Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4070 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 4070  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 38-2024 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME,  rappresentato  e  difeso  dall’avvocato  NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Ministro  pro tempore,  rappresentato  e  difeso  ex  lege  dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 362/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 07/10/2023 R.G.N. 84/2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
Oggetto
LICENZIAMENTI
DIMISSIONI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 38/2024
COGNOME.
Rep.
Ud.08/01/2025
CC
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che, con sentenza del 7 ottobre 2023, la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la decisione resa dal Tribunale di Pescara e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato ai sensi dell’art. 13, comma 6, lett. d) CCNL 12.6.2003 in data 18.5.2021 ma con decorrenza 29.9.2011, data in cui il procedimento disciplinare era stato originariamente sospeso in attesa dell’esito del processo penale, conclusosi solo nel 2020 con la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Perugia, giudice del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione a seguito dell’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello dell’Aquila di riforma RAGIONE_SOCIALE decisione d i condanna inizialmente emessa dal Tribunale di Pescara (a seguito RAGIONE_SOCIALE quale il procedimento era stato riavviato e definito con l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzione del licenziamento senza preavviso, sanzione poi annullata con la reintegra in servizio dell’istan te trattandosi di pronunzia non irrevocabile), sentenza dichiarativa del non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati ascritti (appropriazione di somme sottratte alla cassa di cui aveva il possesso in ragione del proprio ufficio rivestendo l’istante il ruolo di funzionario in servizio presso il Provveditorato Regionale per l’Abruzzo e il Molise) a seguito RAGIONE_SOCIALE quale veniva disposta la riapertura del procedimento per i fatti di cui al capo di imputazione di cui risultava accertata la penale responsabilità dell’istante;
che  la  decisione  RAGIONE_SOCIALE  Corte  territoriale  discende  dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione relativa alla tardività RAGIONE_SOCIALE riapertura del procedimento disciplinare per essere decorso il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza penale previsto dall’art.55 ter, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 risultando  tale  termine  irrilevante  qualora  la  riapertura  del
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procedimento avvenga anteriormente al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza penale (salva la conclusione del procedimento entro il successivo termine di 180 giorni) e corretta la conclusione del primo giudice che, facendo proprio l’accertamento compiuto in sede penale e la motivazione RAGIONE_SOCIALE relativa sentenza ha autonomamente valutato le prove acquisite in detta sede come idonee a dimostrare l’illecita appropriazione da parte dell’istante per fini personali e con una causale falsa di denaro contante dalle ca sse dell’Ente, condotta di gravità tale da integrare la giusta causa di recesso;
che  per  la  cassazione  di  tale  decisione  ricorre  il  COGNOME, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO
che, esaminata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal RAGIONE_SOCIALE essendo rimasto dubbio se il  ricorrente  avesse  offerto  la  prova  RAGIONE_SOCIALE  notificazione,  ad istanza di parte, dell’impugnata sentenza in data 3.11.2023, ai fini RAGIONE_SOCIALE tempestività dell’impugnazione, se ne deve pronunziare  il  rigetto,  avendo  il  ricorrente  provveduto  al deposito  RAGIONE_SOCIALE  sentenza  notificata  nella  predetta  data  così attestando il rispetto del termine breve;
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 55 bis e 55 ter d.lgs. n. 165/2001 lamenta a carico RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale l’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE normativa invocata anche alla luce dei principi di cui alla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 51/2014, laddove ha ritenuto l’inapplicabilità del termine perentorio di 60 giorni dalla data di comunicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza penale previsto dall’art.55 ter, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 essendo intervenuta la riapertura del procedimento anteriormente alla formazione del giudicato penale;
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che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., imputa  alla  Corte  territoriale  di  aver  fatto  proprio  l’esito dell’istruttoria condotta in sede penale non dando rilievo alla mancata confutazione da parte del RAGIONE_SOCIALE delle circostanze fattuali dal ricorrente opposte in replica, così pronunciando in contrasto con il principio di non contestazione e con il principio dispositivo RAGIONE_SOCIALE prova;
che il primo motivo si rivela infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 12662/2019 e Cass. n. 41892/2021) secondo cui nell’ipotesi di riattivazione del procedimento in data antecedente alla formazione del giudicato penale, non può operare il termine iniziale prevista dal comma 4 dell’art. 55 ter (che spiega effetti solo qualora l’amministrazione attenda l’esito definitivo del processo penale), mentre resta operante quello finale indicato dalla stessa disposizione, termine che decorre dalla ripresa del procedimento, ossia dalla data di rinnovo RAGIONE_SOCIALE contestazione; che, di contro, il secondo motivo risulta inammissibile, imputandosi alla Corte territoriale l’aver omesso nella rivalutazione del fatto in contestazione, cui era tenuto in relazione alla pronunzia penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, di tener conto di documentazione viceversa dalla Corte espressamente presa in considerazione e ritenuta una ‘mera comunicazione’, presupponente un atto di transazione di cui tuttavia ‘non vi (era) traccia in atti’ , come non vi era traccia di una delega di poteri gestori in capo al COGNOME (ultimo capoverso RAGIONE_SOCIALE pag. 6 RAGIONE_SOCIALE sentenza);
che  in  realtà,  con  il  motivo  in  esame,  il  ricorrente  intende ottenere una diversa ricostruzione dei fatti di causa, inammissibile in questa sede versandosi peraltro in un’ipotesi di doppia conforme;
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che il ricorso va, dunque, rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La  Corte  rigetta  il  ricorso  e  condanna  parte  ricorrente  al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida  in  euro  200,00  per  esborsi  ed  euro  5.000,00  per compensi,  oltre  spese  generali  al  15%  ed  altri  accessori  di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nell’adunanza  camerale  dell’8  gennaio