Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19590 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19590 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 03/06/2024 C.C.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
R.G. n. 6826/2022
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 6826 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del l’am- ministratore, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA.: P_IVA), in persona del l’ Amministratore Unico, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
ING BANK N.V. (C.F.: P_IVA), in persona dei procuratori speciali NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonché
COGNOME NOME, titolare dell’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA: P_IVA)
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
COGNOME NOME, già titolare dell ‘omonima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (C.F: CODICE_FISCALE)
-intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Firenze n. 1648/2021, pubblicata in data 27 agosto 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
3 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della demolizione, a suo dire posta in essere dalle parti convenute, di un modello/stampo per imbarcazione di sua proprietà, che aveva affidato per riparazioni all ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e che era stato ricoverato presso il capannone da quest’ultimo conAVV_NOTAIOo in leasing , di proprietà di RAGIONE_SOCIALE (poi incorporata nella ING BANK N.V.). Il convenuto NOME COGNOME ha chiamato in giudizio, per essere tenuto indenne in caso di condanna, la propria assicuratrice della responsabilità civile RAGIONE_SOCIALE e la ING BANK RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultima, a sua volta, ha chiamato in giudizio NOME COGNOME.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Livorno.
La Corte d’a ppello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
Resistono con distinti controricorsi: a) RAGIONE_SOCIALE; b) ING BANK N.V..
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
La società ricorrente e la controricorrente ING BANK RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione art. 345 co.3 c.p.c. e art. 702 quater c.p.c. in relazione all’ art. 360 co.1 n.3 c.p.c. ».
Secondo la società ricorrente, la decisione impugnata sarebbe fondata sull’erronea applicazione, al giudizio di appello, dell’art. 345, comma 3, c.p.c., con conseguente omessa considerazione (in virtù della espressa preclusione prevista da tale disposizione) di un documento decisivo proAVV_NOTAIOo in tale grado del giudizio, pur essendo stata proposta la domanda nelle forme del cd. procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c. e dovendo, quindi, applicarsi l’art. 702 quater c.p.c., che avrebbe invece consentito l’esame di quel documento, almeno se ed in quanto ‘ indispensabile ‘ ai fini della decisione.
Il ricorso è fondato.
Nel presente giudizio, introAVV_NOTAIOo nelle forme del procedimento sommario di cognizione, in grado di appello è certamente applicabile l’art. 702 quater c.p.c., che consente la produzione in appello di documenti nuovi, se ritenuti indispensabili per la decisione dal giudice di secondo grado, non l’art. 345, comma 3, c.p.c., che tale produzione vieta in ogni caso, salvo il solo caso di impossibilità di produzione nel corso del giudizio di primo grado.
Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti controricorrenti, non si può affatto ritenere che, nella motivazione della decisione impugnata, sia contenuta anche una implicita valutazione sul carattere non indispensabile, ai fini della decisione, del nuovo documento proAVV_NOTAIOo dalla società ricorrente (« … atto di
intimazione stragiudiziale ad essa notificata da ING. BANK N.V. a ricevere in consegna lo stampo per cui causa espressamente indicato come ‘DI SUA PROPRIETÀ…’ »).
Premesso che la domanda è stata rigettata per essere stata ritenuta insufficiente la prova della proprietà dello stampo in capo all’attrice , la sentenza impugnata (dopo aver disatteso le altre argomentazioni poste a base del gravame), con riguardo al nuovo documento sopra descritto, afferma espressamente che esso non può essere preso in considerazione per la tardività della sua produzione, senza in alcun modo pronunciarsi sul suo carattere ‘indispensabile’ o meno ai fini della decisione.
Anzi, la corte d’appello afferma espressamente di non poter prendere in esame il documento in quanto esso avrebbe potuto e dovuto essere proAVV_NOTAIOo necessariamente nel corso del giudizio di primo grado, «quale che ne possa essere la efficacia probatoria »; essa, quindi, si è chiaramente del tutto astenuta dal valutare tale potenziale efficacia probatoria e, di conseguenza, anche il suo eventuale carattere ‘ indispensabile ‘ ai fini della decisione.
La valutazione d ell’eventuale carattere indispensabile del documento in questione, ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. (nella formulazione applicabile alla fattispecie, ratione temporis ) va, di conseguenza effettuata in sede di rinvio, previa cassazione della sentenza impugnata.
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’a ppello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-