Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2716 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2716 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13734/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrenti-
RAGIONE_SOCIALE, quale società incorporante a seguito di fusione la società RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE, quale società succeduta a titolo universale alla società RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
-intervenienti- contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 72/2021, depositata il 22/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto ingiuntivo n. 404/2016 il Tribunale di Udine ingiungeva a RAGIONE_SOCIALE, società di diritto austriaco, e a RAGIONE_SOCIALE, società di diritto cipriota, di pagare in favore della ricorrente RAGIONE_SOCIALE l’importo di euro 708.635,01, quale corrispettivo di opere edili e impiantistiche, nonché di forniture eseguite da RAGIONE_SOCIALE per conto di RAGIONE_SOCIALE nell’immobile di sua proprietà in località Nassfeld INDIRIZZOPramollo, in variante e a integrazione rispetto alle opere e forniture commissionate con contratto del 3 luglio 2014.
RAGIONE_SOCIALE e NOME proponevano opposizione, negando di avere dato l’incarico per l’esecuzione delle opere aggiuntive e lamentando la cattiva esecuzione delle opere appaltate; chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna di RAGIONE_SOCIALE a pagare in favore di NOME l’importo di euro 1.149.750,58, a titolo di risarcimento dei danni per asseriti vizi e difetti delle opere eseguite.
Con sentenza n. 104/2019 il Tribunale di Udine, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo, ha condannato in solido le opponenti al pagamento della somma di euro 197.701,73 e ha dichiarato la nullità della domanda riconvenzionale proposta da NOME.
Le opponenti hanno impugnato la sentenza di primo grado. L’opposta si è costituita e ha impugnato a sua volta in via incidentale.
Con la sentenza n. 72/2021 la Corte d’appello di Trieste ha rigettato l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, ha dichiarato inammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo.
La Corte d’appello, in particolare, ha ritenuto fondato il secondo motivo di appello incidentale dell’opposta , che riproponeva la questione dell’invalidità delle procure alle liti, ritenendo che ‘le procure rinnovate su ordine del Tribunale non presentano la richiesta traduzione dell’attività certificativa del notaio e cioè l’attestazione che la firma sia stata apposta
in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l’identità’; ad avviso del giudice d’appello le suddette procure non potevano essere oggetto di sanatoria ai sensi dell’art. 182 c.p.c. , dato che il Tribunale aveva già assegnato il relativo termine, per cui era esaurito il potere della parte di richiederlo.
Avverso la sentenza ricorrono per cassazione RAGIONE_SOCIALE, in qualità di società incorporante RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Memoria è stata depositata dalla controricorrente.
Con atto depositato il 9 gennaio 2026, e già notificato, hanno proposto atto di intervento RAGIONE_SOCIALE (società incorporante a seguito di atto di fusione RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE (società succeduta a titolo universale a RAGIONE_SOCIALE) , facendo ‘proprie le deduzioni e domande delle ricorrenti nella cui posizione sono subentrate ‘ . All’esito della camera di consiglio del 21 gennaio 2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente si rileva che l ‘intervento delle società sopra indicate è ammissibile, avendo la Suprema Corte già pronunciato nel senso che non è incompatibile con le forme del giudizio di cassazione l’intervento del successore a titolo universale di una delle parti già costituite (Cass. n. 8973/2020; Cass., Sez. Un., n. 9692/2013).
Il ricorso è articolato in tre motivi tra loro strettamente connessi.
