Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 959 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 959 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3431/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME unitamente agli avvocati NOME NOME, COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LOCRI n. 764/2023 pubblicata il 07/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
il Tribunale di Locri, all’esito del procedimento ex art.445 -bis comma sesto cod. proc. civ., ha dichiarato il diritto di NOME COGNOME alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, con decorrenza dal mese di aprile 2019;
per la cassazione della sentenza ricorre RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a due motivi, ai quali la COGNOME resiste con controricorso;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) I.N.P.S, lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 8 del D.L.vo n 503/92 della e dell’art. 445 bis c.p.c., comma 1, 6 e 7, per avere il Giudice pronunciato sentenza di condanna in violazione della regola in base alla quale – in relazione al giudizio previsto dall’art. 445 bis c.p.c. – il thema decidendum è incentrato unicamente sull’accertamento del requisito sanitario e non possono essere pronunciate sentenze di condanna»;
con il secondo motivo (art.360 comma primo nn.3 e 4 cod. proc. civ.) RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta «violazione e falsa applicazione dell’art 12 comma 2 del D.L. 31 maggio 2010 del T 78 convertito nella legge 30 luglio n 122 e nullità della sentenza in relazione all’art 132 ,2 comma n 4 cpc»;
con riferimento al primo motivo la censura è fondata perché, secondo il costante orientamento di questa Corte al quale si intende dare continuità, la sentenza che definisce il procedimento ex art.445-bis comma sesto cod. proc. civ., non può contenere alcuna declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa, accertamento del resto avulso rispetto al thema decidendum , limitato dalla legge al solo accertamento del requisito sanitario e
non anche del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale (da ultimo, Cass. 29/10/2025 n.28659);
il Tribunale di Locri, in difformità dal costante orientamento di questa Corte, ha pronunciato sentenza di accertamento al diritto della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, anziché limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario alla stessa sotteso o al più condizionarne l’erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari;
la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in parte qua senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, secondo periodo cod. proc. civ., perché la causa relativa al requisito extrasanitario non poteva essere proposta;
resta ad ogni modo accertato il requisito sanitario ed assorbito il secondo motivo di ricorso;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ex art.152 disp. att. cod. proc. civ.;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa in parte qua senza rinvio la sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, il 15/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME