Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1887 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1887 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 21392-2017 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME come da procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME tutti rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME come da procura speciale in calce al controricorso
–
contro
ricorrenti –
e contro
RAGIONE_SOCIALE +12.
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, depositata in data 19.6.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/6/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1. Il Tribunale di Taranto, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta contro RAGIONE_SOCIALE e contro RAGIONE_SOCIALE da NOME COGNOME e da altri 14 acquirenti di appartamenti costruiti e posti in vendita dalla prima società, asseriti titolari verso la stessa di crediti risarcitori, dichiarò l’inefficacia nei confronti degli attori dell’atto di vendita di ulteriori unità immobiliari stipulato fra le due convenute il 14.1. 2008. 2. Il processo d’appello promosso da RAGIONE_SOCIALE contro la decisione fu dichiarato interrotto per il sopravvenuto fallimento della società e riassunto nei confronti della stessa dagli attori- appellati. Nel giudizio riassunto intervenne il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE che dichiarò di voler far propria, ai sensi dell’art. 66 l. fall. , la domanda revocatoria, onde ottenere l’accertamento dell’inefficacia dell’atto impugnato nei confronti dell’intera massa dei creditori.
3. L’adita Corte d ‘a ppello di Lecce, con sentenza del 10.6.2017, ha respinto il gravame proposto da Sicon in bonis e, per quanto ancora interessa in questa sede, ha dichiarato la nullità assoluta della costituzione in giudizio effettuata dall’avv. NOME COGNOME per conto del Fallimento, rilevando: i) che il legale si era costituito sulla base della mera autorizzazione del G.D., senza aver ricevuto la procura ad litem dal curatore , e che il vizio non poteva essere sanato ai sensi dell’art. 182 c.p.c., applicabile in caso di nullità ma non di inesistenza del mandato processuale; ii) che neppure valeva la circostanza che la curatela avesse depositato, in allegato alla memoria di replica e
nell’ultimo giorno utile, copia telematica della procura cartacea asseritamente rilasciata dal curatore il 7.01.2017 e autenticata dal difensore, in quanto tale procura non era stata apposta a margine ovvero in calce ad uno degli atti di cui all’art. 83, 3 ° comma, c.p.c. e non poteva neppure essere ritenuta munita di data certa anteriore alla costituzione in giudizio del Fallimento, avvenuta il 7.2.2017, atteso che il potere di autocertificazione del difensore non può essere esercitato fuori dei casi tassativamente previsti dall’art. 83 c.p.c. ; iii) che alla nullità ed inefficacia dell ‘atto di intervento sostitutivo del fallimento , per difetto di procura ad litem , conseguiva la conservazione della legittimazione processuale dei creditori che avevano originariamente agito in revocatoria.
4. La sentenza è stata impugnata dal RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito, con un unico controricorso illustrato da memoria, gli originari attori/appellati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Gli altri 12 attori/appellati e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
RILEVATO CHE
1.Con il primo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 164, 182 e 125 c.p.c., il ricorrente sostiene che si versava in fattispecie di mera nullità e non di inesistenza della procura, con conseguente obbligatorietà per il giudice di concedere un termine per la sanatoria del vizio.
1.1 Il motivo è infondato.
Secondo quanto accertato dal tribunale e non contestato nel motivo, l’atto di intervento del Fallimento era corredato della sola autorizzazione del g.d. alla costituzione in giudizio, ma privo del necessario mandato ad litem, con la conseguenza che si rientrava pacificamente in un ‘ ipotesi di inesistenza della procura, non sanabile, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla
cd. riforma Cartabia (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2498 del 27/01/2022 ; Sez. U., Sentenza n. 37434 del 21/12/2022; Cass. n. 24257/2018; cfr. da ultimo anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28251 del 09/10/2023 , secondo cui espressamente: ‘ L’art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza ‘) .
Con il secondo mezzo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 83, 182 e 183 c.p.c., perché la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’originario difetto di procura non potesse essere sanato spontaneamente, mediante allegazione della stessa alla memoria di replica alla conclusionale avversaria, depositata telematicamente nell’ultimo giorno utile.
2.1 Il motivo, se non assorbito dal rigetto del primo, è in parte inammissibile, perché non si confronta con la motivazione che sorregge il capo del provvedimento impugnato, là dove i l giudice d’appello ha rilevato che quella depositata in sede di memoria di replica era una procura priva di data certa attestante, secondo quanto richiesto dall’art. 125 c.p.c., l’anteriorità del suo rilascio rispetto alla costituzione in giudizio del Fallimento; per altra parte è invece manifestamente infondato, perché del tutto correttamente la corte del merito ha evidenziato che si trattava, comunque, di una procura speciale, non rilasciata a margine ovvero in calce all’atto cui, in tesi, accedeva e dunque non idonea a consentire al difensore la necessaria autocertificazione delle sottoscrizioni , ai sensi dell’art. 83, terzo comma, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti in via fra loro solidale, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000 per compensi e in € 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e ad IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 13.6.2024