Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8793 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8793 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10968/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME, in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege – ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege – controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 4362/2022 del 29/11/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/2/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la memoria della controricorrente;
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME proponeva opposizione al precetto notificatogli il 16/10/2019 da RAGIONE_SOCIALE; la società aveva intimato il pagamento della somma di Euro 33.516,77, dovuta in base a decreti ingiuntivi (confermati nei giudizi opposizione) che erano stati emessi nei
confronti dell’opponente per il recupero di importi allo stesso pagati ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e, cioè, per distrazione in favore del difensore delle spese di controversie che, nel grado successivo, erano state riformate;
-instaurato il contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 4362/2022 del 29/11/2022, respingeva l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite;
-è lo stesso giudice di merito a specificare che i motivi di opposizione «vanno ricondotti in parte all’ambito dell’art. 617 comma primo, c.p.c. laddove l’istante contesta il quomodo della esecuzione -ed in parte nell’ambito dell’art. 615, comma primo c.p.c., ove pone in discussione l’ an della minacciata esecuzione»; per ciò che rileva in questa sede, il Tribunale così spiegava la propria decisione: «Quanto alla eccepita nullità della procura nei termini della prospettata sussistenza di vizi formali e sostanziali della stessa, il Tribunale reputa che la relativa argomentazione sia destituita di fondamento. Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall’art. 125 cod. proc. civ., non costituisce “atto introduttivo di un giudizio” contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ” ad negotia “. Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull’originale o sulla copia notificata dell’atto.’ (cfr. in tal senso Cass. civ. Sez. VI Ord., 24/05/2012, n. 8213; Cass. civ. Sez. III, 23/02/2006, n. 3998). Ciò detto, l’eccezione in questione si reputa superata a fronte della produzione in sede di costituzione della intimante della procura per atto del Notaio COGNOME del 06 marzo 2008, da cui si ricava la sussistenza in capo al soggetto ivi nominato institore (conferente la procura ad litem ) dei relativi poteri.»;
-avverso la predetta sentenza, limitatamente alla decisione sull’opposizione ex art. 617 c.p.c., NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
-resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE la quale depositava memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 5/2/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-col primo motivo si denuncia «Violazione e falsa applicazione artt. 125, 75 e 77 c.p.c.; Violazione e falsa applicazione art. 2203, 2204 e segg. c.c., il tutto in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.1, cpc.»; afferma l’opponente che il giudice di merito ha fondato la propria decisione sulla sola esistenza della procura, senza avvedersi delle limitazioni in essa contenute, le quali impedivano ad NOME COGNOME institore con poteri inerenti al campo del lavoro (liti di lavoro e nomina di avvocati tale settore), di rappresentare la società in un ordinario giudizio civile e, quindi, di conferire un valido mandato ad litem per la rappresentanza e difesa in tale controversia;
-col secondo motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione artt. 81 e segg. cpc, in relazione all’art. 360, n. 4, c.1, cpc.», in quanto l’institore COGNOME non era abilitato a rilasciare la procura all’avv. COGNOME;
-col terzo motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione artt. 1397 e 2203, c.c., nonché art. 77 cpc, in relazione all’art. 360, c.1., nn. 3 e 4.», poiché «La procura speciale allegata agli atti dalla stessa Rete Ferroviaria Italiana e la procura ad litem conferita dall’Avv. NOME COGNOME all’Avv. COGNOME, impediscono all’uno e all’altro lo ius postulandi e la rappresentanza della società in giudizio»;
-le censure -che possono essere esaminate congiuntamente, perché nella sostanza prospettano la medesima questione -sono infondate;
-il giudice di merito ha affermato che il precetto, atto stragiudiziale di natura sostanziale, non è invalido se sottoscritto da un rappresentante
sostanziale della parte e che, comunque, il vizio denunciato con l’opposizione doveva reputarsi superato dalla produzione, nel corso del giudizio, della procura notarile che attestava i poteri rappresentativi di NOME COGNOME institore di RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva conferito il mandato ad litem al difensore;
-l’odierno ricorrente sostiene che la predetta procura notarile conteneva limitazioni tali da escludere la sussistenza della capacità di stare in giudizio per conto della società: «Per quanto riguarda la rappresentanza processuale, l’institore può stare in giudizio sia come attore (rappresentanza processuale attiva), sia come convenuto (rappresentanza processuale passiva). L’imprenditore, come nella fattispecie, può ben limitare i poteri rappresentativi dell’institore, sia all’atto della preposizione sia successivamente. La procura speciale allegata agli atti dalla stessa RAGIONE_SOCIALE e la procura ad litem conferita dall’Avv. NOME COGNOME all’Avv. COGNOME impediscono all’uno e all’altro lo ius postulandi e la rappresentanza della società in giudizio.»;
-contrariamente agli assunti di NOME COGNOME -il quale ritiene che la procura limiti la rappresentanza alle controversie di lavoro e previdenziali -dall’esame del testo dell’atto del notaio COGNOME del 31 marzo 2008 (trascritto nel ricorso e con lo stesso depositato) risulta che ad NOME COGNOME è stata conferita «procura speciale … quale institore della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, conferendogli tutti i poteri di legge»;
-come riconosciuto dallo stesso ricorrente, di regola «l’institore può stare in giudizio sia come attore (rappresentanza processuale attiva), sia come convenuto (rappresentanza processuale passiva)» (in proposito, Cass., Sez. L., 09/04/2008, n. 9264, Rv. 602758-01, e Cass., Sez. 3, 17/06/1968, n. 1986, Rv. 334009 – 01), sicché il conferimento di «tutti i poteri di legge» attribuiva certamente anche la legittimazione a rilasciare procura;
-il prosieguo dell’atto non contiene limitazioni dei suddetti poteri, bensì una loro specificazione: ciò si evince dalla frase «A tal fine al medesimo vengono conferiti tra gli altri i seguenti poteri», la quale vale a chiarire che «tra gli altri» poteri rientrava anche quello di «rappresentare la società, sia
come attrice che come convenuta, dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria e in ogni grado di giurisdizione, in tutti i giudizi relativi a controversie di lavoro, in materia previdenziale, assistenza obbligatoria e fiscale con espresso potere di conciliare, transigere controversie, rinunziare c/o accettare rinunzie sia all’azione che agli atti del giudizio, di rispondere agli interrogatori, sia liberi che formali sui fatti di causa, con facoltà di farsi sostituire da suoi procuratori speciali per l’esercizio dei poteri conferitigli» (formula ampia e idonea ad includere «qualsiasi Autorità Giudiziaria e in ogni grado di giurisdizione», non solo innanzi al giudice del lavoro), nonché, «per tutti i giudizi di cui alla presente procura, nominare e revocare avvocati, procuratori alle liti e periti, conferire procure ad litem , nominare e revocare avvocati e difensori speciali per singoli giudizi anche dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, conferendo le necessarie procure speciali.»;
-in definitiva, il giudice di merito ha correttamente vagliato la procura e giustamente concluso per l’insussistenza del vizio denunciato : perciò, il ricorso dev’essere respinto;
-consegue al rigetto dell’impugnazione la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.500 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso incidentale a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,