Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10830 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22368/2023 R.G. proposto da :
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliato presso il domicilio digitale indicato dal difensore
Pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliata presso il domicilio digitale indicato dal difensore,
Pec:
-controricorrente-
nonchè contro
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10830 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
INDIRIZZO DI SIENA RAGIONE_SOCIALE PER I
SERVIZI FINANZIARI ALLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1709/2023 depositata il 09/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME quale fideiussore della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, propose opposizione ad un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Siena aveva ingiunto alla società RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME (debitrice principale) di riconsegnare all’ingiungente Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALE i beni oggetto di un contratto di leasing e di pagare, in solido con il fideiussore COGNOME, la somma di € 81.995,14. A sostegno dell’opposizione invocò, oltre ad alcune eccezioni procedurali, il superamento del limite legale minimo degli interessi moratori e la necessaria riduzione dei medesimi.
La creditrice, nel costituirsi in giudizio, contestò la fondatezza delle eccezioni, negò l’applicazione di interessi usurari ed insistette per la condanna del fideiussore al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Siena rigettò l’opposizione, confermando il decreto.
A seguito di appello del COGNOME, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1709 del 2023, ha dichiarato il gravame inammissibile per difetto di valida rappresentanza del difensore dell’appellante. La procura, infatti, era stata conferita al difensore per un procedimento diverso rispetto a quello in oggetto e cioè per l’assistenza stragiudiziale con negoziazione assistita contro ‘ RAGIONE_SOCIALE COGNOME ‘ . Pur dando atto dell’errore materiale , il COGNOME aveva provveduto a depositare in atti
una nuova procura affermando che i vizi della stessa fossero comunque sanabili.
La Corte d’Appello ha ritenuto che la produzione della procura su spontanea determinazione dell’appellante superasse il profilo procedurale, facendo ritenere superflua la concessione di un termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c. Esaminando, dunque, la seconda procura, la corte del gravame l’ha ritenuta inidonea per la mancanza di qualsiasi riferimento al giudizio per cui è causa, tanto più grave ove si consideri la specifica e dichiarata volontà di sanatoria perseguita con la produzione in giudizio della medesima. Mancherebbero, ad avviso del giudice del gravame, altresì il luogo e la data di conferimento del mandato difensivo, con il conseguente venir meno della certezza che l’incarico fosse stato conferito per impugnare la sentenza di primo grado . All’inammissibilità del gravame ha fatto seguito la condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali del grado.
Avverso la sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Resiste Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
con l’unico motivo -nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 e 84 c.p.c. l- il ricorrente lamenta che la corte territoriale ha dichiarato l’appello inammissibile per difetto di ius postulandi, in quanto la procura allegata all’atto di citazione era stata conferita per un procedimento diverso, essendo relativa ad una vertenza contro gli ‘ eredi COGNOME nonostante il soggetto conferente il potere rappresentativo e sottoscrittore della procura risultasse NOME COGNOME Avendo il COGNOME -a seguito di eccezione della controparte-
provveduto a depositare una seconda procura, anche questa veniva giudicata inammissibile per mancanza di riferimento al giudizio oggetto della lite, essendo l’atto generico e stereotipato, privo di luogo e data di sottoscrizione.
Ad avviso del ricorrente, essendo il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce presuntivamente riferibile all’attività difensiva compiuta con l’atto cui accede, doveva essere considerata irrilevante l’eventuale presenza di errori materiali .
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Occorre considerare che, nel caso in esame, vi è stata una duplice spendita di potere rappresentativo, la prima consistente nella procura contenente per errore l’indicazione di un procedimento contro ‘gli eredi COGNOME nonostante il conferente e sottoscrittore risultasse il COGNOME e la seconda, presuntivamente generica, conferita certamente dal COGNOME.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce è presuntivamente riferibile all’attività difensiva compiuta con l’atto cui accede, stante la riferita specialità necessaria della procura così collocata, risultando irrilevante l’eventuale pr esenza di un errore materiale di videoscrittura (Cass., n. 3891 del 16/2/2018).
Quindi la procura alle liti depositata, pur contenendo un refuso nella parte dattiloscritta, ove per mero errore materiale non era stata eliminata la dicitura ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in luogo di quella ‘NOME COGNOME‘, era da considerarsi riferibile all’atto di appello con cui era stata notificata, e pertanto, valida ed efficace.
Così come valida ed efficace doveva essere considerata la procura alle liti conferita dal COGNOME all’avvocato contro il Monte dei Paschi di Siena.
Peraltro, la procura conferita in calce all’atto di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Siena, risulta conferita anche per la fase di gravame.
Occorre dare continuità al consolidato principio di diritto secondo cui la procura alle liti, conferita in termini ampi ed omnicomprensivi, è idonea, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale e di tutela del diritto di azione e di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l’interesse del proprio assistito ( Cass., S.U., n. 4909 del 14/3/2016).
La giurisprudenza di legittimità è, pertanto, orientata a salvaguardare l’effettività del diritto costituzionale di difesa e, quindi, a ritenere sussistente lo ius postulandi anche qualora la procura non sia conferita in calce o a margine dell’atto , purché vi sia la riferibilità della volontà di conferire la rappresentanza ad un determinato soggetto.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno al riguardo posto in rilievo che ‘ In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso ‘ (Cass., U, n. 2075, del 19/1/2024).
La corte territoriale ha, pertanto, errato nel dichiarare la inammissibilità dell’appello in presenza di una duplice procura: la prima, rilasciata in calce all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con la quale la parte conferiva al difensore il potere di
rappresentarla e difenderla anche per la fase di gravame; la seconda, conferita per eventualmente ratificare il precedente conferimento di potere, certamente riferibile al gravame, nonostante aspetti di genericità.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze , che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia , anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile