Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27309 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27309 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24365-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 45/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 05/02/2019 R.G.N. 321/2016
Oggetto
R.G.N. 24365/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/09/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudice di primo grado in accoglimento del ricorso di RAGIONE_SOCIALE accertava la legittimità RAGIONE_SOCIALE sanzione disciplinare di sospensione per cinque giorni dal servizio e dalla retribuzione, irrogata alla dipendente NOME COGNOME sulla base di contestazione che addebitava alla COGNOME di avere, in relazione a due mandati per complessivi euro 114.741,73,00, emessi dal Tribunale di Enna per assegnazione di somme in favore del Banco di Sicilia – che aveva promosso azione esecutiva nei confronti di due debitori – compilato vaglia postali in commutazione dei due libretti giudiziari intestandoli non già al creditore Banco di Sicilia ma in favore dei debitori stessi -i quali avevano poi provveduto a riscuotere le sommesottraendole alla parte creditrice assegnataria; in conseguenza dell’operazione il Banco di Sicilia aveva intimato a RAGIONE_SOCIALE il pagamento RAGIONE_SOCIALE complessiva somma, oltre accessori in favore RAGIONE_SOCIALE cessionaria del credito.
La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la decisione respingendo il ricorso RAGIONE_SOCIALE dipendente.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa
applicazione dell’art. 7 l. n. 300/1970, dell’art. 31 l. n. 183/2010, degli artt. 410 e sgg. e 412 bis c.p.c, dell’art. 11 disp prel . cod. civ., dell’art. 11 comma 6 Cost . , dell’art. 6 CEDU, dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale. La sentenza impugnata è censurata per avere respinto la eccezione di inammissibilità dell’originario ricorso fondata sul rilievo che RAGIONE_SOCIALE non aveva provveduto al relativo deposito entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore dell’art. 31 l. n. 183/2010 – il 24.11.2010- che aveva reso facoltativo il tentativo di RAGIONE_SOCIALE ex art. 410 c.p.c. fino ad allora previsto come obbligatorio.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 300/1970, degli artt. 1175 e 1375 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia censurando la sentenza impugnata per avere respinto le doglianze concernenti il difetto di immediatezza RAGIONE_SOCIALE contestazione.
Con il terzo motivo deduce ex art. 360, comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 300/1970, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia censurando la mancata considerazione di una serie di circostanze asseritamente dimostrative RAGIONE_SOCIALE correttezza e diligenza dell’espletamento delle mansioni assegnate alla dipendente.
Con il quarto motivo deduce ex art. 360, comma 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n.
300/1970, dell’art. 56 c.c.n.l. e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia censurando la sentenza impugnata per la omessa considerazione, anche in relazione al giudizio di proporzionalità, delle concorrenti condotte di responsabilità di superiori e terzi nel prodursi del danno che si assume non conseguenza di errore ascrivibile alla lavoratrice.
5. Il primo motivo di ricorso è infondato.
5.1. La sentenza impugnata ha respinto il motivo di gravame con il quale la lavoratrice aveva dedotto la inammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda di RAGIONE_SOCIALE per non avere la società provveduto al deposito del ricorso giudiziale nel termine di dieci giorni dalla data del 24 novembre 2010, di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l. n. 183 del 2010, il cui art. 31 aveva reso facoltativo il tentativo di RAGIONE_SOCIALE ex art. 410 c.p.c. ; ha infatti ritenuto che in virtù del principio tempus regit actum la disciplina applicabile in tema di tentativo obbligatorio di RAGIONE_SOCIALE fosse quella antecedente alla entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l. n. 183/2010, ulteriormente osservando che la richiesta di tentativo obbligatorio di RAGIONE_SOCIALE era pervenuta all’Ulpmo il 23.11.2010; ha quindi concluso per il pieno rispetto RAGIONE_SOCIALE scansione temporale prevista dalla disciplina ex artt. 410 e 412 bis c.p.c. nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla l. n. 183/2010 che ha ritenuto ratione temporis , non applicabile . Il Collegio ritiene di confermare la decisione sul pnto sia pure sulla base di un percorso argomentativo parzialmente diverso da quello del giudice di merito.
5.2. In fatto è pacifico che con nota pervenuta alla società datrice in data 18.11.2010 la COGNOME, ai sensi dell’art. 7 l. n.
300/1970 nel testo all’epoca vigente , ha chiesto l’attivazione RAGIONE_SOCIALE procedura di RAGIONE_SOCIALE mediante la costituzione, tramite l’RAGIONE_SOCIALE, di un collegio di RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, e che con nota in data 19.11.2010 pervenuta all’Uplmo il 23.11.2010, la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto tentativo obbligatorio di RAGIONE_SOCIALE, disciplinato dall’allora vigente art. 412 bis c.p.c., nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 183/2010, entrata in vigore il 24.11.2010.
5.3. Come chiarito da questa Corte, la facoltà del datore di RAGIONE_SOCIALE, prevista dall’art. 7, settimo comma, RAGIONE_SOCIALE legge n.300 del 1970, di adire l’autorità giudiziaria, è esercitata con la presentazione, nei dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’Ufficio RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE richiesta prevista dagli artt. 410, primo comma e 410 bis cod. proc. civ., diretta a promuovere il tentativo di RAGIONE_SOCIALE presso la Commissione di RAGIONE_SOCIALE, e tale presentazione è sufficiente a conservare la (pur sospesa) efficacia RAGIONE_SOCIALE sanzione disciplinare applicata, rilevando a tal fine la sola manifestazione RAGIONE_SOCIALE volontà del datore e non già che questi comunichi il relativo atto al lavoratore (v. tra le altre, Cass. n. 21760/2006).
5.4. Sono state rispettate le scansioni temporali dell’art. 7, comma 7, l n. 300/1970 che nel prescrivere al datore, che abbia inflitto al prestatore di RAGIONE_SOCIALE una sanzione disciplinare, di nominare un proprio rappresentante in seno al collegio RAGIONE_SOCIALE entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, impone al medesimo datore, che intenda declinare la competenza arbitrale e ricorrere al giudice ordinario, di promuovere, entro lo stesso termine di dieci giorni, il tentativo obbligatorio di RAGIONE_SOCIALE, di cui all’art. 410 cod.
proc. civ., comminando una decadenza che viene impedita con la tempestiva consegna RAGIONE_SOCIALE lettera all’RAGIONE_SOCIALE postale, restando irrilevante la data di ricezione RAGIONE_SOCIALE medesima (Cass. n. 14352/2015, Cass. n. 12457/2011).
5.5. Dalle dette scansioni temporali si evince che al momento RAGIONE_SOCIALE entrata in vigore – il 24.10.2010 – RAGIONE_SOCIALE l. n. 183/2010, era già in corso la fase dell’espletamento del tentativo -all’epoca obbligatorio -di RAGIONE_SOCIALE, indispensabile al fine RAGIONE_SOCIALE procedibilità RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale RAGIONE_SOCIALE datrice di RAGIONE_SOCIALE, dovendo ulteriormente rimarcarsi che la disciplina all’epoca vigente non stabiliva alcun termine per il deposito del ricorso giudiziale connesso alla conclusione RAGIONE_SOCIALE procedura di RAGIONE_SOCIALE, limitandosi a sancire che nelle more la sanzione disciplinare era sospesa.
5.6. Ciò posto, ricordato che la legge n. 183/2010 non detta alcuna specifica disciplina in tema di norme transitorie, non è dato comprendere la base normativa sulla scorta RAGIONE_SOCIALE quale si assume che la originaria ricorrente RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto depositare il ricorso giudiziale nel termine di dieci giorni dalla entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge suindicata. Tale conclusione in particolare non può essere tratta dall’art. 31 l. n. 183/2010 che ai sensi dell’art. 11 preleggi non dispone che per l’av venire. Neppure tale previsione può essere recuperata sulla base del principio dell’applicabilità alle norme processuali/procedurali del principio ‘tempus regit actum’; ciò per la dirimente considerazione che all’epoca di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 183 del 2010 la fattispecie procedurale delineata dal comb. disp. dell’art. 7 St. lav. e dell’art. 410 c.p.c. in tema di tentativo obbligatorio di RAGIONE_SOCIALE, finalizzata al realizzarsi dell’effetto di procedibilità RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale per la parte che avesse
inteso adire la autorità giudiziale si era ormai conclusa; la società RAGIONE_SOCIALE, per come pacifico, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE disciplina vigente all’epoca e quindi del prescritto termine di dieci giorni, aveva provveduto a promuovere il tentativo di RAGIONE_SOCIALE presso la Commissione di RAGIONE_SOCIALE. In relazione alla fase successiva, l’unico effetto collegabile alla disciplina sopravvenuta dettata dall’art. 31 l. n. 183/2010 cit., è quello del venir meno RAGIONE_SOCIALE condizione di procedibilità RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale, rappresentata dal tentativo obbligatorio di RAGIONE_SOCIALE, divenendo a tal fine irrilevante sia la adesione RAGIONE_SOCIALE controparte ex art. 410, comma 7 c.p.c., sia la necessità dell’espletamento del tentativo nel rispetto del termine di sessanta giorni di cui all’art. 410 bis c.p.c., abrogato dall’art. 31, comma 16°, l. n. 183/2010. Quanto ora osservato escludeva quindi la necessità per RAGIONE_SOCIALE di adire l’autorità giudiziaria nel termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 183/2010, dovendosi ulteriormente rimarcare che in assenza di espressa previsione di legge, la configurabilità di un termine natura sostanzialmente decadenziale, come prospettato dalla odierna ricorrente, si pone in contrasto con la esigenza di tutela RAGIONE_SOCIALE piena e splicazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. ( sul punto, nel senso RAGIONE_SOCIALE inammissibilità di un’interpretazione estensiva delle disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, v. tra le altre, Cass. n. 967/2004).
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili.
6.1. La modalità di formulazione RAGIONE_SOCIALE violazione e falsa applicazione di norme di diritto, denunziata in ciascuno dei motivi, non è infatti conforme alla consolidata giurisprudenza di
questa Corte, secondo la quale il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, RAGIONE_SOCIALE fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALE stessa; vicevers a, l’allegazione di una errata ricostruzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALE norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui cens ura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti consentiti dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis . Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che quest’ultima censura, e non la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ( cfr., fra le altre, Cass. n. 14468/2015) . E’ stato altresì affermato che il motivo con cui si denunzia il vizio RAGIONE_SOCIALE sentenza previsto dall’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. deve essere dedotto a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici RAGIONE_SOCIALE fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento RAGIONE_SOCIALE lamentata violazione ( v. tra le altre, Cass. n. 16700/2020, Cass. n. 24298/2016, Cass. n. 5353/2007, Cass. n. 11501/2006).
6.2. Parte ricorrente, pur formalmente censurando la sentenza impugnata (anche) sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non specifica l’errore di
interpretazione o di applicazione ascrivibile al giudice di appello ma incentra le proprie critiche su aspetti che investono il merito, quali la valutazione di tempestività RAGIONE_SOCIALE contestazione (secondo motivo), la correttezza e diligenza RAGIONE_SOCIALE lavoratrice (terzo motivo), la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE responsabilità RAGIONE_SOCIALE COGNOME in particolare in relazione alla responsabilità di altri soggetti (quarto motivo).
6.3. In relazione agli aspetti di merito sopra evidenziati, astrattamente riconducibili al vizio di motivazione, la revisione del ragionamento decisorio, risulta comunque preclusa venendo in rilievo un’ipotesi di <> ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. . Secondo l’orientamento già espresso da questa Corte infatti il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado e quelle poste a base RAGIONE_SOCIALE sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023 Cass. n. 26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014), come in concreto non avvenuto. Quanto ora osservato assorbe il rilievo RAGIONE_SOCIALE modalità non autosufficiente di evocazione delle circostanze asseritamente omesse e RAGIONE_SOCIALE deduzione del vizio motivazionale in termini non conformi all’attuale art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. .
Al rigetto del ricorso consegue la condanna RAGIONE_SOCIALE parte soccombente alla rifusione delle spese di lite ed pagamento, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali, dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre