Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2088 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2088 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15198/2025 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti AVV_NOTAIO e NOME COGNOME -controricorrente- avverso la sentenza n. 4578/2024 pubblicata il 30.12.2024 della Corte d’Appello di Napoli, NRG NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I lavoratori meglio indicati in epigrafe avevano agito nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di importi a titolo di lavoro straordinario festivo.
La domanda era stata accolta dal Tribunale di Napoli e l’RAGIONE_SOCIALE aveva corrisposto le somme al cui pagamento era stata condannata, ma poi la pronuncia di primo grado era stata riformata dalla Corte d’Appello di Napoli, con pronuncia infine passata in giudicato.
L’RAGIONE_SOCIALE ha quindi promosso azione per la restituzione ed il Tribunale di RAGIONE_SOCIALEa Maria Capua Vetere ha accolto la domanda, con sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Napoli.
Quest’ultima ha ritenuto infatti infondata, per quanto qui ancora interessa, l’eccezione di difetto, in capo ai difensori dell’RAGIONE_SOCIALE, della procura alle liti al momento del deposito del ricorso di primo grado.
La Corte territoriale ha sostenuto che non ricorresse un’ipotesi di inesistenza della procura e che si fosse verificato un mero errore informatico, al momento della formazione del fascicolo telematico, per essere stato depositato per due volte il medesimo documento, consistente in una delibera di incarico.
Era stato quindi omesso il deposito della procura, atto che però la Corte ha ritenuto esistente e solo « non materialmente versato » e ciò giustificava la concessione della « rimessione in termini ».
Infatti, ha precisato la Corte territoriale, la procura era connessa ad un atto di data certa -la delibera di conferimento dell’incarico risalente al marzo 2019, tanto che, nel maggio di quello stesso anno, i difensori avevano in forza di esso trasmesso ai lavoratori una richiesta di adempimento, facendo espressa menzione della delibera e della procura, la quale quindi, all’evidenza, era stata già conferita.
Pertanto, da questi elementi, doveva dedursi che al momento del deposito dei ricorsi ex art. 414 c.p.c. la procura alle liti era stata già rilasciata.
I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso dell’RAGIONE_SOCIALE.
Sono in atti memorie di ambo le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione (art. 360 n. 5 c.p.c.) che consisterebbe, secondo la censura, nel non avere la Corte territoriale considerato che la procura alle liti non risultava depositata agli atti al momento della costituzione della parte in primo grado con il deposito del ricorso, tanto che solo successivamente la parte, senza autorizzazione, procedeva al suo deposito.
Non poteva poi essere condivisa la ricostruzione svolta dalla Corte di merito in ordine alla datazione della procura anteriormente al deposito del ricorso, perché l’impostazione presuntiva sulla cui base ciò è stato affermato dalla sentenza impugnata non trovava conforto nella disamina degli atti.
Il secondo motivo fa riferimento all’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa -violazione omessa applicazione dell’art. 182 comma 2 c.p.c.
Con esso si assume, per un verso, che la fattispecie in esame atterrebbe all’inesistenza della procura, perché al momento del deposito del ricorso essa non vi era e dunque la fattispecie non poteva annoverarsi -anche secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite – ad una causa di nullità, alla quale secondo i ricorrenti la Corte d’Appello avrebbe invece, attraverso l’erronea ricostruzione dei fatti, ricondotto l’accaduto.
Del resto, era da escludere, sempre secondo i ricorrenti, che si potesse fare riferimento al verificarsi di un mero errore, perché la procura non recava alcun riferimento all’istruttoria di cui alla deliberazione di incarico.
Non si poteva dunque argomentare, come aveva fatto la Corte territoriale, sul nesso tra i due atti al fine di inferirne la contestualità temporale ed inoltre, poiché nella procura mancava la data, doveva ritenersi provato che essa non fosse stata rilasciata prima del deposito del ricorso.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.
2.1. Non è intanto vero quanto si afferma nel primo motivo, ovverosia che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione il fatto che la procura alle liti non era stata depositata in atti al momento del deposito del ricorso.
La censura mostra di non confrontarsi con quanto si afferma nella sentenza impugnata, che non nega quella circostanza, ma la ricostruisce poi come ‘errore materiale telematico’, da essa ritenuto sanabile.
Il motivo, quindi, apoditticamente prescinde da quanto la Corte di merito dice proprio sul fatto che si assume -erroneamente -come non esaminato e tale incoerenza denota l’inammissibilità della censura, ancor prima della sua infondatezza, essendo stato quel fatto in effetti considerato.
2.2 Da altro punto di vista, nel secondo motivo si assume che la Corte d’Appello avrebbe riportato l’accaduto ad un caso di nullità della procura, sanabile ai sensi dell’art. 182 c.p.c.
Però così non è.
La Corte territoriale, pur richiamando Cass., S.U., 21 dicembre 2022, n. 37434 ed affermando che l’art. 182 c.p.c. non si applica ai casi di « inesistenza ovvero di mancanza in atti della procura », ha per un verso ritenuto espressamente che non ricorresse un’ipotesi di inesistenza, ma non ha neanche mai parlato di nullità della procura.
Essa ha fatto un ragionamento diverso ed ha ritenuto che, in fatto, la procura dovesse ritenersi già esistente prima del deposito del ricorso e che, sul piano processuale, si fosse verificato un « mero errore informatico », che giustificava la sanatoria attraverso la rimessione in
termini, la quale poi consisteva nel mero prendere atto che la parte aveva provveduto da sé a rimediare al difetto verificatosi.
La Corte non ha dunque fatto applicazione dell’art. 182 c.p.c., che è la norma la cui violazione è denunciata, perché non ha riconosciuto alcun vizio nella procura e non ha concesso termini ulteriori per sanarlo.
Ciò comporta che non può ritenersi ammissibile, per difetto di coerenza rispetto al decisum , la censura in ordine al mancato rispetto di una norma che la Corte non ha applicato.
Inoltre, argomentando sull’art. 182 c.p.c., il ricorso per cassazione finisce per non misurarsi con la reale motivazione addotta dalla Corte di merito, che, come detto, non è stata sviluppata su quanto previsto da tale disposizione.
Né il tema si riduce ad un errore di rubrica, in sé irrilevante, in quanto la censura argomenta proprio sull’inapplicabilità dell’art. 182 c.p.c., che ritiene essere stata la disposizione cui avrebbe fatto riferimento la Corte territoriale, come non è stato.
Si dovrebbe semmai ragionare su tutt’altre fattispecie normative, come quelle riguardanti il raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) o la remissione in termini (art. 153, co. 2, c.p.c.), in relazione agli artt. 165 e soprattutto 415 c.p.c., ma non è su di esse che è impostato il ricorso per cassazione.
Vale del resto il principio per cui gli errores in procedendo non possono essere rilevati d’ufficio (Cass., S.U., 25 luglio 2019, n. 20181; Cass. 2 febbraio 2017, n. 2771) e dunque la disamina va limitata a quanto addotto che, come si è detto, non è pertinente rispetto alle ragioni del decidere poste a base della sentenza impugnata.
3. Tutto ciò è assorbente anche rispetto all’argomentare in fatto di cui sia al primo che al secondo motivo di ricorso per cassazione -in ordine alla anteriorità o meno della procura rispetto al deposito del ricorso.
In presenza di un asserito error in procedendo , è infatti necessaria, per i principi sopra richiamati che escludono un rilievo d’ufficio, la rituale individuazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., di quale sia il vizio determinatosi e la norma processuale violata.
Tale individuazione, come si è detto, è mancata, perché la Corte territoriale non ha fatto applicazione della norma citata dalla ricorrente, non avendo concesso alcun termine, né vi è stata la qualificazione come nullità della procura del vizio originariamente realizzatosi.
D’altro canto, non essendo stato posto il tema della violazione delle norme sopra richiamate (artt. 156 ss., 153, co. 2, 415 c.p.c.) e che stanno alla base della decisione della Corte territoriale, non vi sono da ripetere valutazioni in fatto -come quelle proposte nei due motivi e che intenderebbero discutere sull’anteriorità o meno della procura rispetto al deposito del ricorso – che semmai attengono al regime segnato da quelle disposizioni del codice di rito, che resta però al di fuori del thema decidendum .
All’inammissibilità del ricorso per cassazione segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3.12.2025.
La Presidente NOME COGNOME