Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32966 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32966 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2037/2021 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, pec: EMAIL
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE), pec:
EMAIL;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 863/2020 depositata in data 26/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza ex art. 702ter cod. proc. civ., il Tribunale di Ragusa accoglieva la domanda di NOME COGNOME diretta ad ottenere la condanna di NOME COGNOME alla restituzione di euro 21.500,00, ritenendo provato che il convenuto aveva prelevato, utilizzando la delega che gli era stata conferita, detta somma dal
conto corrente intestato alla ricorrente nell’immediatezza della separazione personale avvenuta nell’agosto del 2014.
La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 863/2020, resa pubblica in data 19/05/2020, ha rigettato l’impugnazione di NOME COGNOME e, per l’effetto, ha confermato l’impugnata ordinanza.
NOME COGNOME ricorre ora per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
È stata disposta la trattazione in Camera di Consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis 1 cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 702 bis e 702 ter cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 -Illogicità e/o erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d ‘ Appello di Catania ha confermato l’ammissibilità delle richieste istruttorie formulate in primo grado dalla ricorrente non già col ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. bensì con la memoria del 30.01.2017».
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 702 bis e 702 ter cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, cod. proc. civ., comma 1, n. 3- Illegittimità e/o erroneità della sentenza impugnata per avere la Corte d ‘ Appello ritenuto raggiunta la prova altresì del prelievo da parte di COGNOME Rosario delle somme di € 5.000,00 effettuato allo sportello il 03/09/2024 sulla base di documenti tardivamente ed inammissibilmente prodotti in primo grado dalla ricorrente solamente in fase di discussione e decisione».
La tesi del ricorrente è che la corte territoriale, ritenendo NOME COGNOME legittimata a offrire con la memoria documenti e a
formulare istanze istruttorie relative ai fatti costitutivi, abbia errato, perché, avendo NOME COGNOME attivato il procedimento con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., avrebbe dovuto a ciò provvedere esclusivamente con l’atto introduttivo, essendole preclusa la possibilità di ottenere un termine entro il quale avanzare istanze istruttorie, non trovando giustificazione la facoltà riconosciutale neppure nella necessità di confutare le difese svolte dal resistente nella memoria di costituzione.
I motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sin da Cass. n. 25547/2015) che nel procedimento sommario di cognizione l ‘ art. 702 bis , commi 1 e 4, cod. proc. civ., laddove dispone che ricorso e comparsa di risposta contengano, fra l ‘ altro, l ‘ indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali attore e convenuto intendano avvalersi, come dei documenti offerti in comunicazione, non valgono a segnare alcuna preclusione istruttoria e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna decadenza. La pronuncia dell ‘ ordinanza avente ad oggetto l ‘ eventuale riscontro della non sommarietà dell ‘ istruzione individua la barriera preclusiva che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie. In termini analoghi, è stato successivamente ribadito che in tema di procedimento sommario di cognizione, l ‘ art. 702 bis , 1° e 4° comma, cod. proc. civ., non contempla alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta; ne consegue l ‘ ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell ‘ ordinanza di cui all ‘ art. 702ter cod. proc. civ.. (Cass. 12/07/2024, n. 19226; Cass. 22/05/2024, n. 14315; Cass. 07/01/2021, n. 46).
Né Cass. n. 24538/2018 enuncia un principio contrario là dove auspica, in vista dell’agevolazione del compito del giudice chiamato a valutare l’effettiva sommarietà della cognizione, e quindi la non necessità di disporre la conversione del rito in quello di cognizione originario, che effettivamente anche le richieste istruttorie siano formulate negli atti introduttivi del giudizio, perché da detta pronuncia non emerge il principio secondo cui la violazione di tale prescrizione preclude la successiva produzione.
Parimenti non è conducente Cass. n. 25547/2015, evocata dal ricorrente a supporto delle sue argomentazioni, che in effetti muove dal rilievo che l ‘ art. 702 bis cod. proc. civ. non sancisce alcuna preclusione istruttoria, per concludere, in termini che non collimano affatto con la tesi del ricorrente, che sia sì necessaria una «compiuta articolazione probatoria, operata già in sede di ricorso e di comparsa di risposta», perché il giudice possa consapevolmente adoperare in udienza l ‘ eventuale potere di conversione del rito e di fissazione dell ‘ udienza ex art. 183 cod. proc. civ., ma non che non sia data la possibilità alle parti di svolgere nuove attività, istanze e produzioni fino all’eventuale ordinanza con cui il giudice si pronuncia sulla sorte del rito sommario.
All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi euro
3.300,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, nonché alle spese generali ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in