Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10731 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24440-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, (RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 421/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 31/05/2019 R.G.N. 1059/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Agrigento rigettò l’opposizione proposta dal RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto con
il quale NOME COGNOME le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 16.300,00 oltre accessori a titolo di competenze professionali maturate nel periodo dal 8.10.2014 al 20.3.2015 in relazione al rapporto di collaborazione per lo svolgimento di prestazioni di fisiatria in regime libero professionale.
1.1. Il giudice dell’opposizione ritenne infatti che nel periodo in contestazione non erano stati pagati i compensi dovuti per le prestazioni che accertò essere state svolte. Ritenne che la somma di € 3 .260,00 non doveva essere espunta atteso che le parti avevano convenuto quel compenso al netto della ritenuta di acconto che la società si era impegnata a versare. Inoltre, accertò che al rapporto libero professionale in atto tra le parti dovesse essere applicato il regime dettato per gli interessi di mora dal d.lgs. n. 231 del 2002 in materia di transazioni commerciali.
La Corte di appello di Palermo investita del gravame della società ha confermato la sentenza di primo grado osservando che la clausola negoziale in base alla quale la società, riconoscendo un compenso di € 3.000,00 mensili al netto della ritenuta di accon to, non violava l’art. 53 Cost. in quanto le parti avevano inteso specificare che l’importo convenuto era da intendersi al netto delle ritenute e di conseguenza si erano comportate nel periodo antecedente a quello in contestazione.
2.1. Ha poi confermato che al rapporto si applica il regime degli interessi di mora previsto dal d.lgs. n. 231 del 2003 in quanto sin dalla sua prima stesura la norma trovava applicazione anche alle transazioni commerciali tra società e liberi professionisti.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE affidato a un motivo. NOME COGNOME ha resistito con tempestivo controricorso eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per difetto
di procura. Ha poi depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1. c.p.c..
RITENUTO CHE
L ‘eccezione di nullità della procura, per omessa sottoscrizione autografa da parte del difensore del ricorrente, è fondata ed il ricorso deve essere perciò dichiarato inammissibile.
4.1. Rileva il Collegio che l’art. 83, co.3, cod. proc. civ. richiede che l’autenticità della sottoscrizione della parte che ha conferito procura ad litem deve essere certificata dal difensore costituito, ai fini dell’instaurazione del rapporto di mandato con rappresentanza speciale processuale tra il difensore e il cliente, avente ad oggetto il rapporto controverso. Quando poi l’ atto giudiziario sia notificato a mezzo EMAIL, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell’art. 16 undecies del d.l. n. 179 del 2012, deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e, successivamente, trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformità all’originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica (cfr. Cass. 02/03/2023 n. 6318).
4.2. Nel caso in esame la procura speciale allegata agli atti, sottoscritta a mano e priva di autentica, è copia per immagine conforme all’originale analogico dal quale è stata tratta, e come detto non reca l’autentica della firma del rappresentante legale del RAGIONE_SOCIALE che ha conferito mandato, da parte del difensore costituito, l’ AVV_NOTAIO la quale è tenuta a certificare l’autenticità della firma autografa apposta in calce al ricorso asseverando l’instaurazione di un corretto rapporto di mandato con rappresentanza speciale processuale tra la società ed il difensore nominato. La dicitura contenuta in calce al ricorso “conformità della copia analogica cartacea all’ originale informatico da cui è stata estratta” fAVV_NOTAIOto AVV_NOTAIO
COGNOME, non è idonea a certificare l’autenticità della firma posta sotto la procura. Si tratta di attestazione che assolve infatti alla diversa funzione di attestare l’autenticità all’originale della copia per immagine del documento cartaceo notificato in via telematica (in questi termini per un caso del tutto sovrapponibile v. Cass. n. 35483 del 2021).
5. In conclusione, in via preliminare ed assorbente, il ricorso privo di valida procura va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge . Spese da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che se ne è dichiarato antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2024