Il primo motivo contesta, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la Corte d’appello ha ritenuto nulle le procure alle liti rinnovate il 30 dicembre 2017 da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE su ordine del Tribunale di Udine, dato che le stesse non presentano l’attestazione che la firma sia
stata apposta in presenza del notaio da persona di cui egli abbia accertato l’identità; la Corte d’appello ha basato il proprio convincimento sulla base dell’indirizzo giurisprudenziale espresso in tema di procura alle liti rilasciata all’estero , che prescrive la produzione in giudizio della traduzione della relativa attività certificativa di autenticazione delle firme; il giudice d’appello ha omesso di rilevare che l’attività certificativa è stata tradotta e che il documento, contenente la relativa traduzione, è stato tempestivamente prodotto dalle ricorrenti nel termine assegnato; con atti di deposito del 6 febbraio 2017 e del 22 febbraio 2017 il procuratore ha depositato due mandati entrambi firmati da NOME COGNOME (legittimata a firmare al posto del legale rappresentante della NOME), autenticati dal funzionario preposto dall’autorità cipriota e la written resolution di NOME; su ciascuno dei citati documenti è rinvenibile la certificazione avente a oggetto l’autenticazione delle firme ed, esaminando la traduzione prodotta a tergo del documento written resolution , si può notare come consista nella trasposizione in lingua italiana del contenuto testuale della written resolution e del timbro attestante la certificazione dell’autenticazione della firma apposta da NOME COGNOME; traduzione che deve considerarsi riferibile al testo di ogni timbro uguale applicato dal pubblico ufficiale certificatore e, come tale, riferibile tanto all’autenticazione delle firme apposte sulle procure ad litem , quanto all’autenticazione delle sottoscrizioni del documento written resolution ; la richiesta traduzione dell’attività certificativa delle firme era quindi stata tempestivamente allegata agli atti del procedimento.
Il secondo motivo lamenta in via subordinata, ugualmente ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., difetto motivazionale della sentenza: la motivazione adottata risulta apparente o perplessa e comunque illogica, posto che si è risolta in una apodittica e ingiustificata dichiarazione di nullità delle procure ad litem per asserita mancata traduzione della certificazione sulle firme apposte.
4. Il terzo motivo denuncia, in via di ulteriore subordine, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83, 122 e 182 c.p.c., nonché dell’art. 12 della legge n. 218/1995: in ogni caso, la Corte d’appello ha erroneamente e/o falsamente applicato alla fattispecie concreta le norme richiamate in tema di validità della procura rilasciata all’estero, dato che è risultata utilmente espletata la richiesta attività certificativa di autentica delle firme apposte sulle procure, come pure risultante dalla relativa traduzione tempestivamente prodotta in giudizio.
5.I motivi, da esaminare unitariamente stante la stretta connessione logica, sono fondati.
Come già esposto, l a Corte d’appello ha dichiarato la nullità delle procure rinnovate dalle ricorrenti a seguito di ordine del Tribunale, in quanto ‘non presentano la chiesta traduzione dell’attività certificativa del notaio e cioè l’attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l’identità’.
Al contrario, di recente le Sezioni Unite hanno definitivamente puntualizzato che la traduzione in italiano della procura speciale alle liti rilasciata all’estero e della relativa attività certificativa non integra un requisito di validità dell’atto, dal momento che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per quelli prodromici al processo, avendo il giudice la facoltà (ma non l’obbligo) di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno ove sia in grado di comprendere il significato di tali documenti, oppure non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte (Cass., Sez. Un., n. 17876/2025, alla quale si rinvia per l’esposizione delle ragioni a sostegno della conclusione ; nello stesso, in precedenza, Cass. 19900/2023).
Nel caso in esame, in ottemperanza all’ordine del Tribunale, le ricorrenti hanno depositato, con atto del 6 febbraio 2017, atto integrativo con allegata la traduzione delle procure conferite da NOME COGNOME, della
quale è indicata in italiano la qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE. Nel documento è invece in inglese la certificazione del pubblico ufficiale che ha raccolto la dichiarazione, il quale ha appunto attestato nella sua qualità di ufficiale certificatore che la sottoscrizione del documento è stata apposta in sua presenza da NOME COGNOME. Le ricorrenti sostengono anche che la traduzione di tale certificazione è comunque poi stata da loro prodotta con successivo atto integrativo del 22 febbraio 2017. Indipendentemente da ciò, va considerato che – a fronte della traduzione della procura in lingua italiana e dell’agevole comprensibilità della corrispondente attività certificativa – è del tutto ragionevole ritenere che, nel ricevere la sottoscrizione dell’atto innanzi a sé, il menzionato pubblico ufficiale, autenticandola, abbia anche identificato la conferente la procura, NOME COGNOME.
Alla luce di tali considerazioni, le procure alle liti conferite dalle opponenti, oggi ricorrenti, devono ritenersi valide e, conseguentemente, la loro opposizione al decreto ingiuntivo non poteva essere dichiarata inammissibile dalla sentenza impugnata.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Trieste, che farà applicazione del principio enunciato e provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte di cassazione, in data 21 gennaio 2026.
La Presidente Linalisa COGNOME