un tale errore -non trattandosi di caso contemplato dall’art. 182 c.p.c. nel testo qui in rilievo – evoca altre fattispecie normative, come quelle riguardanti il raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) o la rimessione in termini (art. 153, co. 2, c.p.c.).
Tuttavia, dal ricorso per cassazione non si evince una impostazione in tal senso ed è noto che le memorie, ove effettivamente si fa leva sul tema dell’errore materiale, non possono integrare le censure originariamente addotte (Cass. 20 dicembre 2016, n. 26332).
Ciò senza contare che la mancanza in atti della procura al momento del deposito del ricorso non potrebbe mai far ritenere raggiunto, in quel momento, lo scopo riguardante la ritualità della costituzione in giudizio e che la rimessione in termini postula una non imputabilità dell’errore, che non si vede come possa essere ravvisata in caso di deposito di atto diverso da quello che andava depositato.
Non vi sono neanche da evocare principi di fondo dell’ordinamento interno ed internazionale, in rapporto al diritto di difesa, essendo più che evidente come, a garantire la tutela processuale del diritto sostanziale azionato basti, in ipotesi come quella di specie, l’abbandono immediato del processo irrituale prima dell’instaurazione del contradditorio e l’inizio ex novo di un processo valido.
4. Da tutto ciò deriva che il difetto processuale originario, che ha inficiato la fase introduttiva del processo e ha reso inammissibile -in rito -la domanda, non è rimediabile, dovendosi quindi confermare la pronuncia resa dalla Corte territoriale.
Alla reiezione del ricorso per cassazione segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 700,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario AVV_NOTAIO.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.12.2025.
La AVV_NOTAIO NOME COGNOME