Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17548 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17548 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Rosarno, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza dalla Corte di Appello di Roma n. 751/2021 depositata il 30.5.2018, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto:
contratto di finanziamento
Fideiussione
prescrizione
─ NOME NOME ha chiesto la revoca del decreto con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto di pagare, in solido con COGNOME NOME, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la somma di € 9.409,89, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale fideiussore delle obbligazioni assunte dal predetto COGNOME NOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, nelle cui obbligazioni era subentrata l’ingiungente, con la conclusione di un contratto di finanziamento.
A sostegno dell’opposizione l’attuale ricorrente ha negato di aver assunto obbligazione di garanzia invocata nei suoi confronti e di aver sottoscritto alcun impegno in tal senso, eccependo la prescrizione del diritto e contestando la sussistenza del credito fatto valere dall’ingiungente.
─ Il T ribunale adito ha respinto l’opposizione .
3.NOME proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Roma che con la sentenza qui impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello ex art. 348 bis c.p.c.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010 l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. L’appellante non ha eccepito l’improcedibilità ;
la notifica dell’avvenuta cessione a favore di RAGIONE_SOCIALE era richiesta al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento effettuato al cedente; e non è stato nemmeno dedotto che il pagamento da parte dell’opponente è avvenuto nei confronti del cedente prima o dopo la contestata notifica;
in caso di mutuo con restituzione rateale il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento del pagamento dell’ultima rata con un termine decennale.
─ NOME ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
-Con il primo motivo: Nullità della sentenza di primo grado e dell’ordinanza di inammissibilità. La Corte non ha considerato che l’opposta aveva eccepito l’assenza della preventiva procedura obbligatoria di mediazione e aveva chiesto un termine per avviarla.
─ Con il secondo motivo: Violazione o falsa applicazione dell’art. 1264 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c.
– Con il terzo motivo: Violazione o falsa applicazione dell’art. 2948, n.4 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c.
-Il controricorrente eccepisce preliminarmente l’assenza della procura ad litem e precisa che la citata procura in calce alla comparsa di costituzione del 25.11.2014 non ha alcun adeguato riferimento che consenta di individuare l’atto, poiché non esiste una comparsa si costituzione del 25.11.2014 in nessun grado di giudizio.
L’eccezione è fondata , poiché il ricorso è inammissibile per difetto di procura alla luce del principio consolidato, secondo cui la sottoscrizione del ricorso per cassazione e l’esistenza di una valida procura speciale devono sussistere all’atto della notifica dell’impugnazione, connot andosi alla stregua di requisiti di ritualità della stessa, la cui mancanza è insanabile, senza che assumano rilievo attività o atti successivi al momento della notificazione (ex multis, Cass., n. 15706/2021; Cass., n. 11592/2020), fermo altresì c he sotto il profilo dell’insanabilità le Sezioni Unite , con sentenza n. 37434/2022, hanno fissato il principio di diritto, secondo cui l’art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 46, comma 2, l. n. 69/2009, applicabile qui ratione temporis non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.
Ed, inoltre, poiché per quanto detto l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente su di sé la responsabilità (Cass.,
Sez. Un., n. 10706/2006), le spese del giudizio (Cass., n. 25435/2019) ed il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., n. 32008/2019) fanno capo al difensore privo di procura.
10.─ Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del difensore del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il difensore del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 3.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione