Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10815 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10815 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14182/2022 R.G. proposto da
SOCIETÀ RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME nella sua qualità di procuratore generale di NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– controricorrenti –
e contro
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
e nei confronti di
CECILIA COGNOME e NOME COGNOME
– intimate –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Roma n. 2179 del 5/4/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell ‘ 11/3/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta le memorie della ricorrente e di NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
-su istanza della RAGIONE_SOCIALE il Tribunale di Viterbo emetteva decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 135.112, asseritamente dovuto per miglioramenti fondiari in relazione a un precedente contratto di affitto agrario stipulato tra la società e NOME COGNOME;
-proponevano distinte opposizioni, poi riunite, le intimate NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, aventi causa di NOME COGNOME;
-la società opposta, oltre a richiedere la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle avversarie istanze, deduceva, con querela di falso, la falsità della sottoscrizione di NOME COGNOME apposta alla procura ad litem ;
-all’udienza del 12/5/2017 il Tribunale assegnava termine per «il deposito della procura alla lite» alla difesa di NOME COGNOME la quale, in data 18/9/2017, depositava una nuova e diversa procura, recante la data del 12/5/2017;
-il Tribunale di Viterbo, con la sentenza n. 1503/2018, revocava il decreto ingiuntivo e riteneva sanato l’originario difetto di procura, poiché l’art. 182 c.p.c. «non permette di espungere dalle ipotesi ivi previste l’eventuale falsità della procura»;
-la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello e deduceva l’inesistenza della procura ad litem di NOME COGNOME con conseguente definitività, nei confronti di quest’ultima, del decreto ingiuntivo opposto, stante la mancanza di una valida opposizione;
-con la sentenza n. 2179 del 5/4/2022 la Corte d’appello di Roma – Sezione agraria respingeva l’impugnazione e confermava la pronuncia di primo grado;
-per quanto qui ancora rileva, il giudice di secondo grado così spiegava la propria decisione: «Il tribunale, nell’applicare l’art. 182 cpc, nella nuova formulazione, ha ritenuto sanabile ogni vizio della procura alle liti, senza potersi espungere l’ipotesi della falsità e con la sola eccezione del caso in cui il rilascio della procura ovvero il suo deposito è previsto a pena di inammissibilità e/o improcedibilità, quale la procura speciale nel ricorso in cassazione. La decisione è in linea con l’orientament o più recente della Suprema Corte (cfr. sent. n. 23958/2020; 10885/2018), che questo collegio condivide, secondo cui l’art. 182 cpc prevede la sanatoria dei vizi della procura, attraverso l’assegnazione di un termine per regolarizzarla, come è avvenuto nella fattispecie, anche quando la procura sia del tutto mancante, consentendosene il suo successivo conferimento. In ogni caso, all’udienza del 12.05.2017, NOME COGNOME ha confermato l’autenticità della firma, apposta in calce alla procura allegata all’at to di opposizione, anche se non ha espresso alcuna volontà in merito al suo utilizzo. Di conseguenza, non era tenuta ad attivarsi immediatamente per la regolarizzazione: il giudice ha dato rilievo all’assenza di una dichiarazione espressa di volersi avvale re della procura e, a fronte della proposizione della querela di falso, ha concesso il termine perentorio previsto dal citato art. 182 cpc. In altri termini, non è stata accertata alcuna falsità e la procura in rinnovazione produce effetti ex tunc .»;
-avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
–NOME COGNOME e NOME COGNOME quest’ultimo nella sua qualità di procuratore generale di NOME COGNOME, resistevano con controricorso;
-con separato controricorso resisteva anche NOME COGNOME che domandava il rigetto del ricorso;
-non svolgevano difese nel giudizio di legittimità le intimate NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-la ricorrente e NOME COGNOME hanno depositato memorie ex art. 380bis .1 c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-col primo e col secondo motivo, entrambi formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduceva, rispettivamente, «Violazione dell’art. 182 c.p.c. … Inesistenza e insanabilità della procura alla lite (già oggetto di istanza di querela di falso) della quale la parte ha dichiarato di non volersi avvalere» e «Violazione degli artt. 125 c.p.c., 221 c.p.c. e 182 c.p.c. … La procura alla lite in sanatoria può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 cod. proc. civ.»;
-i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono fondati;
-i giudici di merito hanno ritenuto che l’originaria procura già oggetto di querela di falso dell’odierna ricorrente, la quale ne sosteneva la falsità fosse sostanzialmente irrilevante, perché NOME COGNOME non aveva fatto espressa dichiarazione di volersene avvalere dopo la proposizione della querela (perciò, non si era proceduto all’accertamento della sua pretesa falsità) e, anzi, entro il termine fissato dal giudice, aveva sostituito la contestata procura con un’altra «in rinnovazione», rilasciata nel corso dell’opposizione, con effetti sananti ex tunc e, cioè, dall’inizio del giudizio;
-nel percorso logico-giuridico della Corte territoriale si riscontrano plurimi errori;
-innanzitutto, nella sentenza impugnata si dà atto che NOME COGNOME «non ha espresso alcuna volontà in merito al suo utilizzo» e pure si parla di «assenza di dichiarazione espressa di volersi avvalere della procura»;
-in proposito si osserva che «la mancata risposta della parte che ha prodotto la scrittura all’interpello rivoltole dal giudice, ai sensi dell’art. 222 cod. proc. civ., ha valore di risposta negativa in ordine al se la medesima parte intenda avvalersi in giudizio del detto documento, dal momento che viene omessa quella integrazione che, nell’incidente, il legislatore ritiene necessaria» (Cass. Sez. 1, 18/01/2006, n. 883, Rv. 588642-01; con
riferimento al mandato a margine del ricorso per cassazione, Cass. Sez. 2, 06/11/2006, n. 23700, Rv. 633195-01);
-con una prima conclusione si deve constatare che l’assenza della dichiarazione di volersi avvalere della procura contestata con la querela di falso priva di efficacia e rende giuridicamente inutilizzabile il documento, contrariamente a quanto ritenuto dall a Corte d’appello, secondo la quale la COGNOME, «di conseguenza, non era tenuta ad attivarsi immediatamente per la regolarizzazione: il giudice ha dato rilievo all’assenza di una dichiarazione espressa di volersi avvalere della procura …»;
-il giudice d’appello, poi, ha affermato che «non è stata accertata alcuna falsità», così implicitamente attribuendo una permanente validità ed efficacia all’originaria procura; si rileva che la Corte territoriale «muove da un presupposto giuridico erroneo, e cioè che il documento di cui l’interessato, a seguito della proposizione di querela, abbia dichiarato di non volersi avvalere, mantenga un crisma dell’autenticità, come se la querela non fosse stata neppure proposta» (così, Cass. Sez. 1, 16/09/2021, n. 25066, in motivazione);
-al contrario, parafrasando le statuizioni di Cass. Sez. 2, 06/11/2014, n. 23700, Rv. 633195-01, si deve concludere che, qualora sia proposta querela di falso incidentale avverso la sottoscrizione apposta in calce alla procura rilasciata per l’introduzione del giudizio, la mancanza di un’inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi del mandato conferito implica che il documento non sia utilizzabile, come previsto dall’art. 222 c.p.c.; ne consegue che la procura originaria non poteva essere considerata utilizzabile e, dunque, che il mandato alle liti andava considerato come mai rilasciato;
-inoltre, il dictum della Corte territoriale in parte qua era anche precluso dall’affermazione della sentenza di primo grado a cui il ricorso fa riferimento e, cioè, che NOME COGNOME «non aveva inteso valersi del documento»: tale statuizione, evidentemente volta a sancire l’inutilizzabilità della procura, non poteva essere rimessa in discussione in appello, attesa la formazione del giudicato interno;
-si deve conseguentemente escludere la correttezza della prima ratio addotta dalla Corte romana per respingere l’eccezione e, cioè, che in difetto di un accertamento di falsità -l’originaria procura potesse comunque mantenere la sua efficacia;
-n on è conforme all’orientamento giurisprudenziale nemmeno la seconda ratio che sorregge la motivazione, secondo la quale l’art. 182 c.p.c. consente di sanare qualsivoglia vizio della procura, anche la sua totale mancanza ab origine ;
-infatti, come statuito da Cass. Sez. U., 21/12/2022, n. 37434, Rv. 66650801, «L’art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di ‘sanare’ l’inesistenza o la mancanza in atti della proc ura alla lite» (è conforme la decisione di Cass. Sez. 3, 09/10/2023, n. 28251, Rv. 669047-01, secondo cui «L’art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di ‘sanare’ l’inesistenza o la mancanza in atti d ella procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad ‘un vizio che determina la nullità della procura’, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza.»);
-i n conclusione, l’originario mandato di NOME COGNOME va considerato come mai rilasciato e la successiva procura conferita il 12/5/2017 non ha l’effetto di sanare ex tunc la predetta mancanza;
-in accoglimento dei primi due motivi, dunque, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d ‘ appello di Roma, in diversa composizione, per le conseguenti determinazioni;
-restano assorbiti il terzo e il quarto motivo del ricorso;
-si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese del processo, pure del presente giudizio di legittimità;
-con riferimento a quanto rilevato dalla ricorrente nella memoria, si osserva che NOME COGNOME è stata destinataria del ricorso in quanto parte
processuale nei precedenti gradi di giudizio, sicché non può reputarsi inammissibile il suo controricorso; la circostanza che la predetta controricorrente -benché sostanzialmente estranea all’impugnazione della RAGIONE_SOCIALE (rivolta esclusivamente a NOME COGNOME), atteso che sulla revoca del decreto monitorio si era formato il giudicato nei suoi confronti -abbia domandato il rigetto del ricorso potrà essere esaminata in sede di rinvio, proprio nell’ambito della liquidazione delle spese della causa (unica questione che ancora riguarda la posizione di NOME COGNOME), la quale dovrà essere compiuta in relazione al complessivo esito della lite;
p. q. m.
la Corte
accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale;
dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d ‘ appello di Roma, comunque in diversa composizione, anche per le spese