Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 22557 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 22557 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16320/2024 R.G. proposto da : CONDOMINIO COGNOME SUL MARE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro COGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 421/2024 depositata il 22/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME Pia, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Velletri, il Condominio Belvedere sul mare, al fine di sentir dichiarare la nullità della delibera assembleare limitatamente ai punti nn. 1 e 2 dell’ordine del giorno, in quanto tesa ad eludere un provvedimento dell’autorità giudiziaria consistente nella revoca dell’amministratore disposta con decreto del Tribunale di Velletri n. 1529/14 e confermata dalla Corte d’appello con ordinanza del 07/11/2014.
Il Tribunale, nel contraddittorio con il Condominio, con sentenza n. 3016/2017, dichiarò cessata la materia del contendere per intervenuta approvazione di delibere assembleari successive che avevano eliminato il contrasto tra le parti.
La sentenza di primo grado venne impugnata da COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME Alessandro, in proprio e nella qualità di procuratore di COGNOME NOME.
Nel corso del giudizio, a seguito del decesso di COGNOME NOME, il giudizio venne interrotto, ai sensi dell’art. 300 c.p.c. e riassunto da NOME COGNOME nei confronti degli eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il Condominio si costituì e chiese dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti da parte degli eredi di NOME COGNOME del 12.12.2023, che era stata accettata dal Condominio; quanto a NOME COGNOME il Condominio eccepì l’estinzione del giudizio per tardività della riassunzione, avvenuta con deposito del ricorso il 2.11.2023, quando erano decorsi i tre mesi dalla notificazione dell’atto interruttivo in data 29.5.2023.
La Corte d’Appello, con la sentenza n. 421/24, dichiarò l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La Corte territoriale dichiarò estinto il giudizio per tardiva riassunzione da parte di COGNOME NOME e, per quel che ancora rileva in questa sede, pose le spese del processo estinto a carico delle parti che le avevano anticipate.
Il Condominio Belvedere sul Mare ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d’appello sulla base di un unico motivo.
NOME NOME e COGNOME NOME sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 310 e 91 c.p.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello posto le spese del giudizio estinto, a seguito di tardiva riassunzione, a carico delle parti che le avevano anticipate mentre tale principio non troverebbe applicazione in caso di contestazione in ordine all’estinzione del processo. In tale ipotesi, la Corte di merito avrebbe dovuto regolare le spese applicando i criteri previsti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., almeno limitatamente alla trattazione della questione relativa all’estinzione, decisa, peraltro, con sentenza.
Il motivo è fondato.
Deve essere richiamato e dato seguito all’orientamento, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il principio stabilito dall’art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza; in quest’ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli articoli 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione, non potendo
detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza n. 20073/21; Cass. Sez. 2, 27/06/2005, n. 13736; Cass. Sez. 1, 14/10/1993, n. 10173).
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
La sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al la Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al la Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda