Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6335 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6335 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16119/2018 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall ‘ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente-
nonché
BRANDIZZI NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 936/2017 depositata il 23/11/2017, RG 1050/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di L’RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza emessa tra le pRAGIONE_SOCIALE dal Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE.
Lo stesso aveva adito il Tribunale per l’accertamento del diritto a ricoprire l’incarico di D irettore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, già conferitogli con D.M. n. 687 del 2013, con condanna RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione al reintegro nel già menzionato incarico e al risarcimento dei danni all’immagine e da ritardata assunzione.
La Corte d’Appello nel rigettare l’impugnazione ha ricordato come il Tribunale avesse rigettato la domanda in quanto le operazioni di voto e la conseguente nomina del lavoratore, con il citato D.M. n. 687 del 5 agosto 2013, si erano svolte in violazione RAGIONE_SOCIALEe regole procedurali.
Ha quindi affermato che dal verbale del 24 giugno 2013 risultava che la sospensione RAGIONE_SOCIALEa procedura elettorale era stata disposta non solo per la mancata autentica RAGIONE_SOCIALEe schede elettorali e RAGIONE_SOCIALE‘elenco degli aventi diritto al voto, ma soprattutto per la formazione di detto elenco con l’inclusione dei RAGIONE_SOCIALE con contratto
a tempo determinato su posti non vacanti, in contrasto con le previsioni di cui all’art. 2 del bando di concorso.
Dallo stesso verbale risultava che l’elenco de quo era stato reso definito dal Direttore senza la preventiva e definitiva approvazione RAGIONE_SOCIALEa Commissione elettorale, e la circostanza era stata confermata dalla comunicazione in data 29 maggio 2013 in cui si riportava ‘viene altresì pubblicato l’elenco degli elettori, che risulta provvisorio’ e dal verbale RAGIONE_SOCIALEa Commissione in data 14 giugno 2013, che deliberava la sospensione RAGIONE_SOCIALEa procedura per la preventiva approvazione del regolamento elettorale interno.
Gli ispettori ministeriali, nella loro relazione, avevano rilevato che i componenti del Seggio elettorale non erano dimissionari, e nella stessa si leggeva ‘si nutrono dubbi sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE‘operato del Direttore circa la possibilità di sostituire 2 componenti RAGIONE_SOCIALEa commissione di seggio’, e che ‘indipendentemente da ciò appare irregolare la decisione di adottare un decreto di nomina di 2 nuovi componenti RAGIONE_SOCIALEa Commissione di seggio su autonoma iniziativa del Direttore, atteso che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 , comma 1, del bando che disciplina la procedura di elezione del Direttore… ‘ il seggio è composto da tre RAGIONE_SOCIALE designati dal RAGIONE_SOCIALE nella riunione del 20 maggio 2013 e nominati dal Direttore ‘ ‘.
La Corte d’Appello, quindi, ha affermato che la procedura concorsuale era affetta da plurimi profili di illegittimità: approvazione definitiva RAGIONE_SOCIALE‘elenco egli elettori da pRAGIONE_SOCIALE di un organo non competente, composizione RAGIONE_SOCIALEo stesso in violazione del bando di concorso, sostituzione di due componenti di seggio non dimissionari motu proprio del Direttore senza la preventiva indicazione del RAGIONE_SOCIALE.
In ragione di ciò, nonché RAGIONE_SOCIALEe contestazioni e degli esposti presentati da diversi RAGIONE_SOCIALE (come dalla relazione degli ispettori) e RAGIONE_SOCIALEe tensioni createsi all’interno RAGIONE_SOCIALE‘Ente, l’Amministrazione
riteneva di annullare la nomina del ricorrente e di procedere al rinnovo RAGIONE_SOCIALEa procedura elettorale, considerato prevalente l’interesse pubblico ‘alla scelta di un direttore pienamente legittimato da una procedura ineccepibile’. Poiché il D.M. n. 687 del 5 agosto 2013, di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico era stato prima sospeso con provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘8 agosto 2013, in attesa RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEe procedure, e poi revocato in data 28 novembre 2013, nessun affidamento poteva essersi ingenerato nel lavoratore sulla legittimità del provvedimento di nomina.
Né vi era la violazione del principio pRAGIONE_SOCIALEcipativo di cui alla legge n. 241 del 1990. Il provvedimento di sospensione ricevuto dall’appellante conteneva l’indicazione RAGIONE_SOCIALE‘avvio RAGIONE_SOCIALEe procedure di verifica, i plurimi profili di illegittimità non potevano che portare all’annullamento RAGIONE_SOCIALEa nomina ex art. 21octies , secondo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando due motivi di ricorso, assistiti da memoria.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
6 . Resiste l’Amministrazione con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 508 del 1999, e degli artt. 6 e ssg., del d.P.R. n.132 del 2003, come attuato dalle norme del l’RAGIONE_SOCIALE (statuto e bando per l’elezione del direttore), anche in relazione ai poteri d’urgenza conferiti al D irettore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dallo statuto. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 -quinquiens RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990.
Il ricorrente prospetta più censure.
Assume che il Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva legittimamente considerato definitiv o l’elenco degli elettori in quanto avverso il suddetto elenco non era stato proposto reclamo o segnalazione,
come previsto dall’art. 2 del bando, per cui non vi era ragione per ritenerlo provvisorio.
Censura anche la ritenuta illegittima composizione RAGIONE_SOCIALEa commissione di seggio, che assume essersi resa necessaria al fine di garantire il regolare svolgimento RAGIONE_SOCIALEe elezioni. Prospetta che la stessa trova fondamento nello statuto secondo il quale il Direttore è garante RAGIONE_SOCIALE‘efficiente funzionamento RAGIONE_SOCIALEa struttura accademica e provvede in caso di necessità ed urgenza anche per i provvedimenti di competenza del Consiglio accademico, salva ratifica. Ricorda quindi il ruolo che la legislazione assegna al Direttore richiamato dal bando e dallo statuto. Infine, osserva che neppure gli ispettori ministeriali avevano rilevato illegittimità, atteso che avevano rimarcato solo deficienze procedurali evidenziando la volontà comunque espressa dal corpo elettorale.
Infine, rileva che non vi era la sussistenza dei presupposti (previsti dall’art. 21 -quinquiens , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990, per procedere alla revoca. Mancavano nella specie sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento RAGIONE_SOCIALEa situazione di fatto, nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico originario, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza amministrativa. Ha ribadito che gli ispettori rilevavano solo deficienze procedurali e che vi era la volontà comunque espressa dal corpo elettorale. Il provvedimento di revoca violava anche i principi di adeguatezza e proporzionalità.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990, artt. 7,8 e 21octies .
Assume il ricorrente di non aver mai ricevuto alcun preavviso di revoca RAGIONE_SOCIALEa sua nomina, avendogli l’Amministrazione comunicato solo che gli effetti del D.M. di nomina del 5 agosto 2013 erano sospesi in attesa di una verifica RAGIONE_SOCIALEe procedure che ne avevano determinato l’emanazione. Successivamente non era intervenuta alcuna notizia. Dunque, non erano state soddisfatte le condizioni di
cui all’art. 8 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza. La fondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure implicava la cognizione RAGIONE_SOCIALE‘istanza risarcitoria riportata nel ricorso.
I suddetti motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro connessione.
Gli stessi non sono fondati.
4.1. L’art. 1, comma 1, del dPR n. 132 del 2003, recita ” Il presente regolamento determina i criteri generali per l’adozione degli statuti di autonomia, nonché per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘autonomia regolamentare, da pRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, degli RAGIONE_SOCIALE, nonché da pRAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, degli RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
L’art. 4 del medesimo dPR indica come organi necessari RAGIONE_SOCIALEe Istituzioni di che trattasi, tra gli altri, il Direttore, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Accademico.
L’art. 6 del dPR sancisce che ‘ Il direttore è eletto dai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i RAGIONE_SOCIALE, anche di altre istituzioni, in possesso di pRAGIONE_SOCIALEcolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all’RAGIONE_SOCIALEcolo 2, comma 7, lettera a ), RAGIONE_SOCIALEa legge. In sede di prima applicazione e fino all’adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto, con riferimento all’esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in àmbiti multidisciplinari ed interRAGIONE_SOCIALE‘.
Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento normativo RAGIONE_SOCIALEa controversia in esame, rileva anche l’art. 25, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui “La direzione dei conservatori RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, degli RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è equiparata alla dirigenza dei capi d’istituto (…) “.
4.2. Tanto premesso, occorre precisare che il lavoratore ha impugnato il provvedimento di revoca del conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che, come quello di nomina, si configura come atto di gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.
Lo stesso ha come presupposto lo svolgimento di una procedura elettorale la cui regolarità il giudice è chiamato a vagliare.
La nomina, così come per i Rettori RAGIONE_SOCIALEe Università, è preceduta da una procedura elettorale e consolida l’esito di quest’ultima.
4.3. Rispetto al vaglio incidentale RAGIONE_SOCIALEa procedura elettorale che il giudice ordinario è chiamato a svolgere, trovano applicazione i principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa in materia.
Nel procedimento elettorale vige il principio di strumentalità RAGIONE_SOCIALEe forme, così che l’invalidità RAGIONE_SOCIALEe operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo cui il medesimo atto è prefigurato, mentre non può comportare l’annullamento RAGIONE_SOCIALEe stesse operazioni la mera irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione RAGIONE_SOCIALEa libera espressione del voto; tale principio deve essere applicato congiuntamente con quello di conservazione RAGIONE_SOCIALEe operazioni elettorali a tutela del risultato elettorale.
Il principio di strumentalità RAGIONE_SOCIALEe forme, coniugato con i principi generali di conservazioni RAGIONE_SOCIALE‘atto, comporta l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità non invalidante nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l’interesse alla stabilità del risultato elettorale, così che la regola fondamentale nella materia elettorale è il rispetto RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALE‘elettore e RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione,
ove possibile, di significato alla consultazione elettorale. Ne consegue che le regole formali contenute nella disciplina di settore devono considerarsi strumentali, in guisa che la loro violazione diviene significativa solo ove si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato finale (cfr. Cons. Stato, III Sezione, n. 5051 del 2020; si veda anche Cons. Stato, III Sezione, n. 3045 del 2020; Cons. Stato, II Sezione, n. 984 del 2022).
Consegue a tali principi che la prova di resistenza che in materia elettorale, nel contemperamento tra l’esigenza di ripristinare la legalità violata nel corso RAGIONE_SOCIALEe operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale, non consente di pronunciare l’annullamento degli atti RAGIONE_SOCIALEa procedura laddove l’illegittimità non determina alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza (Cons. Stato, II Sezione, n. 5428 del 2021).
È stato inoltre sottolineato che costituiscono irregolarità non sostanziali, inidonee a determinare la declaratoria di annullamento e rinnovazione RAGIONE_SOCIALEe operazioni elettorali, i vizi formali nella compilazione dei verbali RAGIONE_SOCIALEe sezioni elettorali o da questi emergenti, che riguardino, di volta in volta, la corrispondenza tra il numero degli iscritti e dei votanti, il numero RAGIONE_SOCIALEe schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate, il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, la congruenza tra voti di preferenza e voti di lista, dal momento che la deduzione RAGIONE_SOCIALE‘omessa o inesatta verbalizzazione di tali dati non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione RAGIONE_SOCIALEe operazioni elettorali allorché non si denunci anche la concreta irregolarità nella conduzione RAGIONE_SOCIALEe operazioni di voto e in quanto da simili irregolarità non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione RAGIONE_SOCIALEa libera espressione del voto, tale da compromettere l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa
reale volontà del corpo elettorale (v., Cons. Stato, II Sezione, n. 984 del 2022, cit., e n. 3722 del 2022).
4.4. Tanto premesso si osserva che la Corte d’Appello ha indicato più irregolarità intervenute nella procedura. In pRAGIONE_SOCIALEcolare, ha accertato l’approvazione definitiva RAGIONE_SOCIALE‘elenco degli elettori, con una composizione in violazione del bando, effettuata da un organo non competente, la sostituzione di due dei tre componenti RAGIONE_SOCIALEa commissione di seggio senza che gli stessi fossero dimissionari e disposta motu proprio dal Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alla prima irregolarità si osserva che il ricorrente non deduce di aver allegato e provato la cd. prova di resistenza RAGIONE_SOCIALEa propria elezione, circostanza che secondo la giurisprudenza amministrativa potrebbe evidenziare il carattere meramente formale del vizio.
Quanto alla Commissione elettorale, si osserva che la stessa ha compiti rilevanti nel procedimento elettorale, sia nella fase preparatoria alle elezioni, avendo tra l’altro il compito di esaminare i ricorsi a seguito RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione RAGIONE_SOCIALE‘elenco dei candidati, sia nello svolgimento RAGIONE_SOCIALEe stesse.
Di talché, la modifica dei componenti RAGIONE_SOCIALEa Commissione, la cui nomina spetta al Consiglio Accademico, in mancanza come accertato dalla Corte d’Appello di dimissioni dei componenti in carica, integra un vizio sostanziale che vizia il procedimento elettorale e a valle la nomina del soggetto eletto, che è nulla ab origine in mancanza dei presupposti di legge.
In ordine a tale accertamento il ricorrente si è limitato a indicare le funzioni e i compiti del Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, senza dedurre di aver allegato e provato le ragioni del legittimo esercizio in concreto dei suddetti poteri.
Infine, si rileva che in merito alla relazione ispettiva il ricorrente nella sostanza chiede un riesame RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova documentale inammissibile in sede di legittimità.
Com’è noto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove a quella compiuta dai giudici di merito, dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, quale è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (si v., Cass. n. 11176 del 2017): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame.
La valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove raccolte anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (v., Cass., n. 1234 del 2019 e n. 20553 del 2021).
4.5. Ne’ a diverse conclusioni possono condurre le doglianze sull’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa delibera di revoca per violazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990, in pRAGIONE_SOCIALEcolare artt. 7, 8 e 21-nonies, che regola e circoscrive il potere di autotutela.
Nel caso di specie, difatti, si discute di atti negoziali, sottratti all’evidenza alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo e alla normativa in materia di autotutela invocata dalla pRAGIONE_SOCIALE appellante (si v. Cass., n. 29776 del 2022).
Il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del RAGIONE_SOCIALE come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio in favore del RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da pRAGIONE_SOCIALE del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/2/2024.